In ogni esercizio è possibile installare apparecchi automatici da gioco. Per quanto riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110 del TULPS, nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Direttoriale del 27.07.2011 che fissa un nuovo contingente numerico degli apparecchi installabili presso i pubblici esercizi.
Resta comunque in vigore, per gli altri aspetti, il Decreto Direttoriale del 27.10.2003 (v. all. 1)(1)
Con le novità introdotte dalla legge finanziaria nella gestione dei giochi, arriva anche un'importante e diversa formulazione dell’articolo 86 del TULPS 18.6.31 N. 773. Il comma 534 della Legge Finanziaria 2006, infatti sostituisce il terzo comma e l’articolo 86 del TULPS.
Articolo 86 del Tulps
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
per l’attività di produzione o di importazione;
per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Novità introdotte
La prima novità, introdotta dalla Legge Finanziaria 2006 consiste nella previsione di una licenza di polizia anche per l’attività di produzione e di importazione, che si affianca a quella già prevista per la distribuzione e la gestione di questi apparecchi da trattenimento .
La seconda novità non consiste nell’individuazione di una nuova licenza bensì, al contrario, nella previsione che la licenza non occorre per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, ovvero ai sensi dell’articolo 88.
La terza novità consiste nella possibilità di installare gli apparecchi di cui all’artcolo 110, comma 6, del TULPS anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, previo rilascio della licenza (oggi SCIA) di cui all’articolo 86, comma 3, lettera c).
Pertanto, la SCIA per gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110, non è più necessaria per i pubblici esercizi (alberghi, bar, ristoranti e pizzerie) e circoli privati, in quanto già in possesso della licenza di cui all’articolo 86 del TULPS, ma solamente per gli altri esercizi.
Restano fermi i limiti quantitativi previsti degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici in base al decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Rimane comunque in vigore il Decreto Direttoriale del 27.10.2003
In base al decreto citato, rimane l’obbligo di presentazione della SCIA per apparecchi per il gioco meccanico quali bigliardini, flipper, gioco elettronico delle freccette e simili.
Documentazione
Compilazione dell' apposito modulo da ritirare presso l'ufficio Pubblici Esercizi contenente:
generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita)
residenza e nazionalità
codice fiscale
ubicazione del locale
nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di ogni apparecchio installato
fotocopia del documento di identità del richiedente.
Normativa
Articolo 110 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 773/31 e successive modificazioni
Regio Decreto n. 635 del 6/5/1940 articoli 194 e 195
Regolamento Comunale per il funzionamento delle sale gioco
Art. 86 comma 3 del TULPS
Decreto Direttoriale del 27/10/03
Decreto Direttoriale del 27.07.2011 prot. n. 30011 in materia di determinazione di parametro numerico quantitativo
Fonte:http://www.municipio.re.it
(1)vedi la Circolare n. 93 del 31 agosto 2011 del Comando P.M. di Torino.
Resta comunque in vigore, per gli altri aspetti, il Decreto Direttoriale del 27.10.2003 (v. all. 1)(1)
Con le novità introdotte dalla legge finanziaria nella gestione dei giochi, arriva anche un'importante e diversa formulazione dell’articolo 86 del TULPS 18.6.31 N. 773. Il comma 534 della Legge Finanziaria 2006, infatti sostituisce il terzo comma e l’articolo 86 del TULPS.
Articolo 86 del Tulps
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
per l’attività di produzione o di importazione;
per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Novità introdotte
La prima novità, introdotta dalla Legge Finanziaria 2006 consiste nella previsione di una licenza di polizia anche per l’attività di produzione e di importazione, che si affianca a quella già prevista per la distribuzione e la gestione di questi apparecchi da trattenimento .
La seconda novità non consiste nell’individuazione di una nuova licenza bensì, al contrario, nella previsione che la licenza non occorre per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, ovvero ai sensi dell’articolo 88.
La terza novità consiste nella possibilità di installare gli apparecchi di cui all’artcolo 110, comma 6, del TULPS anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, previo rilascio della licenza (oggi SCIA) di cui all’articolo 86, comma 3, lettera c).
Pertanto, la SCIA per gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110, non è più necessaria per i pubblici esercizi (alberghi, bar, ristoranti e pizzerie) e circoli privati, in quanto già in possesso della licenza di cui all’articolo 86 del TULPS, ma solamente per gli altri esercizi.
Restano fermi i limiti quantitativi previsti degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici in base al decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Rimane comunque in vigore il Decreto Direttoriale del 27.10.2003
In base al decreto citato, rimane l’obbligo di presentazione della SCIA per apparecchi per il gioco meccanico quali bigliardini, flipper, gioco elettronico delle freccette e simili.
Documentazione
Compilazione dell' apposito modulo da ritirare presso l'ufficio Pubblici Esercizi contenente:
generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita)
residenza e nazionalità
codice fiscale
ubicazione del locale
nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di ogni apparecchio installato
fotocopia del documento di identità del richiedente.
Normativa
Articolo 110 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 773/31 e successive modificazioni
Regio Decreto n. 635 del 6/5/1940 articoli 194 e 195
Regolamento Comunale per il funzionamento delle sale gioco
Art. 86 comma 3 del TULPS
Decreto Direttoriale del 27/10/03
Decreto Direttoriale del 27.07.2011 prot. n. 30011 in materia di determinazione di parametro numerico quantitativo
Fonte:http://www.municipio.re.it
(1)vedi la Circolare n. 93 del 31 agosto 2011 del Comando P.M. di Torino.
Vedi anche l'utilissima Circolare n. 6 dell'11 gennaio 2006 e la Circolare 20 luglio 2007 n. 78 del Comando P.M. di Torino.