martedì 20 marzo 2012

Formazione del Silenzio assenzo somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Sentenza Consiglio di Stato 1545/2012, depositata il 19/03/2012
N. 01545/2012REG.PROV.COLL.
N. 06402/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6402 del 2011, proposto da:
Shakti S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giovannelli, con domicilio eletto presso Paolo Giovannelli in Roma, via Sabotino, n. 2/A;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Angela Raimondo, dell’Avvocatura comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 00494/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. RISARCIMENTO DANNI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Giovannelli e Rocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante è titolare sin dall’anno 1998 di licenza ad esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il locale denominato “Shakti”, sito in Roma, via dei Funari n. 21/A.

2. Nel 2003, la “Shakti srl” ha presentato tre nuove istanze autorizzative, per ulteriori tipologie di somministrazione di alimenti e bevande per il medesimo locale. In particolare, una istanza notificata al Comune in data 25 marzo 2003, ai sensi dell’art. 5, lett. D della legge n. 287/1991; una istanza notificata il 31 marzo 2003, ai sensi dell’art. 5 lett. C; una istanza notificata il 7 aprile 2003, ai sensi dell’art. 5, lett. B.

3. In ragione della mancata risposta entro il termine di 60 gg. la “Shakti”, ritenendo accolte le richieste ha comunicato all’Amministrazione di essersi formato, quanto ad esse, il silenzio assenso e ciò con note CA/41999, CA 41997, CA/42000, tutte del 9 giugno 2003.

4. In data 8 luglio 2003, il richiedente ha ritirato dalla casa comunale, giusto avviso del 3 giugno 2003 notificato ex articolo 140 del c.p.c., le determinazioni dirigenziali n. 1024, 1025 e 1026 del Comune di Roma e successivamente la nota prot. n. CA/45557, del 24 giugno 2003, di rigetto delle istanze autorizzative, perché “alla domanda doveva essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti e requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività”.

5. Con ricorso depositato in data 26.08.2003, rubricato al n. 8564/03, la “Shakti” ha impugnato dinanzi al Tar Lazio i provvedimenti di diniego.

6. Con ordinanza n. 4800 del 25/09/2003, il TAR Lazio ha rigettato la istanza cautelare.

7. Contro la decisione del Tar la “Shakti” ha presentato appello al Consiglio di Stato che, riformando la statuizione di 1° grado, ha accordato la domanda cautelare (ordinanza n. 558, sez. V, del 3 aprile 2004).

8. Successivamente, con sentenza del 28 ottobre 2010, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso nel merito.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Piero Eufemi, amministratore unico e legale rappresentante della “Shakti s.r.l.”.

Resiste l’Amministrazione

Con ordinanza n.4000, in data 15 settembre 2011 la Sezione ha accolto la istanza cautelare proposta dalla società e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

L’appello è fondato e va accolto.

L’appellante lamenta l’illegittimità delle determinazioni dirigenziali nn. 1024, 1025 e 1026 del 23 aprile 2003, del Comune di Roma, di diniego delle nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande da lui richieste.

L’appellante sostiene che l’Amministrazione avrebbe rigettato le istanze dopo la formazione del silenzio assenso per decorso dei sessanta giorni previsti dalla legge e che le notifiche delle determinazioni sarebbero nulle per violazione dell’art. 140 c.p.c. e comunque successive alla scadenza del termine di perfezionamento del silenzio assenso.

Preliminarmente occorre accertare se, con riferimento alle tre istanze autorizzatorie, i provvedimenti di diniego del Comune siano stati tempestivamente comunicati, impedendo la formazione del silenzio assenso che, va tenuto presente, è un istituto di garanzia introdotto dalla legge per contenere i tempi di definizione del procedimento amministrativo e che si concretizza in assenza di atti interruttivi dell’Amministrazione o di provvedimenti conclusivi dalla stessa adottati.

L’art. 4, comma 1, del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, prevede che l’atto di assenso si considera formato quando la domanda del privato indichi le generalità del richiedente e l’oggetto e le caratteristiche dell’attività da svolgere, con allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per svolgere tale attività, ivi compresa la presenza dei requisiti soggettivi richiesti.

La dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni è rivolta ad evitare che l’inerzia dell’Amministrazione legittimi l’esercizio dell’attività in contrasto con la normativa di settore.

In sostanza, per invocare la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n, 241/1990 va dimostrato, oltre al decorso del tempo, il possesso di tutte le condizioni di carattere oggettivo e dei requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività per la quale vi è richiesta di autorizzazione amministrativa (vedi C.d.S., sez. V, 11 febbraio 1999, n. 145).

Nel caso di interesse, viene opposto alla “Shakti s.r.l.” di non aver allegato alle istanze del 25.3, 31.3 e 7.4.2003, la dichiarazione con la indicazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ebbene, dagli atti risulta, senza che ciò sia contestato dall’Amministrazione in modo espresso ed analitico, che le istanze in questione sono state compilate utilizzando un modulo predisposto dal Comune e la sola assenza formale, in allegato, del modulo di dichiarazione, non può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione e dal giudice di prima istanza, elemento idoneo ad impedire la formazione del silenzio assenso, allo scadere dei sessanta giorni previsti.

Diversamente si sarebbe dovuto opinare se gli elementi presenti nelle istanze non fossero stati ritenuti dal Comune completi, quanto alla indicazione dei previsti requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo in testa al richiedente, che peraltro già esercita una simile attività.

Il silenzio-assenso si è, pertanto, legittimamente formato essendo stata prodotta domanda conforme alle indicazioni dell’articolo 3, comma 2, del dpr n. 300/1992 e non essendosi verificata interruzione dei termini da parte dell’Amministrazione con l’eventuale richiesta di elementi integrativi. Il successivo diniego opposto deve ritenersi, così, intempestivo e inidoneo a rimuovere il silenzio-assenso formatosi ope legis con la decorrenza dei termini.

La conformità delle istanze alle indicazioni dell’articolo 3, comma 2, del dpr n. 300/1992 non può considerarsi inficiata dalla circostanza che l’indicazione sul possesso dei requisiti sia avvenuta all’interno della domanda di autorizzazione, invece che in una dichiarazione allegata, posto che quella indicazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, è dotata di efficacia certificativa pari, ad ogni effetto , a quella resa in una dichiarazione allegata alla domanda.

Il che rende ininfluente l’approfondimento delle modalità di notificazione del diniego da parte del Comune essendo comunque tale notificazione tardiva.

Avendo poi l’appellante acquisito le autorizzazioni in questione per silenzio assenso, prima dell’adozione della delibera consiliare n. 35 del 2010, l’Amministrazione ne dovrà prendere atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 della legge regionale n. 21/2006 e dell’art. 28 della delibera consiliare n. 35 del 2010, fatti salvi sempre i controlli circa l’esistenza delle previste condizioni, di carattere urbanistico, edilizio e di sicurezza per l’esercizio dell’attività in questione.

Non ricorrono, infine, nel caso di specie, le condizioni, né i presupposti perché sia accolta la richiesta di risarcimento, avanzata dall’appellante, per presunti danni subiti, atteso che, a seguito dei provvedimenti cautelari intervenuti, l’attività imprenditoriale è stata in larga parte esercitata e che in ogni caso l’appellante ha formulato la richiesta in modo del tutto generico.

L’appello e il ricorso in prime cure vanno dunque accolti come da motivazione

Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro. 4000 // 00 (quattromila//00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4000// (quattromila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)