venerdì 20 aprile 2012

Danni causati da una buca nella strada:la Cassazione rigetta il ricorso

Un classico esempio di una segnaletica non conforme, piazzata dalla Provincia Regionale di Cuneo

Con sentenza depositata il 18 aprile u.s anche  la Cassazione rigetta il ricorso presentato da un motociclista che chiedeva il risarcimento dei danni a danno dell'ANAS.  In precedenza sia il G.d.P.  che il tribunale ( in appello) gli avevano dato torto.

Sotto uno stralcio della sentenza:

 "Con specifico riferimento al danno da cattiva manutenzione del manto stradale si è affermato che ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.".....

 "Dalla fattispecie in esame non emerge alcun elemento dal quale si possa evincere che C.H. non fosse in grado di percepire l'esistenza della buca, qualora avesse mantenuto un'andatura coerente con le caratteristiche del veicolo da lui steso condotto ed avesse prestato una adeguata attenzione alle condizioni del terreno".

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 18 aprile 2012, n. 6065)