REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14378 del 2001, proposto dai Signori Trifoglio Maria Teresa, Presutti Michelina, Napoleone Luigi, Rivera Liliana Maria, Torretta Benito, Sottile Renato, Brigante Stefania, Trevisan Tamara, Cimenti Adriana, Preziosi Antonio, Borlenghi Paolo, Florean Fabrizio, Foglia Mario, Eugenio Albano, Craparo Michele, Cutillo Luigi, Gallese Luigia, Monda Nicola, Vastano Maura, Turi Rosa, Orlando Adriano, Avanzi Anna, Anzani Alessandro, Urbani Paola, Perno Marco, Vendettuoli Francesco, Palomba Riccardo e Mazzocco Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, Marco Orlando, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, Via Otranto n.18;
sul ricorso numero di registro generale 14378 del 2001, proposto dai Signori Trifoglio Maria Teresa, Presutti Michelina, Napoleone Luigi, Rivera Liliana Maria, Torretta Benito, Sottile Renato, Brigante Stefania, Trevisan Tamara, Cimenti Adriana, Preziosi Antonio, Borlenghi Paolo, Florean Fabrizio, Foglia Mario, Eugenio Albano, Craparo Michele, Cutillo Luigi, Gallese Luigia, Monda Nicola, Vastano Maura, Turi Rosa, Orlando Adriano, Avanzi Anna, Anzani Alessandro, Urbani Paola, Perno Marco, Vendettuoli Francesco, Palomba Riccardo e Mazzocco Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, Marco Orlando, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, Via Otranto n.18;
contro
Agenzia
per e Entrate in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in
Roma, via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
nei confronti di
Sig.ri Raccioppa Anna Maria e Crescenzi Ginevro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
INDIZIONE
CORSO-CONCORSO PER IL PASSAGGIO ALL' INTERNO DELL'AREA C1-C2 A C3 PER
N.177 POSTI PER L'ANNO 2000 E N.694 POSTI PER L'ANNO 2001 PROFILI
PROFESSIONALI AMMINISTRATIVO-TRIBUTARI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott.
Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Vista la sentenza n.268 del 26.1.2001
con cui il Consiglio di Stato (Sez. V^) ha chiarito che “è possibile
pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di
causa trattata in udienza pubblica”; nonché la sentenza n.4960 del
22.9.2005 con cui il Consiglio di Stato (Sez. IV^) ha ulteriormente
specificato che è possibile pronunciare sentenza in forma semplificata a
seguito di pubblica udienza anche nel caso in cui il ricorso appaia
manifestamente fondato;
visti gli artt.3 e 74 del
codice del processo amministrativo e ritenuto che il principio enucleato
dal Consiglio di Stato continui ad essere applicabile;
Ritenuto
che nella fattispecie in esame sussistano tutti i presupposti richiesti
per definire il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;
Considerato
che con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano un bando di
corso-concorso per un passaggio interno di carriera (dall’area C1-C2
all’area C3), nonché gli atti ad esso connessi;
Considerato
che si tratta di un concorso interno riguardante la progressione verso
una qualifica superiore nell’ambito della medesima area funzionale;
Viste
le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12764 del
25.5.2010 e n.5458 del 6.3.2009 che hanno stabilito che “sussiste la
giurisdizione del Giudice Ordinario nelle controversie relative a
concorsi interni riguardanti la progressione verso una qualifica
superiore appartenente all’ambito della stessa area”;
Ritenuto
che nella fattispecie per cui è causa, concernente proprio un concorso
interno per progressione di carriera nell’ambito di una medesima area,
la giurisdizione appartenga al Autorità Giudiziaria Ordinaria, e che
pertanto - in considerazione del difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo - il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2012
IL SEGRETARIO