giovedì 12 aprile 2012

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2012 (pubblicato nella GURI n.85 dell' 11 Aprile 2012)
Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle
autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di
servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 2 del predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita'
e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne
il numero e i costi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 14
settembre 2011;
Vista l'ordinanza in data 10 novembre 2011 del tribunale
amministrativo regionale per il Lazio che ha ordinato di provvedere,
nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione,
al riesame del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
agosto 2011;
Rilevata la necessita', peraltro, di provvedere in autotutela
all'annullamento parziale del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, mediante la modifica delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Decreta:
Art. 1
Modiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni del presente
decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art.
1 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
Autorita' indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto nel presente decreto. E' rimessa alla valutazione degli
organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di
servizio e di rappresentanza.»;
b) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono
soppresse;
c) all'art. 5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per le successive acquisizioni le amministrazioni
effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di
entrata in possesso delle autovetture di servizio.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2012
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi