In riferimento all'oggetto l'atto può essere giuridicamente impugnato nel caso in cui non sia data formale comunicazione al dipendente dell'atto lesivo nei suoi confronti e il termine di decadenza va individuato nel
momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità
emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza depositata il 14 febbraio 2012, sotto riportata:
N. 01174/2012REG.PROV.COLL.
N. 08327/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8327 del 2003, proposto da:
Lepri Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Cesidio D'Aloisio, con domicilio eletto presso Mario Arpino in Roma, via Santa Maria Mediatrice, 1;
Lepri Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Cesidio D'Aloisio, con domicilio eletto presso Mario Arpino in Roma, via Santa Maria Mediatrice, 1;
contro
Comune di Pianella;
Co.Re.Co. -Sez. Prov. Pescara, Regione Abruzzo, rappresentati e difesi dall'Vincenzo Rago, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Co.Re.Co. -Sez. Prov. Pescara, Regione Abruzzo, rappresentati e difesi dall'Vincenzo Rago, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della
sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00547/2003,
resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO QUALIFICA CORRISPONDENTE E
CONSEGUENTE CORRESPONSIONE ECONOMICA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Fabio
Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Bruni dell'Avvocatura
Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con
la sentenza in epigrafe il Tar Abruzzo, sez. staccata di Pescara, ha
dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto, il ricorso di
Luciana Lepri avverso vari provvedimenti del Comune di Pianella e del
Co.re.co, sez. di Pescara, di inquadramento giuridico-economico nella
qualifica di “ausiliaria di cucina, II livello, ai sensi della
dell’accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del
personale degli enti locali per il periodo 1 marzo 1979-31 dicembre
1981, approvato con d.p.r. n. 810/80. La ricorrente, provenendo dai
ruoli del personale del soppresso Patronato scolastico, domandava invece
l’inquadramento nel III livello, con la conseguente condanna al
pagamento delle differenze retributive, conformemente alle previsioni
contenute nel successivo accordo per il personale degli enti locali,
approvato con d.p.r. n. 347/83, che tale superiore livello aveva
riconosciuto agli inservienti di scuola materna.
Nel
contraddittorio con il Co.re.co. il Tar ha ritenuto che il ricorso
fosse stato tardivamente proposto nel 1995 a fronte di plurimi atti di
inquadramento, l’ultimo dei quali adottato nel 1991 (delibera giuntale
n. 311), che la ricorrente conosceva sulla base della qualifica
riportata nel cedolino stipendiale, benchè si trattasse di atti di
natura autoritativa, di attribuzione della qualifica di inquadramento, a
fronte della quale la posizione giuridica della dipendente assumeva la
consistenza di interesse legittimo.
La decisione è
appellata dalla Lepri la quale ne domanda l’integrale riforma ed il
conseguente accoglimento delle domande svolte nel ricorso di primo
grado.
Resiste il Co.re.co chiedendo la conferma della sentenza.
All’udienza del 14/2/2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello si articola in due motivi di censura avverso la sentenza del giudice di primo grado.
In primo luogo l’appellante contesta la ratio decidendi imperniata
sulla funzione conoscitiva dei provvedimenti di inquadramento impugnati
assolta in concreto dal cedolino stipendiale, sostenendo in contrario
che avrebbe invece dovuto annettersi esclusivo rilievo alla conoscenza
piena ed effettiva dei provvedimenti, ivi compresa la sua motivazione,
così da consentirne la percezione della sua lesività.
In
secondo luogo si contesta la ritenuta natura costitutiva dei
provvedimenti impugnati, i quali, al contrario, essendo espressione di
un’attività vincolata dai criteri di inquadramento normativamente
fissati, avrebbero valore meramente ricognitivo di questi ultimi.
Nessuno dei due motivi può essere accolto.
Con
riguardo al primo, è la stessa appellante nel proprio atto di gravame
ad ammettere che il cedolino stipendiale riporta, tra l’altro “il numero del livello retributivo” (pag. 5 del ricorso in appello).
Il
dato in questione è decisivo perché consente al dipendente di risalire
agevolmente al proprio inquadramento e dunque di coglierne la portata
eventualmente lesiva.
Risulta allora applicabile
l’incontrastato indirizzo di questo Consiglio secondo cui ai fini
dell’impugnativa giurisdizionale, in difetto di formale comunicazione di
un atto direttamente lesivo, il termine decadenziale va individuato nel
momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità
emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia
necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, la quale può
eventualmente rilevare ai fini della proposizione di motivi aggiunti (ex multis: sez. VI, 21/5/2007, n. 2541).
Con
riguardo alla seconda doglianza, è sufficiente ricordare l’altrettanto
univoco orientamento di questo giudice a mente del quale gli atti di
inquadramento dei pubblici dipendenti hanno carattere provvedimentale
sia quando implicano un apprezzamento delle mansioni svolte
dall’interessato, come nel caso di specie, sia quando si risolvono nel
semplice confronto formale tra la precedente posizione e quella di nuova
attribuzione, trattandosi di atti autoritativi di inserimento del
personale nell’organizzazione dei pubblici uffici, espressione del
potere di supremazia speciale del datore di lavoro pubblico (sez. VI,
19/10/ 2009, n. 6371; sez. V, 28/2/ 2011, n. 1251; e sez. III,
15/12/2011, n. 6576).
Conseguentemente essi
debbono venire tempestivamente impugnati, per gli effetti lesivi che da
essi derivano sia sul piano giuridico che su quello economico, secondo
lo schema tipico del giudizio impugnatorio.
Ciò
non è avvenuto pacificamente nel caso oggetto del presente giudizio,
donde il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo
grado (sebbene sia sia impropriamente fatto riferimento
all’inammissibilità dell’impugnativa anziché all’irricevibilità).
Le
spese del giudizio possono essere integralmente compensate per ragioni
di equità, ravvisabili nella natura delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e,
per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Spese del presente grado di giudizio integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)