sabato 10 marzo 2012

Semplificazioni: A partire dal primo gennaio 2014 nella pubblica amministrazione saranno utilizzati “esclusivamente” i “canali e i servizi telematici” compresa la “posta elettronica certificata"

Il decreto legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazioni,  ha ottenuto, giorno 7 marzo u.s.,  la fiducia dalla Camera. Il testo,  tra qualche giorno sarà nuovamente passato al Senato, per l'esame in seconda lettura, e dovrà approvarsi entro il 9 Aprile.
Tra le novità di rilievo, dell'ultima ora, rispetto al testo originario, le più  importanti per la Polizia Locale sono:
1) a partire dal primo gennaio 2014 nella pubblica amministrazione saranno utilizzati “esclusivamente” i “canali e i servizi telematici” compresa la “posta elettronica certificata”;
2)l' inserimento nell'art. 11, degli artt.  6-bis, 6ter, 6-quater, 6-quinquies- 6-sexies;
3)l'inserimento dell'art. 11 bis;
e qualche altro ancora che non riporto.
Tra le novità lievi, invece segnalo, il comma 8 dell'art. 11 che all'origine era così:
"A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo"
e che è diventato così:
"A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo".

Riporto sotto, gli articoli inseriti nell'art. 11 del decreto, e l'art. 11 bis,   di cui vi parlavo sopra:


6-bis. Sono incluse nell’ambito di applicazione delregolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che
esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati
da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l’esercizio della professione di
trasportatore su strada di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle
previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011.
Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale
è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un
corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell’articolo 8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate
provvisoriamente all’esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l’accesso alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Capo del
dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28
novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano
la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto
di terzi, dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose
per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono
dimostrare di soddisfare i requisiti per l’accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità
professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo
con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del
trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla
professione e iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione
di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli
di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto di cose per
conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Euro 3» sono
sostituite dalle seguenti: «Euro 5».

 Articolo 11-bis.
(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane
principali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la
sanzione di cui all’articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all’articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un’autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.