sabato 14 aprile 2012

Farmacie: il ministero della salute, ufficio legislativo fornisce indicazioni rispondendo ad alcuni quesiti che gli erano stati posti dalle regioni.

Quesiti sull'interpretazione di norme dell'articolo 11 del decreto legge n. 1/2012, come modificato, in sede di conversione, dal Senato della repubblica.
Leggi qui la nota del Ministero

Quelli sotto sono i quesiti posti al Ministero:

1) "Al comma 1leuera c) dell'articolo 11 del decreto-legge 112012 si legge: "...identificale zonenellequalicollocarelenuovefarmacie ... ". Si chiede di chiarire che cosa si intende per "zona" e come il concetto si concili con le piante organiche esistenti";

2) ''Al comma 3 dell'articolo 11laddove si prevede che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non possa essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune si chiede di chiarire l'accezione al termine" vacante. "";

3) ''Al comma 3 dell'articolo Il laddove si indicano i legittimati attivi al concorso straordinario cosasiintendepertitolaridifarmacie soprannumerarielettera c).";

4) ''Al comma 17 dell'articolo 11laddove sifa riferimento "all'età pensionabile" si chiede di
chiarire: quale sia l'età pensionabile di riferimento se sia previsto un periodo transitorio per l'applicazione di questa norma se il nuovo limite di età per la direzione della farmacia valga solo per le nuove assegnazioni se siano contemplate deroghe a favore dell'unico titolare anche direttore della farmacia se sia contemplata una deroga per le rurali sussidiate con unico titolare quale sia la sanzione nel caso di inadempimento da parte del titolare"