Lo afferma e conferma il TAR Campania,con una recente pronunzia ,della
quarta sezione,fissata sotto il n.ro 1173/2012, e resa " in forma
semplificata secondo il rito ex art.60 del dls 104/2010,sul nuovo
processo amministrativo . Cosa ha detto il Tar . Poche e significative
cose . A fronte di una ordinanza demolitiva, per abuso edilizio, da
parte del Sindaco e a carico di un cittadino che aveva realizzato un
manufatto di circa 80 mq. senza la richiesta e il rilascio di un
permesso di costruzione,su di un'area avente destinazione
agricola,nell'ambito dello strumento urbanistico
locale,richiamare,secondo il Tar il procedimento "preventivo " ex
l.241/90 ( contestazione,invito alle deduzioni,nomina di un responsabile
del procedimento, a carattere istruttorio, determinazione finale )
,così comne aveva preteso il ricorrente, non costituisce atto " dovuto "
. In presenza di abusi edilizi non opera questo procedimento di
preventiva salvaguardia per il soggetto da penalizzare . In secondo
luogo,dice sempre il Tar napoletano, a fronte di abuso edilizio pieno,
non c'è bisogno di alcuna " motivazione " . E non ricorre alcun profilo
di illegittimità e di eccesso di potere per illogicità,manifesta
ingiustizia e per mancanza di motivazione . L'ordinanza deve essere
secca . Una volta riscontrato l'abuso,segge la demolizione . Sic et
simpliciter.
Tratto da: La sola abusività di un manufatto edilizio legittima il suo abbattimento (Prof. Avv. Ciro Centore)
(Fonte: StudioCataldi.it)