martedì 3 aprile 2012

"Il semplice cambio di destinazione d'uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade"

N. 02832/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03561/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3561 del 2007, proposto da:
Giacchetti Barbara, Borghese Camilla, Borghese Giangiacomo, Borghese Lorenzo,
Rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Bencivenga, Andrea Fiorentini, con domicilio eletto presso Vincenzo Bencivenga in Roma, p.zza Prati degli Strozzi, 26;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Martis, Rodolfo Murra, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 225, prot. 5280 del 2.2.2007, di demolizione opere abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la determinazione dirigenziale n. 225, prot. n. 5280 del 2.2.2007, di demolizione opere abusive.
In particolare, si tratta di <mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da abitazione e ufficio privato con eliminazione del vano cucina e installazione di impianti telematici, elettrico e di condizionamento>.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :
1) Violazione di legge ed eccesso di potere con riguardo all’errata applicazione e allo sviamento della normativa di riferimento;
2) Contraddizione tra i riferimento normativi citati negli atti impugnati, illegittimità della determinazioni comunali per mancato rispetto della preventiva acquisizione dell’accertamento e del parere di cui all’art. 33 commi 2 e 4 DPR 380/2001;
3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errata valutazione dei presupposti, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e irragionevolezza della motivazione con riferimento alla documentazione amministrativa agli atti del Comune sin dal 1998 e all’effettivo odierno stato dei luoghi;
4) Eccesso di potere con riguardo alla sproporzione dei provvedimenti adottati, violazione L. 241/90.
In data 8.2.2012 il Comune ha depositato memoria e documenti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, il Collegio osserva che :
a). il Comune resistente ha smentito che l’immobile dei ricorrenti non avrebbe mai subito alcuna modifica e che la destinazione d’uso non sarebbe stata alterata. Sul punto, sostiene che in data 20.1.2012, gli agenti della Polizia municipale si sono recati presso l’appartamento (in Piazza Verbano, n. 22) e hanno riscontrato che la cucina non era stata completamente eliminata e, infine, hanno accertato l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso;
b). dagli atti istruttori, risulta che i ricorrenti hanno concesso in locazione alla Società Gildata SRL l’immobile stipulando un contratto denominato “locazione ad uso studio professionale”;
c). è stato, invero, affermato in giurisprudenza che il semplice cambio di destinazione d'uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade (cfr, tra le tante, Cons. Stato, sez. V., 23.2.2000 n. 949, TAR Liguria, sez. I, 28.1.2004 n. 102, TAR Veneto, Sez. III, 13.11.2001 n. 3699, Cass. Penale, Sez. III, 1.10.1997 n. 3104 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II, 7.10.2005 n. 8002 e TAR Abruzzo, sede l'Aquila, 2 aprile 2009 n. 236);
d). tuttavia, nella fattispecie in esame, si ricade in zona A di PRG e, dunque, il mutamento da residenza a studio privato abbisognava di permesso a costruire (art. 10, comma 1, lett. c).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente FF, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
Marco Bignami, Consigliere






IL PRESIDENTE, ESTENSORE











DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)