AUDIZIONE
MINISTRO
delle Infrastrutture e Trasporti CORRADO PASSERA
alla
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati
(Roma,
28 febbraio 2012)
Oggetto:
AC 4662, recante “Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” e disegni di legge
collegati .
1. La necessità
della riforma del Codice della Strada
L’attuale testo
del Codice della Strada si sviluppa in 240 articoli, oltre i 408 del
Regolamento di esecuzione. Posti alcuni principi fondamentali, l’attuale
normativa appresta la disciplina per le infrastrutture, quindi detta
disposizioni in materia di veicoli e di guida degli stessi, prescrizioni
comportamentali e disciplina gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni.
Dal 1992 ad
oggi, il Codice della Strada è stato oggetto di numerosi interventi legislativi
(più di 70) che, per lo più motivati da ragioni di necessità ed urgenza, hanno
assicurato un pronto rimedio alle varie emergenze sociali dagli stessi sottese,
ma hanno certamente compromesso l’organicità della materia.
Inoltre, il
crescente fenomeno della normazione armonizzata a livello comunitario ha fatto
sì che una parte sempre più rilevante delle materie disciplinate dal Codice
trovi ormai nello stesso una disciplina che necessita di una rivisitazione.
Un esempio per
tutti è la normativa patenti che, nell’articolo 116 CdS, non trova
corrispondenza con le vigenti disposizioni comunitarie introdotte con la
direttiva 2000/56/CE (attualmente applicabile e recepite con il DM 40T del 30
settembre 2003). Proprio per tale motivo l’Amministrazione, in vista del
recepimento dell’ultima direttiva di settore (2006/126/CE), ha approntato un
decreto legislativo (n. 59/2011) che, a far data dal 19 gennaio 2013, riporterà
la disciplina comunitaria in materia nell’ambito del testo codicistico.
Invero, il
meccanismo di recepimento delle direttive, in questo come in tutti quei settori
che fortemente risentono di un adeguamento della normativa al progredire della
scienza e della tecnica, richiede da sempre uno strumento di normazione agile,
che non può essere costretto alle procedure di modifica delle norme primarie.
Anche in
quest’ottica, dunque, come in quella di provvedere ad un’armonizzazione della
disciplina del Codice, da tempo compromessa per le ragioni su esposte, si
condivide l’esigenza di richiedere al Parlamento una delega per la riforma del
Codice della Strada.
Il proposito è
quello di una delega di ampio respiro per la revisione generale del Codice, al
fine di conseguire un duplice obiettivo:
un’ampia
delegificazione di tutte quelle disposizioni che, in quanto suscettibili di
frequenti aggiornamenti alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni
comunitarie, richiedono strumenti di produzione normativa che consentano tempi
più rapidi e procedure più snelle;
la tutela della
sicurezza stradale e della effettività degli istituti sanzionatori, con un
intervento di armonizzazione della disciplina delle norme di comportamento e
del sistema sanzionatorio nella materia della circolazione stradale.
2. L’intervento
della legge n.120/2010
Tutela della
sicurezza stradale ed effettività
degli istituti sanzionatori sono
stati, di recente, gli obiettivi sottesi anche all’ultimo intervento normativo
di modifica al Codice della Strada (legge 29 luglio 2010, n. 120) che è
intervenuta su un gran numero di articoli del Codice al fine di apprestare
disposizioni più puntuali, sia in termini comportamentali che sanzionatori.
E’ il caso, ad
esempio,degli interventi in materia di guida sotto
l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti ,
ovvero in materia di alterazioni delle caratteristiche costruttive dei
ciclomotori e dei quadricicli leggeri, ovvero ancora in materia di disposizioni
per i neopatentati, intese ad imporre nei primi anni di guida comportamenti
particolarmente diligenti, con l’obiettivo che potessero diventare poi
comportamenti virtuosi.
Numerosi altri
interventi hanno toccato il delicato tema dell’accertamento delle violazioni
di norme comportamentali , ed in specie
quella relativa ai limiti di velocità, a mezzo di strumenti di rilevazione
automatica e/o a distanza, al fine di contemperare l’esigenza di tutela di
sicurezza della circolazione e di repressione dei comportamenti vietati con
quella di evitare abusi nell’impiego di detta strumentazione.
Ulteriori
profili di intervento hanno riguardato la formazione dei
conducenti : si fa riferimento, ad esempio,
all’introduzione di una prova pratica di guida per conseguire il cd “patentino”
per la guida dei ciclomotori, alla disciplina della guida accompagnata del
minore autorizzato, alla previsione di ore di esercitazione obbligatorie in
autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di guida
notturna, ai fini del conseguimento della patente di categoria B. In tema di
formazione, per così dire continua, è stato inoltre previsto che, al termine di
ogni corso per il recupero dei punti decurtati dalla patente di guida, debba
essere sostenuto un esame.
Infine, sono
stati previsti il divieto di intestazioni
fittizie , per contrastare fenomeni di
intestazione di un cospicuo numero di veicoli a soggetti di fatto non in grado
di rispondere della circolazione degli stessi; la patente
centralizzata , per risolvere una annosa procedura
di infrazione comunitaria derivante dall’apposizione del tagliando di
aggiornamento della data di scadenza sulla patente di guida modello card: a
regime è previsto che il rinnovo di validità sia comprovato
dall’emissione di un duplicato della patente stessa; la
targa personale che, abbinata al numero di
telaio del veicolo ed al nome del proprietario dello stesso, consentirà a
quest’ultimo di apporre la targa medesima sui successivi veicoli dei quali
diventi nel tempo intestatario, con conseguente risparmio di costi.
3. L’attuazione
della legge n. 120/2010
L’iter di gran
parte dei provvedimenti attuativi della legge n. 120 del 2010, dei quali sono
stati richiamati solo i più rilevanti, è stato in gran
parte ultimato : l’Amministrazione ha proceduto da
settembre 2010 ad oggi dando priorità a quei provvedimenti che recavano una
data di scadenza perentoria e, a seguire, a quelli che potevano, di volta in
volta, essere programmati anche in ragione delle risorse finanziarie e
strumentali disponibili.
Si segnala, in
particolare, come alcuni provvedimenti attuativi necessitino, conseguentemente,
della predisposizione o dell’aggiornamento di apposite procedure informatiche
ad opera del Centro Elaborazione Dati (CED): è questa la ragione per la quale i
decreti attuativi della patente centralizzata e della targa personale - pur
essendo i lavori dei relativi tavoli tecnici ad uno stato avanzato tanto che
nel caso della targa personale, vi è la predisposizione di una
bozza di decreto – non sono stati ancora ultimati.
Si segnala,
inoltre, che il decreto concernente le esercitazioni obbligatorie in autostrada
ai fini del conseguimento della patente di categoria B, pur predisposto, è allo
stato carente di norme primarie atte a sanzionare la violazione delle norme
comportamentali ivi previste: in proposito è stato elaborato un apposito
emendamento che potrà essere presentato in sede di conversione del DL 5/2012
(decreto legge semplificazione).
Quanto al
decreto concernente i programmi di recupero punti per il cd. patentino
di guida dei ciclomotori e l’esame
al termine di ogni corso di recupero punti, lo stesso è stato predisposto ed è
attualmente al vaglio delle categorie interessate: si fa comunque presente che,
anche per tale misura, è stato necessario procedere al “refresh tecnologico”
delle strumentazioni e di 3000 nuove postazioni di personal computer, in
sostituzione di quelle ormai obsolete, di cui dotare le singole sedi di
motorizzazione, ove saranno da svolgersi i relativi esami.
Va poi
evidenziato il caso in cui provvedimenti legislativi, emanati successivamente
alla legge n. 120 del 2010, hanno imposto la necessità di rivedere o rimodulare
i lavori già svolti e/o in corso, per tenere conto delle norme intervenute.
E’ questo il
caso, ad esempio, delle modifiche regolamentari riguardanti i
trasporti eccezionali, in cui le
norme emanate (prima con legge n.70/2011, ulteriormente modificate con legge n.
183/2011), hanno imposto più volte di interrompere e riprendere il lavoro di
predisposizione e concertazione già avviato.
Altro caso,
infine, è quello relativo al riparto dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da violazione di norme codicistiche (art. 25 della legge
n. 120/2010) dove il complesso meccanismo, immaginato per la ripartizione dei
proventi stessi tra l’Ente di appartenenza dell’organo accertatore e l’Ente
proprietario della strada, ha manifestato criticità che hanno impedito e
impediscono l’adozione del provvedimento attuativo in mancanza di idonei
interventi di modifica della norma.
4. Il DDL di
delega (AC 4662)
In tale quadro
normativo s’innesta il disegno di legge delega di cui all’AC 4662 e abbinati
che si propone:
-
di
conferire al Governo delega per la riscrittura di un “codice breve”, attraverso
uno o più decreti legislativi, recante disposizioni definitorie,
comportamentali e sanzionatorie in materia di circolazione stradale, nonché
l'assetto delle competenze dei vari soggetti nella stessa coinvolti;
-
di
operare in tal senso il coordinamento tra le disposizioni ad oggi intervenute;
-
di delegificare quelle disposizioni che richiedono frequenti aggiornamenti per
esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni
comunitarie.
I principi e
criteri direttivi a cui devono ispirarsi i decreti legislativi, oltre ad essere
coerenti con quanto su esposto, prescrivono congruità ed effettività
dell’apparato sanzionatorio previsto dal codice - ivi compreso quello relativo
alle materie delegificate - con riferimento non solo alle sanzioni
amministrative pecuniarie, ma anche a quelle accessorie ed alle misure
cautelari relative a documenti di circolazione e di guida. E’ fatta inoltre
espressa previsione della possibilità di modificare l'entità delle sanzioni
secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione in
ambito comunitario.
Particolare
attenzione merita, nell’ambito del su esposto criterio di delega,
l’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di reato, denominata “omicidio
stradale” , configurabile quando un conducente
commetta omicidio in condizioni di guida con tasso alcoolemico sopra 1,5% g/l,
ovvero di guida alterata dall’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti,
e punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e
nel massimo a diciotto anni nonché con la previsione dell’arresto in flagranza.
E’ prevista quale sanzione amministrativa accessoria la revoca della patente
nonché l’impossibilità di conseguirne in qualsiasi tempo altra e comunque
il divieto di circolare sul territorio nazionale, ancorché con patente di
guida conseguita in altro Stato.
L’omicidio
stradale ricorrerebbe altresì qualora l’evento morte segua alla condotta del
conducente che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi
e/o di prestare soccorso alle persone ferite.
In merito
all’istituenda fattispecie penale, si rende opportuna una riflessione, sia in
relazione ad una comparazione con quanto accade in ambito europeo - tenuto
conto che un divieto assoluto di riconseguire la patente di guida, ovvero il divieto
di circolazione alla guida di autoveicoli e motocicli sul territorio nazionale,
appare unica nel suo genere in tutto il territorio UE e potrebbe risolversi in
pregiudizio della libertà di circolazione – sia in relazione al puntuale
criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 2 , lettera c), che fa
riferimento espresso ai “princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e
non discriminazione nell’ambito dell’Unione europea”.
Occorre,
inoltre, evidenziare che – sotto alcuni specifici aspetti – il recente decreto
legge in materia di semplificazioni, all’articolo 11 ha introdotto nuove
disposizioni tendenti a razionalizzare e semplificare alcune disposizioni
codicistiche, ad esempio rendendo meno gravoso il rinnovo delle patenti
degli ultraottantenni e disponendo, in
conformità a quanto previsto al criterio di delega in materia di nuove
procedure di costituzione di Commissioni
mediche locali e nomina dei rispettivi
presidenti, anche attraverso l’attribuzione alle regioni ed alle province
autonome, competenti in materia di sanità, dei relativi procedimenti.
In ossequio al
principio di delegificazione, si ritiene corretta l’espunzione dal “codice
breve” della disciplina di una pluralità di materia tecniche, che sarà
oggetto di disciplina regolamentare, al fine di renderne duttile la relativa
regolamentazione, evitando il ricorso alla fonte primaria, ogniqualvolta si
rendesse necessario l’adeguamento e/o aggiornamento di tale disciplina.
Si segnala, da
ultimo, l’esigenza di coordinare i vari disegni di legge delega sottoposti
all’esame del Parlamento, posto che alcune delle tematiche che saranno oggetto
dei decreti legislativi ovvero di quelli regolamentari, di attuazione della
legge delega in parola, sono state prese in considerazione da taluni disegni di
legge che oggi sono abbinati all’AC 4662 in commento.
A t a le
riguardo, si segnalano in tale sede:
i DDL che
incidono sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi (articolo 72 CdS ed articolo 2, comma 3, lettera d), AC 4662), che
prevedono l’obbligo che i veicoli siano equipaggiati con dispositivi
antincendio (AC 563) ovvero con sistema elettronico di controllo della
stabilità (AC 1690) o martello frangi vetri (AC 2029) o ancora catene a bordo
(AC 3577).
Ulteriori DDL
abbinati offrono interessanti spunti per la implementazione o la migliore
specificazione dei criteri di delega su esposti, ovvero dei contenuti dei
regolamenti di attuazione e, pertanto, sarà utile tenerne conto nella
elaborazione del disegno di legge di delega.