Il Direttore Dott. Maurizio Vitelli, sempre molto preciso, con la Circolare in oggetto, illustra le istruzioni applicative per le "Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264" ed in particolare descrive le caratteristiche della ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione e di guida rilasciata dagli Studi di consulenza automobilistica, nonché l’individuazione delle regole tecniche per il rilascio della stessa.
Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta
sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
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Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275
Roma, 16 maggio 2012
prot. n. 13546
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275
Roma, 16 maggio 2012
prot. n. 13546
Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI
Agli UMC
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
All’Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO
Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI
e, p.c. Al Ministero dell’Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
ROMA
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45
ROMA
All’U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA
Alla CONFARCA
Via Laurentina, 569
ROMA
All’Automobile Club d’Italia
Via Marsala, 8
ROMA
LORO SEDI
Agli UMC
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
All’Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO
Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI
e, p.c. Al Ministero dell’Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
ROMA
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45
ROMA
All’U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA
Alla CONFARCA
Via Laurentina, 569
ROMA
All’Automobile Club d’Italia
Via Marsala, 8
ROMA
OGGETTO: Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista
dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
1. Premesse
Com’è noto, l’art. 10 della legge n. 120/2010, nell’apportare modifiche all’art. 92,
comma 2, c.d.s ed all’art. 7 della legge n. 264/1991, ha rinviato ad apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la rivisitazione delle caratteristiche della ricevuta
sostitutiva dei documenti di circolazione e di guida rilasciata dagli Studi di consulenza
automobilistica, nonché l’individuazione delle regole tecniche per il rilascio della stessa.
Detto decreto, adottato in data 11 novembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011, dispone in particolare che la ricevuta in parola sia
rilasciata dagli Studi di consulenza, mediante procedura informatizzata, attraverso il
collegamento con il CED di questa Direzione Generale.
Pertanto, si illustrano le necessarie istruzioni applicative con l’avvertenza che, al
fine di consentire a tutti gli UMC ed agli operatori del settore di adottare le opportune
iniziative organizzative, l’entrata in vigore della presente circolare è fissata per l’11
giugno. 2012.
**********
AVVERTENZA
Per mero disguido, il modello di ricevuta sostitutiva del documento di circolazione
allegato al decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Allegato A) pubblicato in Gazzetta
Ufficiale presenta alcuni refusi.
Pertanto, si ripropone qui di seguito il predetto modello nella versione corretta.
dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
1. Premesse
Com’è noto, l’art. 10 della legge n. 120/2010, nell’apportare modifiche all’art. 92,
comma 2, c.d.s ed all’art. 7 della legge n. 264/1991, ha rinviato ad apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la rivisitazione delle caratteristiche della ricevuta
sostitutiva dei documenti di circolazione e di guida rilasciata dagli Studi di consulenza
automobilistica, nonché l’individuazione delle regole tecniche per il rilascio della stessa.
Detto decreto, adottato in data 11 novembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011, dispone in particolare che la ricevuta in parola sia
rilasciata dagli Studi di consulenza, mediante procedura informatizzata, attraverso il
collegamento con il CED di questa Direzione Generale.
Pertanto, si illustrano le necessarie istruzioni applicative con l’avvertenza che, al
fine di consentire a tutti gli UMC ed agli operatori del settore di adottare le opportune
iniziative organizzative, l’entrata in vigore della presente circolare è fissata per l’11
giugno. 2012.
**********
AVVERTENZA
Per mero disguido, il modello di ricevuta sostitutiva del documento di circolazione
allegato al decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Allegato A) pubblicato in Gazzetta
Ufficiale presenta alcuni refusi.
Pertanto, si ripropone qui di seguito il predetto modello nella versione corretta.
Allegato A
Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione (1)
legge 8 agosto 1991, n. 264,
si attesta che
il/la ………………………………………………………….(2), relativo/a al seguente veicolo:
Dati tecnici
categoria……………………………………………………………………………………………………………………
targa ……………………..……….….……. numero di telaio ……………………….………………………………….
uso ……………………… destinazione ………..………………………... posizione meccanografica ……………………...(3) posti totali
………....……………massa complessiva a pieno carico …………..……. kg
anno di prima immatricolazione in Italia…….…............. revisione……………………………………………….(4)
Dati anagrafici
………………………………………………..…………………………………..…………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................(5)
Altri Dati
………………………………………………..…………………………………..…………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................(6)
è trattenuto/a da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................(7)
come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo ……………………..….del ……………………………….
La presente ricevuta, non rinnovabile né reiterabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la
durata massima di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data del rilascio.
A norma del citato art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, la presente ricevuta è valida per la circolazione nella
misura in cui ne sussistano le condizioni.
Data____________
Firma e Timbro dello Studio di consulenza
______________________________________
______________________________________
(1) Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica.
(2) Denominazione del documento di circolazione.
(3) Indicare nel caso di autotrasporto di cose.
(4) Indicare la data dell’ultima revisione ed il relativo esito.
(5) Indicare le generalità della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica o dell’ente intestatario
della carta di circolazione e degli eventuali ulteriori intestatari nonché le generalità dell’utilizzatore, annotate sulla carta di
circolazione ai sensi degli artt. 91, 93 e 94, comma 4-bis, c.d.s..
(6) Indicare, se ricorre il caso, la data di scadenza del contratto di locazione con facoltà di acquisto o dell’usufrutto, ovvero, in
caso di vendita con patto di riservato dominio, la data di pagamento dell’ultima rata;
(7) Indicare l’operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza
(2) Denominazione del documento di circolazione.
(3) Indicare nel caso di autotrasporto di cose.
(4) Indicare la data dell’ultima revisione ed il relativo esito.
(5) Indicare le generalità della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica o dell’ente intestatario
della carta di circolazione e degli eventuali ulteriori intestatari nonché le generalità dell’utilizzatore, annotate sulla carta di
circolazione ai sensi degli artt. 91, 93 e 94, comma 4-bis, c.d.s..
(6) Indicare, se ricorre il caso, la data di scadenza del contratto di locazione con facoltà di acquisto o dell’usufrutto, ovvero, in
caso di vendita con patto di riservato dominio, la data di pagamento dell’ultima rata;
(7) Indicare l’operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza
2. Ambito di applicazione
Le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano alle procedure di
rilascio della ricevuta sostitutiva, prevista dall’art. 7 della legge n. 264/1991 e dall’art. 92,
comma 2, c.d.s., effettuato ad opera degli Studi di consulenza automobilistica, ai fini dello
svolgimento degli adempimenti di competenza, a fronte della presa in consegna di uno dei
seguenti documenti:
a. patente di guida, carta di qualificazione del conducente (CQC), certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed autoveicoli (CAP),
certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFPADR),
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIG);
b. carta di circolazione relativa ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed altri
documenti utili al fine della circolazione dei veicoli (licenza conto proprio, attestato
ATP, certificato ADR, certificato ispezione cisterna, certificato integrativo
carrozzerie scarrabili).
Le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano altresì alle Autoscuole,
tenuto conto che le stesse, nello svolgimento di adempimenti relativi ai documenti di cui al
precedente punto a), soggiacciono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 11/1994,
alle disposizioni contenute nella medesima legge n. 264/1991.
3. Modalità operative
Le modalità operative per la stampa della ricevuta sostitutiva sono descritte
nell’apposito Manuale che gli Studi di consulenza automobilistica possono rinvenire
all’indirizzo http://web.apps.dtt/ricevute ed effettuare il relativo download utilizzando
l’apposito tasto funzione presente all’interno della pagina web.
Il Manuale operativo ad uso degli UMC è invece reperibile sul sito internet
dell’Amministrazione riservato agli Uffici stessi.
Per poter accedere alla procedura informatizzata, è richiesto agli operatori di
inserire le proprie credenziali fornite dal CED di questa Direzione Generale; pertanto, gli
operatori che ne fossero ancora sprovvisti dovranno richiedere dette credenziali per il
tramite degli UMC competenti per territorio, secondo le consuete modalità.
Ai fini del rilascio della ricevuta sostitutiva, è richiesto invece l’inserimento, nella
apposita maschera, di taluni dati nonché, in particolare, la descrizione della tipologia di
operazione commissionata allo Studio di consulenza automobilistica, seguita
dall’indicazione delle generalità del soggetto in favore del quale l’operazione stessa viene
svolta, e gli estremi della relativa registrazione nel registro giornale di cui all’art. 6 della
legge n. 264/1991.
Gli ulteriori dati di compilazione sono generati automaticamente dal sistema
informativo del CED, sulla base dei dati presenti in archivio, ivi compreso il codice
meccanografico dello Studio di consulenza automobilistica che richiede la stampa della
ricevuta sostitutiva.
Le predette informazioni sono trasmesse telematicamente al CED di questa
Direzione Generale il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in
archivio, consente la stampa della ricevuta sostitutiva, che deve avvenire su carta formato
A4 recante la denominazione, la sede e la partita IVA dello Studio di consulenza
automobilistica che la rilascia.
La ricevuta è altresì sottoscritta da persona fisica che, nell’ambito dello Studio di
consulenza automobilistica, è a ciò legittimato in forza della vigente disciplina di settore.
In forza delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale11 novembre
2011, deve escludersi la possibilità del rilascio delle ricevute sostitutive secondo modalità
diverse da quelle illustrate.
Pertanto, il rilascio delle ricevute sostitutive effettuato senza che ne sia stata
richiesta la stampa al CED di questa Direzione generale è da ritenersi irregolare (salvo la
sussistenza di fatti più gravi che integrino la fattispecie del rilascio abusivo di ricevuta, così
come sanzionato dall’art. 92, comma 3, c.d.s.), anche se compiuto in occasione di
temporanei interruzioni o malfunzionamenti dei collegamenti telematici.
Al riguardo, appare utile infine sottolineare che qualsivoglia altra attestazione
rilasciata dallo Studio di consulenza automobilistica (o dall’Autoscuola), ancorchè
finalizzata a comprovare la presa in carico di adempimenti concernenti i documenti di
circolazione o di guida, non può in alcun caso prendere luogo della ricevuta sostitutiva né
mutuarne in alcun modo gli effetti al fine della regolarità della circolazione su strada,
trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali la cui validità ha esclusivamente valore tra le
parti.
4. Validità
Per espressa previsione dell’art. 92, comma 2, cds, così come sostituito dall’art. 10,
comma 1, della legge n. 120/2000, la ricevuta sostitutiva ha validità massima di 30 giorni,
non è rinnovabile e non è reiterabile.
Pertanto, sino a quando la pratica cui è riferita la ricevuta sostitutiva non risulta
“evasa”, il sistema informativo inibisce ogni possibilità acchè lo Studio di consulenza
automobilistica possa, sia in costanza di validità della ricevuta sia successivamente alla
scadenza del predetto termine di 30 giorni, rilasciare una nuova ricevuta riferita al
medesimo veicolo o al medesimo documento di abilitazione alla guida.
Eventuali situazioni di criticità, anche riferite a singoli casi concreti, potranno essere
sottoposte al vaglio dei competenti UMC e del CED di questa Direzione Generale.
5. Controlli
La procedura informatizzata, la quale consente di stampare la ricevuta sostitutiva
avvalendosi del collegamento telematico con il CED di questa Direzione Generale,
costituisce unicamente il nuovo strumento operativo attraverso il quale, a tutela dei
preminenti interessi di ordine pubblico coinvolti, gli Studi di consulenza automobilistica
sono ora posti in grado di ottemperare agli adempimenti prescritti dall’art. 92, comma 2,
c.d.s. e dall’art. 7 della legge n. 264/1991.
Con ciò si vuole evidenziare che il rilascio della ricevuta sostitutiva, è e resta
esclusivamente espressione dell’esercizio dell’attività professionale di consulenza
automobilistica, in nulla modificato per il solo fatto che, sotto l’aspetto meramente
esecutivo, gli operatori del settore si debbano ora avvalere dell’ausilio telematico messo a
disposizione da questa Direzione Generale.
Ne consegue quindi che, in quest’ambito, gli UMC non sono in alcun modo titolati
ad esperire controlli, sia di legittimità sia di merito, sull’operato degli Studi di consulenza
automobilistica, trattandosi di materia devoluta alla esclusiva competenza delle Province a
norma dell’art. 9 della legge n. 264/1991.
Compete agli UMC, viceversa, monitorare il regolare funzionamento della
procedura telematica, segnalando alle competenti DGT eventuali disservizi.
E’ evidente tuttavia che se gli UMC, nello svolgimento dei propri compiti di
monitoraggio, dovessero appurare la sussistenza di anomalie, gli Uffici stessi avranno
cura di notiziarne prontamente la competente Provincia al fine degli accertamenti del caso
e l’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge n.
264/1991.
Quanto sin qui evidenziato vale altresì a sottolineare che l’utilizzo della procedura
informatizzata per il rilascio delle ricevute sostitutive non può essere oggetto di
provvedimenti né di sospensione né di revoca ad opera degli UMC.
Infatti, l’accesso alla procedura informatizzata di rilascio della ricevuta sostitutiva
può essere inibito solo a fronte di provvedimenti di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica, adottati dalla
competente Provincia.
In tema di controlli, va infine sottolineato che le attività di rilascio delle ricevute
sostitutive attraverso la nuova procedura telematica implementano la banca dati gestita
dal CED di questa Direzione Generale, cui hanno accesso tutte le Autorità di polizia
stradale le quali, pertanto, sono in tal modo poste in grado di effettuare tutte le verifiche
del caso.
************
La presente circolare è trasmessa esclusivamente per posta elettronica ed è
consultabile, da chiunque ne abbia interesse, su sito istituzionale www.mit.gov.it..
Si invitano le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo ad adottare le
necessarie iniziative al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti della
presente circolare presso i competenti Uffici delle Amministrazioni provinciali.
MN
Le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano alle procedure di
rilascio della ricevuta sostitutiva, prevista dall’art. 7 della legge n. 264/1991 e dall’art. 92,
comma 2, c.d.s., effettuato ad opera degli Studi di consulenza automobilistica, ai fini dello
svolgimento degli adempimenti di competenza, a fronte della presa in consegna di uno dei
seguenti documenti:
a. patente di guida, carta di qualificazione del conducente (CQC), certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed autoveicoli (CAP),
certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFPADR),
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIG);
b. carta di circolazione relativa ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed altri
documenti utili al fine della circolazione dei veicoli (licenza conto proprio, attestato
ATP, certificato ADR, certificato ispezione cisterna, certificato integrativo
carrozzerie scarrabili).
Le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano altresì alle Autoscuole,
tenuto conto che le stesse, nello svolgimento di adempimenti relativi ai documenti di cui al
precedente punto a), soggiacciono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 11/1994,
alle disposizioni contenute nella medesima legge n. 264/1991.
3. Modalità operative
Le modalità operative per la stampa della ricevuta sostitutiva sono descritte
nell’apposito Manuale che gli Studi di consulenza automobilistica possono rinvenire
all’indirizzo http://web.apps.dtt/ricevute ed effettuare il relativo download utilizzando
l’apposito tasto funzione presente all’interno della pagina web.
Il Manuale operativo ad uso degli UMC è invece reperibile sul sito internet
dell’Amministrazione riservato agli Uffici stessi.
Per poter accedere alla procedura informatizzata, è richiesto agli operatori di
inserire le proprie credenziali fornite dal CED di questa Direzione Generale; pertanto, gli
operatori che ne fossero ancora sprovvisti dovranno richiedere dette credenziali per il
tramite degli UMC competenti per territorio, secondo le consuete modalità.
Ai fini del rilascio della ricevuta sostitutiva, è richiesto invece l’inserimento, nella
apposita maschera, di taluni dati nonché, in particolare, la descrizione della tipologia di
operazione commissionata allo Studio di consulenza automobilistica, seguita
dall’indicazione delle generalità del soggetto in favore del quale l’operazione stessa viene
svolta, e gli estremi della relativa registrazione nel registro giornale di cui all’art. 6 della
legge n. 264/1991.
Gli ulteriori dati di compilazione sono generati automaticamente dal sistema
informativo del CED, sulla base dei dati presenti in archivio, ivi compreso il codice
meccanografico dello Studio di consulenza automobilistica che richiede la stampa della
ricevuta sostitutiva.
Le predette informazioni sono trasmesse telematicamente al CED di questa
Direzione Generale il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in
archivio, consente la stampa della ricevuta sostitutiva, che deve avvenire su carta formato
A4 recante la denominazione, la sede e la partita IVA dello Studio di consulenza
automobilistica che la rilascia.
La ricevuta è altresì sottoscritta da persona fisica che, nell’ambito dello Studio di
consulenza automobilistica, è a ciò legittimato in forza della vigente disciplina di settore.
In forza delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale11 novembre
2011, deve escludersi la possibilità del rilascio delle ricevute sostitutive secondo modalità
diverse da quelle illustrate.
Pertanto, il rilascio delle ricevute sostitutive effettuato senza che ne sia stata
richiesta la stampa al CED di questa Direzione generale è da ritenersi irregolare (salvo la
sussistenza di fatti più gravi che integrino la fattispecie del rilascio abusivo di ricevuta, così
come sanzionato dall’art. 92, comma 3, c.d.s.), anche se compiuto in occasione di
temporanei interruzioni o malfunzionamenti dei collegamenti telematici.
Al riguardo, appare utile infine sottolineare che qualsivoglia altra attestazione
rilasciata dallo Studio di consulenza automobilistica (o dall’Autoscuola), ancorchè
finalizzata a comprovare la presa in carico di adempimenti concernenti i documenti di
circolazione o di guida, non può in alcun caso prendere luogo della ricevuta sostitutiva né
mutuarne in alcun modo gli effetti al fine della regolarità della circolazione su strada,
trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali la cui validità ha esclusivamente valore tra le
parti.
4. Validità
Per espressa previsione dell’art. 92, comma 2, cds, così come sostituito dall’art. 10,
comma 1, della legge n. 120/2000, la ricevuta sostitutiva ha validità massima di 30 giorni,
non è rinnovabile e non è reiterabile.
Pertanto, sino a quando la pratica cui è riferita la ricevuta sostitutiva non risulta
“evasa”, il sistema informativo inibisce ogni possibilità acchè lo Studio di consulenza
automobilistica possa, sia in costanza di validità della ricevuta sia successivamente alla
scadenza del predetto termine di 30 giorni, rilasciare una nuova ricevuta riferita al
medesimo veicolo o al medesimo documento di abilitazione alla guida.
Eventuali situazioni di criticità, anche riferite a singoli casi concreti, potranno essere
sottoposte al vaglio dei competenti UMC e del CED di questa Direzione Generale.
5. Controlli
La procedura informatizzata, la quale consente di stampare la ricevuta sostitutiva
avvalendosi del collegamento telematico con il CED di questa Direzione Generale,
costituisce unicamente il nuovo strumento operativo attraverso il quale, a tutela dei
preminenti interessi di ordine pubblico coinvolti, gli Studi di consulenza automobilistica
sono ora posti in grado di ottemperare agli adempimenti prescritti dall’art. 92, comma 2,
c.d.s. e dall’art. 7 della legge n. 264/1991.
Con ciò si vuole evidenziare che il rilascio della ricevuta sostitutiva, è e resta
esclusivamente espressione dell’esercizio dell’attività professionale di consulenza
automobilistica, in nulla modificato per il solo fatto che, sotto l’aspetto meramente
esecutivo, gli operatori del settore si debbano ora avvalere dell’ausilio telematico messo a
disposizione da questa Direzione Generale.
Ne consegue quindi che, in quest’ambito, gli UMC non sono in alcun modo titolati
ad esperire controlli, sia di legittimità sia di merito, sull’operato degli Studi di consulenza
automobilistica, trattandosi di materia devoluta alla esclusiva competenza delle Province a
norma dell’art. 9 della legge n. 264/1991.
Compete agli UMC, viceversa, monitorare il regolare funzionamento della
procedura telematica, segnalando alle competenti DGT eventuali disservizi.
E’ evidente tuttavia che se gli UMC, nello svolgimento dei propri compiti di
monitoraggio, dovessero appurare la sussistenza di anomalie, gli Uffici stessi avranno
cura di notiziarne prontamente la competente Provincia al fine degli accertamenti del caso
e l’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge n.
264/1991.
Quanto sin qui evidenziato vale altresì a sottolineare che l’utilizzo della procedura
informatizzata per il rilascio delle ricevute sostitutive non può essere oggetto di
provvedimenti né di sospensione né di revoca ad opera degli UMC.
Infatti, l’accesso alla procedura informatizzata di rilascio della ricevuta sostitutiva
può essere inibito solo a fronte di provvedimenti di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica, adottati dalla
competente Provincia.
In tema di controlli, va infine sottolineato che le attività di rilascio delle ricevute
sostitutive attraverso la nuova procedura telematica implementano la banca dati gestita
dal CED di questa Direzione Generale, cui hanno accesso tutte le Autorità di polizia
stradale le quali, pertanto, sono in tal modo poste in grado di effettuare tutte le verifiche
del caso.
************
La presente circolare è trasmessa esclusivamente per posta elettronica ed è
consultabile, da chiunque ne abbia interesse, su sito istituzionale www.mit.gov.it..
Si invitano le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo ad adottare le
necessarie iniziative al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti della
presente circolare presso i competenti Uffici delle Amministrazioni provinciali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)
(Arch. Maurizio VITELLI)