INPS, Circolare 27 marzo 2012, n. 47
Direzione Generale
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti tra PP.AA. e privati
3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale
4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione
5. Modalità di acquisizione delle informazioni
5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici
6. Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS
7. Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
8. Ruolo della Direzione Generale
9. Ruolo delle Direzioni regionali
1. Premessa
Direzione Generale
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti tra PP.AA. e privati
3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale
4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione
5. Modalità di acquisizione delle informazioni
5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici
6. Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS
7. Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
8. Ruolo della Direzione Generale
9. Ruolo delle Direzioni regionali
1. Premessa
Il
22 dicembre 2011 il Ministro della pubblica amministrazione e della
semplificazione ha emanato la Direttivan. 14/2011, avente ad oggetto “Adempimenti
urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183”.
La Direttivasopra
citata mira a dare attuazione alle importanti novità introdotte -
attraverso la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - dall'art. 15 della legge n. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” e
chiarisce che le nuove disposizioni hanno quale obiettivo ultimo la
completa "decertificazione" del rapporto tra la pubblica amministrazione
ed i cittadini.
Le nuove norme si pongono in rapporto di
continuità e coerenza con i principi generali di trasparenza e celerità
dei procedimenti amministrativi contenuti nel citato D.P.R. n. 445/2000
ed ancora prima nella legge n.241/1990.
La ratio
fondamentale della novella normativa è il rafforzamento del criterio
dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente
delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria.
Infatti,
non soltanto è imposto alle PP.AA. l’assoluto divieto di richiedere al
cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità ma,
laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, ma anche
l’obbligo di acquisirli d’ufficio, tendenzialmente attraverso
collegamenti telematici alle pertinenti banche dati, salvo quanto
specificato al successivo par.5 inordine all’acquisizione di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà
quando ciò sia funzionale alla rapida definizione del procedimento.
Il
ricorso al canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da
parte del pubblico ufficio, dunque per effetto della nuova norma assume
il carattere dell’ordinarietà.
A corollario di questi
principi generali, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183
pone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di
richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.
A
completamento del ridisegno del sistema di gestione dei procedimenti
amministrativi, la norma in epigrafe ha anche previsto la
configurazione, presso le amministrazioni certificanti, di un ufficio ad hoc
che ha il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni di
messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò sia
per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso
diretto dall’esterno alle banche dati; a tale ufficio sono altresì
ascritte competenze esclusive in materia di predisposizione delle
convenzioni per l’accesso ai dati ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 58, comma 2, del d. Lgs. n. 82/2005.
Tale
previsione normativa rimarca la necessità di mettere a sistema ed
integrare le diverse PP.AA., di modo tale che non soltanto ne risultino
semplificati i processi di lavoro e snellite le relazioni con gli
utenti, ma che anche il costo complessivo degli adempimenti burocratici a
carico dei cittadini e delle imprese venga significativamente ridotto.
Tutto
ciò premesso, nei paragrafi che seguono sono indicate le prime
istruzioni organizzative ed operative necessarie ad allineare l’azione
amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo sopra delineato.
2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti fra PP.AA. e privati.
Come
si è detto, la novellata formulazione dell’art. 40 del D.P.R. n.
445/2000, ha premesso il comma 01, che testualmente recita :
“Le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti
di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47”.
Le nuove norme sono finalizzate
all’eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2012, della produzione di
certificazioni da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche o
ai gestori di pubblici servizi e sanciscono l’obbligo per i pubblici
uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui
necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale
direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono oppure di
accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.
Alla
luce di tale previsione, a corredo delle domande di servizionon è più
possibile ricevere certificazioni rilasciate all’utenza da altre
amministrazioni ovvero atti di notorietà.
La previgente
normativa al riguardo prevedeva il divieto di richiedere certificati o
atti di notorietà, ma non anche quello di accettarli.
La
perentorietà della nuova norma non ammette deroghe e, pertanto, gli
uffici dell’Istituto non soltanto non potranno richiedere tali
documenti, come già stabilito con circolare n.12 /2002, ma neppure
accettarli, laddove siano prodotti d’iniziativa dell’utente.
L’Amministrazione,
dunque, non potrà più richiedere né accettare le certificazioni o gli
atti di notorietà da parte dei privati, tanto che, a norma del riformato
art. 74, comma 2, lett. a), D.P.R. 445/2000, entrambi i comportamenti
costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.
A tale
proposito occorre fare presente che per la chiara individuazione degli
atti definibili come certificazioni, l’art. 40, comma 02, del D.P.R. n.
445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo
- a pena di nullità del documento - di apporre la seguente formula sui
certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli
interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra
privati:" il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi" .
Il funzionario che richieda o accetti un documento recante la suddetta formula commette un illecito disciplinare.
Ribadendo
il principio dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio da parte di
tutte le strutture organizzative dell’Istituto delle informazioni
necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nei casi in
cui l’utente produca a supporto della propria istanza una dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, questa dovrà essere accettata.
Gli
articoli 46, 47 e 48 del Testo Unico in argomento sono risultati
confermati nel testo originario e, pertanto, si richiamano al riguardo
le istruzioni fornite con circolare n.12/2002.
Giova in ogni caso rammentare in questa sede, a proposito della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che la stessa :
- deve essere sottoscritta dall’interessato;
- può essere prodotta anche contestualmente all’istanza;
-
può essere presentata anche da persona diversa dal dichiarante, o
inviata via fax, o trasmessa per via telematica (senza necessità di
allegare fotocopia non autenticata del documento di identità ove questa
sia stata prodotta a corredo dell’istanza di prestazione/servizio);
- ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
Si
ritiene, altresì, utile ricordare che è escluso l’obbligo di far
autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà e istanze rivolte alla pubblica amministrazione.
Il
requisito della autenticità della firma si intende infatti soddisfatto
allorché la dichiarazione o l’istanza sia sottoscritta dall’interessato
in presenza del responsabile del procedimento o del dipendente addetto,
oppure venga inoltrata o trasmessa anche via fax, unitamente alla
fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, da includere nel fascicolo, oppure, infine, trasmessa
per via telematica.
In relazione a quanto precede va, in
particolare , precisato che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di
atto notorio, rivolte all’Istituto, non sottoscritte in presenza del
dipendente addetto, ma inoltrate tramite ente di patronato, dovranno
essere corredate da fotocopia non autenticata del documento di identità.
A
tale riguardo è anche il caso di richiamare testualmente la
disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 43 del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa: “ I documenti trasmessi da
chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”
L’INPS,
al fine di reperire direttamente ed automaticamente tutti gli elementi
necessari alla definizione delle istanze, sta implementando i canali
telematici di acquisizione d’ufficio sia delle informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dalle
amministrazioni competenti per la loro certificazione, che di tutti i
dati e i documenti conferenti ai procedimenti che siano in possesso di
altre pubbliche istituzioni.
La progressiva transizione
all’esclusività del canale telematico per la presentazione all’INPS
delle istanze di servizio o prestazione, crea le condizioni per la
concreta attuazione dei principi dell’ordinarietà dell’acquisizione
d’ufficio delle informazioni necessarie allo svolgimento dei
procedimenti amministrativi, nonché della piena partecipazione del
cittadino al procedimento.
Infatti, le procedure di
presentazione telematica delle domande sono state strutturate in maniera
da prelevare, contestualmente all’acquisizione dell’istanza, dagli
archivi dell’Istituto e da quelli delle altre PP.AA. in collegamento
funzionale, le informazioni e gli elementi necessari all’istruttoria,
che il richiedente dovrà confermare ovvero rettificare.
Laddove, invece, queste siano carenti, per agevolarne la ricerca le procedure richiederanno al cittadino utente di indicare “…gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti” e non solo gli elementi indispensabili per l’individuazione dell’ufficio pubblico.
Per
maggior chiarezza, si ritiene utile prendere ad esempio le domande di
prestazione o servizio che richiedano necessariamente l’acquisizione di
informazioni contenute in provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che,
come noto, non rientrano nel novero di quelle che possono essere
sostituite da dichiarazioni del cittadino.
In tali casi è
indispensabile per la procedibilità dell’istanza acquisire un atto
giudiziario (sentenza, ordinanza, ecc.) ed è, perciò, necessario che
l’utente, ove non l’abbia allegato alla domanda in copia conforme
all’originale, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del
procedimento, indichi non solo il Tribunale che lo ha assunto, ma anche
quegli elementi che ne consentano il reperimento ( la sezione che ha
emanato il provvedimento, la data di deposito in cancelleria ed il
relativo numero ).
Giova, infine, segnalare che per
effetto dell’articolo 16 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, per
tutte le istanze di servizio o prestazione per le quali sia prevista
l’esclusiva presentazione per il canale telematico, gli atti e la
documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante
analoghi sistemi.
Tale norma, inoltre, stabilisce che con le
medesime modalità l’INPS comunicherà gli atti e gli esiti dei
procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari
abilitati e degli istituti di patronato.
L’ultimo
capoverso del sopra citato comma, infine, prevede che rimanga in capo ai
beneficiari l’obbligo di conservazione dei documenti in originale.
3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale
Con
riferimento ai procedimenti posti in essere dall'Istituto in attuazione
della normativa internazionale di sicurezza sociale, si precisa che le
disposizioni in argomento si applicano solo ai rapporti tra
amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni
nazionali ed estere.
In particolare non si applicano alle
certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari
previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Si
ribadisce (vedi circolare n.164 del 27 dicembre 2011, punto 2.1),
altresì, che per le domande di pensione in regime comunitario presentate
on-line dovrà essere prodotto alla Sede, in originale o copia
autenticata, qualunque documento (esempio tessere assicurative tedesche o
libretto di lavoro romeno) che, per la definizione della pratica,
l'ente estero richieda in originale o, eventualmente, in copia
autenticata.
Per le domande di pensione in regime di
convenzione bilaterale, invece, deve essere sempre presentata alla Sede
l’apposita modulistica in originale stabilita di comune intesa tra le
autorità amministrative dei due Paesi contraenti, regolarmente firmata e
corredata di tutta la documentazione richiesta. Su tali modelli è
indicato se la documentazione da allegare deve essere in originale o,
come in qualche caso, in copia autenticata.
Per i Paesi
extracomunitari per i quali non è prevista un'apposita modulistica,
qualunque documentazione richiesta in originale dall'ente estero per la
definizione della pratica deve essere presentata in originale alla Sede
competente.
Quanto sopra esposto trova applicazione anche nei
confronti delle domande di prestazioni a sostegno del reddito in regime
internazionale.
4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione
L’articolo
49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla norma
citata in oggetto e, pertanto, “ i certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non
possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore”.
Per quanto concerne il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel confermare nella
sostanza la precedente disciplina il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha
precisato che l’articolo 44 bis definisce esclusivamente una modalità di
acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza
però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni
effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non
possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste,
evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità
personali.
Peraltro, come precisato nel messaggio n. 1462
del 26 gennaio 2012 lo stesso Ministero ha chiarito l’inapplicabilità
dell’articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del2000, inquanto nei casi
previsti dal legislatore e, in particolare, dall’articolo 90, comma 9
del D.Lgs. n.81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai
privati alla Pubblica Amministrazione.
Analoghe
considerazioni vanno svolte per il certificato di agibilità relativo
alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex
ENPALS e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale.
Le
medesime considerazioni valgono per la certificazione di esposizione
all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad
accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche , in
quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da
organismi tecnici.
Inoltre, deve ritenersi che quanto
previsto dall’art. 4 comma 2 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, per i
verbali di invalidità civile, possa essere esteso al certificato di
esposizione all’amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria.
Pertanto,
detti documenti possono essere presentati in copia, con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa
dall’istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale
deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato,
sospeso o modificato.
5. Modalità di acquisizione delle informazioni.
Come
accennato al punto 2 della presente circolare, l’articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n.183 hariformulato come segue l’articolo 43
comma 1 del DPR n.445/2000:
“ Le amministrazioni pubbliche ed
i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall’interessato. “ .
A ciò si
aggiunga che l’articolo 7 comma 2 lettere g) e h) della Legge 12 luglio
2011 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n.70 prevede il divieto per
gli enti previdenziali ed assistenziali di richiedere informazioni già
disponibili nei propri sistemi informativi.
Dal combinato
disposto dell’art. 40 comma 1 citato e dell’art. 43 emerge chiaramente
che l’intento del legislatore è stato quello di incidere, in termini
fortemente preclusivi, sull’istituto della "certificazione", senza
intaccare la facoltà delle amministrazioni di richiedere
l’autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento.
A tale conclusione si perviene anche raffrontando la nuova formulazione dell’art. 43 con la precedente.
In
proposito, si rileva che la circostanza di fare salva, anche nella
precedente versione, la possibilità per le PP.AA. procedenti di
accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, consente all’INPS
di ricorrere all’istituto dell’ autocertificazione.
Dunque,
fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni, dei dati e
dei documenti necessari allo svolgimento dei procedimenti d’ufficio
assume il carattere dell’ordinarietà, l’Istituto, ove ritenuto
necessario od opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (art. 46) o di atti di notorietà (art. 47),
nell’interesse del migliore e più rapido perfezionamento del
procedimento.
Sulla base di quanto sopra, l’Istituto, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può richiedere, a pena
di esclusione, dichiarazioni sostitutive nelle procedure, che possono
avere una platea estremamente ampia di partecipanti, nelle quali è
necessario procedere ad una valutazione comparativa di titoli.
Per
quanto attiene in particolare agli interventi dei Fondi di Garanzia, in
attesa della definizione di convenzioni e procedure per il collegamento
telematico con i Tribunali, il richiedente, per la pronta liquidazione
della prestazione, dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:
- che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo reso esecutivo con decreto del giudice;
-
che il credito ammesso allo stato passivo non è stato oggetto di
opposizione o di impugnazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 98 LF
o, in caso di concordato preventivo, che lo stesso non è stato appellato
o reclamato dinanzi alla Corte di Appello;
salvo che il
responsabile della procedura concorsuale fornisca con propria
dichiarazione tali informazioni esonerandone il lavoratore.
5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici
Le
disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. 183/11, rafforzano quanto
già previsto, in materia di appalti pubblici, dal D.Lgs. 163/06 in
merito alla verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso in
capo ai concorrenti dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
38 del predetto decreto, vale a dire dei requisiti di idoneità morale e
professionale necessari per la partecipazione alle procedure di gara.
Ai sensi, infatti, di quanto previsto all’art. 38, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 163/06: «Il
candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]; Ai
fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al
presente articolo, si applica l’art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 […]»
Il comma 2 del predetto articolo dispone
l’obbligo in capo al candidato/concorrente di attestare il possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica mediante una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle
disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, in cui è tenuto ad indicare anche
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Il
comma 3 dispone, invece, che ai fini degli accertamenti relativi alle
cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, trova applicazione
quanto previsto all’art. 43 del d.P.R. 445/00 in merito agli
accertamenti d’ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni.
6. Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS
L’art.
40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata
dal comma 01, detta l’obbligo - a pena di nullità del documento - di
apporre una precisa formula sui certificati che le amministrazioni oggi
possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli
esclusivamente nei rapporti tra privati.
Infatti, al fine di non incorrere nell’ipotesi di nullità, i certificati dovranno riportare la locuzione: "
il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e la mancata apposizione della citata dicituracostituisce
violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile ai sensi del
comma 2, lettera c-bis), dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000.
La Direzione CentraleSistemi
Informativi e Tecnologici sta predisponendo gli interventi atti ad
adeguare, mediante inserimento della formula prescritta, le
certificazioni emesse dall’Istituto.
Nelle more del
completamento di tale attività, all’atto del rilascio di ogni
certificazione in favore dei privati, sarà compito delle strutture in
indirizzo disporre affinché la formula prescritta dalla legge sia
immediatamente apposta su tutti i documenti che ne siano privi e che
ricadano nelle fattispecie indicate dal secondo comma dell’articolo 40
del medesimo D.P.R. 445/2000.
Ai fini
dell’applicazione della disposizione in argomento, si rinvia alla
definizione di certificato contenuta all’art. 1, comma 1 lett. f), del
D.P.R. n. 445/2000, ove si dispone che si ricada in questa fattispecie
in presenza di un “documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a
terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche”.
Sulla base di tale
generale definizione l’INPS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è
amministrazione certificante rispetto ai seguenti stati, qualità e
fatti:
- qualità di pensionato, categoria di pensione ed eventuale integrazione al minimo;
- fruizione di prestazioni a sostegno del reddito;
- misura delle prestazioni pensionistiche ed a sostegno del reddito;
- qualità di assicurato come lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato;
- ISE/ISEE;
- assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto (estratto conto);
- iscrizione elenchi (agricoli);
- qualità di dipendente dell’Inps.
7. Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Come
ribadito dalla Direttiva n. 14 del 2011, l’intero impianto normativo in
materia impone che le amministrazioni procedenti - attesa la novità
circa la totale indisponibilità all’utilizzo di certificati e atti
notori - operino per assicurare, comunque, la certezza degli atti, dei
fatti e dei dati giuridicamente rilevanti attraverso l'acquisizione
d'ufficio delle informazioni necessarie ed effettuino gli idonei
controlli, anche a campione, previsti agli articoli 71 e 72 del DPR n.
445 del 2000,sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dagli interessati.
Come
già previsto al comma 5, articolo 43 del D.P.R. 445/2000, le
amministrazioni procedenti potranno accedere direttamente, senza oneri,
alle informazioni attinenti a stati, qualità personali e fatti presso le
amministrazioni competenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della fonte di provenienza.
In tale
contesto, un efficace strumento per implementare la cooperazione
telematica tra le diverse amministrazioni è stato utilmente predisposto
già dall'articolo 58, comma 2, del vigente Codice dell'amministrazione
digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), dove si dispone che le stesse
concludano apposite convenzioni quadro, aperte all'adesione di tutte le
amministrazioni interessate, volte a disciplinare le modalità di accesso
ai dati, sempre senza oneri a loro carico.
Su tale
fronte l’Istituto si è impegnato a concludere accordi con diverse
amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ministero degli
Interni, Enti locali, ecc.) al fine di disciplinare il reciproco accesso
alle banche dati e potere così disporre delle informazioni necessarie
allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Obiettivo
dell’Istituto è, infatti, attingere direttamente, quanto più possibile,
alle informazioni possedute dalle altre amministrazioni, in modo da
ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella
presentazione delle istanze di prestazione o servizio.
Tali
accordi sono non solo preordinati ad agevolare, reciprocamente,
l'acquisizione d'ufficio dei dati ma, anche, a rendere operativi i
controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.
La
predisposizione degli schemi di convenzione quadro, sulla base delle
linee guida a tal fine pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011 e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, avverrà esclusivamente a livello centrale.
Sarà
compito della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
adeguare le procedure in modo da rendere operativi gli accordi, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettività e con le misure
di sicurezza previste dalla normativa posta per i trattamenti di dati
personali.
Accesso da parte delle strutture dell’Istituto alle informazioni in possesso di altre PP.AA.
Fino
alla sottoscrizione ed all’attivazione delle convenzioni quadro sopra
descritte, per quanto attiene all’acquisizione d’ufficio delle
informazioni conferenti ai processi di lavoro, le strutture centrali e
periferiche valorizzeranno ulteriormente il patrimonio conoscitivo già
disponibile, che consente una visione completa degli aspetti rientranti
nella competenza accertativa/certificativa di altri soggetti pubblici,
correlati e pertinenti alle domande di prestazione o servizio rivolte
all’Istituto.
Per le modalità di espletamento dei
controlli delle dichiarazioni sostitutive pervenute, le Sedi,
continueranno a fare riferimento alle disposizioni impartite con
circolare INPS n. 1 del 2000.
Accesso agli archivi dell’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti
Per
quanto attiene alla disciplina dell’accesso ai dati detenuti
dall’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti, nelle more
dell’attuazione delle convenzioni quadro e per i casi che non saranno in
esse ricompresi, a seconda che le richieste siano finalizzate
all’acquisizione diretta delle informazioni ovvero al controllo delle
dichiarazioni sostitutive, le Sedi opereranno secondo le seguenti
modalità.
Nell’ipotesi in cui le strutture a livello
locale dovessero essere destinatarie di richieste di accesso nell’ambito
di accertamenti d’ufficio condotti da altra amministrazione, le
Direzioni territoriali invieranno le stesse ai team “Organizzazione”
delle Direzioni regionali, che , effettuata una prima valutazione in
ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti per lo
svolgimento dell’attività istituzionale del soggetto pubblico
richiedente, daranno corso tempestivamente alle richieste.
Nei
casi dubbi, potrà essere inviato specifico quesito alla Direzione
Centrale Organizzazione, che assicurerà in tale ambito la necessaria
omogeneità applicativa sull’intero territorio nazionale.
Laddove
le richieste di accesso siano finalizzate al controllo delle
dichiarazioni sostitutive ricevute dall’Amministrazione procedente,
relative a stati, fatti e qualità personali certificati dall’INPS, di
cui al precedente punto 5, le Direzioni procederanno a fornire
tempestivo riscontro.
Pare opportuno evidenziare che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 72 del DPR n. 445 del 2000, la
mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni
costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è un comportamento preso
in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei responsabili dell’omissione.
8. Ruolo della Direzione Generale
In
attuazione delle recenti disposizioni di legge, le competenti strutture
centrali di questa Direzione Generale hanno avviato un processo di
completa rivisitazione dei processi di lavoro, degli applicativi
informatici e della modulistica cartacea relativa alle residue istanze
per le quali non sia ancora prevista l’esclusività della trasmissione
per via telematica.
Le procedure informatiche di
trasmissione delle domande da parte dell’utenza e dei relativi
intermediari sono state razionalizzate ed adeguate alla nuova normativa,
prevedendo a carico dell’utente esclusivamente l’indicazione degli
elementi indispensabili per il reperimento presso le altre pubbliche
amministrazioni delle informazioni o dei dati necessari ai procedimenti
amministrativi e di quegli eventuali ulteriori elementi non acquisibili
d’ufficio, salvo nei casi previsti dal par. 5.
Per quanto
riguarda, invece, le convenzioni da stipulare con le altre PP.AA. in
ordine alla condivisione dei database informativi, viene individuato
nella Direzione Centrale Organizzazione l’ufficio responsabile della
predisposizione delle convenzioni quadro e di tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
9. Ruolo delle Direzioni regionali
Le
Direzioni regionali, attraverso i team Organizzazione, monitoreranno e
garantiranno la piena applicazione sul territorio di competenza delle
disposizioni contenute nella presente circolare.
Alla presente
circolare dovrà essere data ampia diffusione ed i Responsabili delle
strutture in indirizzo cureranno che la stessa, con le consuete
modalità, sia portata a conoscenza di tutto il personale, anche se
assente.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1Nori