Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2012.
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modifi cazioni e integrazioni.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno
Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimento dirigenziale del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Considerata l'esigenza, rappresentata dal Comitato olimpico nazionale italiano, di migliorare l'attivita' di formazione e di abilitazione del personale delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada;
Vista la proposta di modifica avanzata dal Comitato olimpico nazionale italiano, nel senso di prevedere la frequenza di un corso di formazione per il personale da adibire alla scorta tecnica e alle segnalazioni aggiuntive;
Considerata l'esperienza maturata dalla Federazione ciclistica italiana nell'attivita' di formazione del personale;
Determina:
1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimento dirigenziale del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007.
2. Le disposizioni inerenti l'attivita' di formazione e abilitazione delle scorte tecniche, come modificate dal presente provvedimento, entrano in vigore il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
3. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2012
Il Capo del dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Fumero
Il capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Manganelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2012 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 371
Allegato Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre
2002 e successive modificazioni e integrazioni
1. All'art. 1, comma 1, dopo le parole «Enti di promozione sportiva riconosciuti» sono aggiunte le seguenti: «e che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validita', rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana».
2. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «ovvero di categoria A,» sono inserite le seguenti: «in possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 1, comma 1,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione d'esame di cui al comma 1 e' composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, e da due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione ciclistica italiana».
3. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le prove di esame per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 2 si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Le sessioni di esame sono concordate con le Direzioni regionali del CONI e della Federazione ciclistica italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame puo' essere anche mensile»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'attestato di abilitazione puo' essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, e' subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana di cui all'art. 1, comma 1 e, previa verifica della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione avente la composizione di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione»;
d) Al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «L'archivio e' pubblico».
4. All'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: «ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto»;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto».
5. All'art. 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: «I veicoli utilizzati devono essere di proprieta' o nella disponibilita' di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale».
6. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' soppresso;
b) al comma 3 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
7. All'art. 10, al comma 2 le parole: «deve avere con se' idonea documentazione » sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione».
8. All'art. 11, comma 2, alla lettera e) e' aggiunto il seguente periodo: «La copertura assicurativa specifica per l'attivita' di scorta puo' essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».