sabato 26 maggio 2012

Individuazione, nell’ambito della Regione siciliana, delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore.

Pubblicato nella G.U.R.S. n. 21 del 25 maggio 2012 il DECRETO 23 aprile 2012, da parte dell' ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  ed avente per oggetto:
Individuazione, nell’ambito della Regione siciliana, delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore.
DECRETO 23 aprile 2012.
Individuazione, nell’ambito della Regione siciliana, delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298 di Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000 n. 296 relativo alle “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni nuovo codice della strada;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;
Visto l’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 riguardante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, Disposizioni per i procedimenti amminsitrativi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 di attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE dell’1 ottobre 1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;
Viste le disposizioni della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, contenute nel provvedimento del 14 febbraio 2002, avente per oggetto:
Accordo Stato-Regioni-Enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 recante disposizioni per il riassetto normativo in materia
di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore;
Vista la legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009);
Vista la circolare prot. 99264/Area 6 del 2 dicembre 2010 mediante la quale il dipartimento infrastrutture,
mobilità e trasporti ha individuato nei servizi provinciali della motorizzazione civile “l’autorità competente”
all’espletamento di tutte le attività dei soppressi albi provinciali degli autotrasportatori;
Visto il regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. RD/291/11 del 25 novembre 2011 n. 291 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del citato regolamento CE n. 1071/2009;
Considerato che l’art. 9 del sopracitato decreto dirigenziale n. RD/291/11 del 25 novembre 2011 “Autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada. Autorità competente”, di recepimento dell’art. 10 del regolamento CE n. 1071/2009, individua negli uffici della motorizzazione civile del MIT l’autorità compentente al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2 del 2 dicembre 2011;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4 del 7 dicembre 2011;
Tenuto conto che il medesimo art. 9 del sopracitato decreto prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono con proprie disposizioni all’individuazione dell’autorità competente;
Considerato che si rende necessaria l’indivuazione nell’ambito della Regione siciliana delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore;
Decreta:
Art. 1
Per effetto di quanto esplicitato in premessa, nell’ambito del territorio della Regione siciliana, i servizi provinciali della motorizzazione civile sono individuati quali autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi.
Art. 2
Il servizio 1 “Autotrasporto di persone” di questo dipartimento è individuato quale autorità competente al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone.
Art. 3
I servizi provinciali della motorizzazione civile ed il servizio 1 “Autotrasporto di persone”, ognuno di essi per
le rispettive competenze, individuate all’articolo 1 ed all’articolo 2 del presente decreto, provvederanno a ricevere, registrare ed istruire le istanze di autorizzazione all’esercizio della professione, provvederanno, altresì, al rilascio e, in esito ai controlli, all’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.
Art. 4
Ai servizi provinciali della motorizzazione civile ed al servizio 1 “Autotrasporto di persone”, ognuno per la rispettiva competenza, competono l’onere dell’implementazione e dell’aggiornamento continuo del Registro elettronico nazionale (REN), istituito presso il dipartimento delle infrastrutture, dei trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici del MIT, delle imprese che sono autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada.
Art. 5
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone, il servizio 1 “Autotrasporto di persone” utilizzerà i modelli di cui agli allegati TP1, TP2, TP 4, 3, 1.B, 1.C, TP/A che fanno parte integrante del presente decreto. I servizi provinciali della motorizzazione civile, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi, utilizzeranno i modelli di cui agli allegati TM1, TM2, TM3, TM/A e TM/B 1.B, 1.C che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet: http://www.regione.sicilia.it.
Palermo, 23 aprile 2012.

FALGARES