Contro i verbali delle multe che oltre alla sanzione pecuniaria preannunciano la decurtazione dei punti sulla patente, gli automobilisti possono subito inoltrare il loro ricorso - se ritengono illegittima la misura - prima che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida abbia effettuato la decurtazione. Lo ha deciso la Cassazione (sentenza 3936/12) dando ragione ad un automobilista pugliese multato per eccesso di velocità dopo essere stato scoperto dall’autovelox a viaggiare alla velocità di 90 chilometri orari quando il limite era di 50. Con la multa, l’automobilista aveva ricevuto il «preavviso» della decurtazione dei punti. Finora il ricorso contro il taglio dei punti si poteva fare solo dopo aver pagato la multa ma ora (afferma la Suprema Corte) gli automobilisti possono presentarlo subito anche per quanto riguarda la sanzione accessoria del taglio dei punti.«in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada che comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, il destinatario del preannuncio della decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e quindi può proporre opposizione davanti al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204 bis Cds - onde fare valere anche vizi relativi alla sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida».
Fonte: http://www3.lastampa.it