N. 02017/2012REG.PROV.COLL.
N. 02320/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 2320 del 2008, proposto dalla
signora Galli Ivana, rappresentata e difesa dall'avvocato Walter
Putaturo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi
Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vasile, con domicilio
eletto presso Michele Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZIONE STACCATA DI PESCARA n. 328/2007, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato
Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Putaturo e Vasile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.
La signora Ivana Galli (in seguito “ricorrente”), dipendente della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara,
con il ricorso n. 131 del 1999 proposto al Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo ha chiesto la declaratoria del diritto alle
differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione, per lo
svolgimento di mansioni superiori per il periodo dal 1° aprile 1996 al
23 giugno 1998, in quanto attribuite con gli ordini di servizio del
Segretario Generale dell’Ente, n. 16 del 1° aprile 1996, di assegnazione
al posto lasciato vacante di Ragioniere capo, appartenente alla
qualifica VIII, e, n. 65 del 10 maggio 1996, di autorizzazione alla
firma degli atti contabili.
2. Il TAR, con la sentenza n. 328 del 2007, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento delle sentenza di primo grado.
La
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara,
in data 3 maggio 2008, ha depositato controricorso e appello incidentale
4. All’udienza del 20 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.
Con la sentenza gravata, n. 328 del 2007, il Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il
ricorso n. 131 del 1999 con cui era stata chiesta la declaratoria del
diritto della ricorrente alle differenze retributive per lo svolgimento
di mansioni superiori.
Nella sentenza si afferma
che per giurisprudenza consolidata le mansioni superiori svolte dal
dipendente pubblico sono irrilevanti ai fini economici e di carriera,
salva diversa previsione legislativa, non potendosi neppure richiamare
l’art. 2126 c.c., poiché riguardante l’attività lavorativa di chi non è
pubblico dipendente e recante il principio della retribuibilità della
lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato; a fronte infatti
dei principi posti dall’art. 36 della Costituzione devono essere
considerati quelli di cui agli articoli 97 e 98, per i quali nel
pubblico impiego è la qualifica e non la mansione il parametro di
riferimento per la retribuzione. Né, soggiunge il primo giudice, è
invocabile l’art. 57 del d.lgs. n. 29 del 1993, mai attuato e abrogato
con l’art. 43 del d.lgs. n. 80 del 1998, essendo stata disciplinata la
materia con l’art. 56 del medesimo d.lgs, nel testo sostituito dall’art.
25 del d.lgs. n. 80 del 1998 citato, che, nel prevedere la
retribuibilità delle mansioni superiori, ne rinvia l’applicazione alla
nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi.
2. Nell’appello si afferma che, pur
potendosi citare talune favorevoli pronunce giurisprudenziali, si è
consapevoli che l’indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso
della non applicabilità nel pubblico impiego dell’art. 36 della
Costituzione poiché in contrasto con gli articoli 97 e 98, venendo
considerate la supremazia del parametro della qualifica su quello delle
mansioni nonché le esigenze del controllo della spesa pubblica.
Per
il caso di specie deve essere però valutato che non vi è stato
pregiudizio per la spesa pubblica, avendo l’Ente retribuito un solo
dipendente in luogo di due, rientrando nel risparmio così conseguito la
richiesta del solo differenziale stipendiale per lo svolgimento
dell’incarico superiore, e che, inoltre, non vi è stata modifica della
pianta organica, neppure sussistendo violazione del principio del
pubblico concorso, essendo limitata la domanda dell’appellante alla sola
differenza stipendiale e, infine, che nella specie è stato soddisfatto
il requisito del conferimento delle mansioni con atto formale
dell’organo competente.
3. La Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Pescara, richiamata nel
controricorso l’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387 del
1998, con cui è stato riconosciuto il diritto del dipendente pubblico
alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori,
deduce la inapplicabilità di tale disposizione al caso di specie in
quanto normativa innovativa priva di efficacia retroattiva. Se però, si
soggiunge, questa tesi non fosse condivisa, vengono in subordine
riproposte, in via di appello incidentale, tutte le censure dedotte in
primo grado ed assorbite con la pronuncia del primo giudice, con
riguardo in particolare al presupposto, che nella sentenza del TAR
appare accolto e non verificato, della avvenuta attribuzione alla
ricorrente delle mansioni superiori con atto formale, essendo tale
presupposto erroneo.
4. Le censure dedotte con l’appello principale sono infondate.
4.1.
Riguardo alla rivendicazione del diritto alle differenze retributive
per lo svolgimento di mansioni superiori la giurisprudenza costante di
questo Consiglio ha affermato, in sintesi, che: a) prima dell’entrata in
vigore (il 22 novembre 1998) dell’art. 15 del d.lgs. n. 29 ottobre
1998, n. 387, di modifica dell’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, lo
svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, pur se
conferite con atto formale, non dava luogo al diritto alle differenze
retributive (Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 467); b) con il detto articolo
15 tale diritto è stato riconosciuto, alle condizioni previste dal
citato art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993 (poi art. 52 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165); c) l’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, non
essendo norma di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva
ed è perciò inapplicabile alle situazioni anteriori alla sua entrata in
vigore (tra tante: Sez. V, 8 marzo 2010, n. 332; 12 aprile 2007, n.
1722).
In particolare è stato affermato quanto segue (Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 758):
“- la retribuzione corrispondente all'esercizio delle mansioni
superiori può aver luogo non in virtù del mero richiamo all'art. 36
della Costituzione, ma solo ove una norma speciale consenta tale
assegnazione e la maggiorazione retributiva (Cons. Stato, ad. Plen,. n.
22 del 1999);
- l'art. 57 del
d.lgs. 29 del 1993, recante una nuova disciplina dell'attribuzione
temporanea di mansioni superiori, è stato abrogato dall'art. 43 d.lgs.
31 marzo 1998, n. 80 senza avere mai avuto applicazione, essendo stata
la sua operatività più volte differita dalla legge prima
dell'abrogazione e da ultimo fino al 31 dicembre 1998;
-
la materia è restata disciplinata dall'art. 56 d.lgs. n. 29 del 1993,
poi sostituito dall'art. 25 d.lgs. n. 80 del 1998 che, nel recepire
l'indirizzo della giurisprudenza, ha previsto la retribuzione dello
svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone tuttavia l'attuazione
alla nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai
contratti collettivi e con la decorrenza ivi stabilita, disponendo
altresì che "fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni
superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il
diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del lavoratore" (art.56, comma 6);
-
le parole "a differenze retributive" sono state poi abrogate dall'art.
15 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ma "con effetto dalla sua entrata in
vigore" (Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 1999), con la conseguenza che
l'innovazione legislativa spiega effetto a partire dall'entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo n. 387 e cioè dal 22 novembre
1998;
- il diritto al
trattamento economico per l'esercizio di mansioni superiori ha, quindi,
la sua disciplina in una disposizione (art. 15 d.lgs. n. 387 del 1998) a
carattere innovativo, e non meramente interpretativo della disciplina
previgente, per cui il riconoscimento legislativo "non riverbera in
alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse" (Cons. Stato,
ad. plen., n. 11 del 2000 e n. 3 del 2006)”.
4.2.
Considerato che la ricorrente indica di avere svolto le mansioni
superiori dal 1° aprile 1996 al 23 giugno 1998, in periodo quindi
antecedente alla entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387 del
1998 (22 novembre 2008), e vista l’evoluzione della normativa in materia
e la giurisprudenza al riguardo, da cui non vi è motivo da discostarsi
per il caso in esame, il Collegio ritiene di conseguenza meritevole di
conferma la sentenza di primo grado.
5. Per le
ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere respinto,
dovendosi dichiarare assorbite le deduzioni riproposte in via
subordinata con l’appello incidentale.
La
particolare articolazione dei profili giuridici della controversia
giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado
del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe n. 2320 del 2008.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)