7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto legge 1˚ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,come da ultimo prorogato dal decreto del presidente del Consigliodeiministri 25 marzo 2011 recante ulteriore proroga di termini relativa alla presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alladatadi entrata invigoredeldecretodelministrodell’Interno del 9aprile 1994, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale » n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzioneincendie siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvatocondecreto delministro dell’Internodaadottarsientrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui alcomma7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 1˚agosto 2011, n. 151.