Si segnala in particolare la possibilità per i contribuenti di ottenere rateizzazioni con importo variabile ed il blocco dell'ipoteca per debiti fino a 20 mila euro.
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16.
Semplificazioni fiscali in Gazzetta ufficiale
Pubblicazione in GU -
Mentre si attendono oggi gli esiti del passaggio in Aula del decreto
legge sulle semplificazioni burocratiche, il n. 5/2012, fa
parallelamente capolino l’inizio di un nuovo iter di conversione in
legge, ossia quello del provvedimento sulle semplificazioni fiscali.
Ottenuta la firma del Presidente della Repubblica e la conseguente
pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 52 lo scorso venerdì, il decreto
n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" si
presenta nella sua veste ufficiale così come lo avevamo lasciato prima
del due marzo. Pertanto, ne presentiamo i punti più salienti che mirano a
modificare nel profondo l’assetto fiscale italiano ponendosi come
principale obiettivo il contrasto all’evasione e all’elusione tributaria
e il risanamento dei conti, quest’ultimo affidato soprattutto alla
prospettiva di maggiori entrate erariali.
Debiti tributari a rate – Qualora al contribuente venisse meno la facoltà di rateizzare il proprio debito con l’Erario, egli avrebbe in ogni caso la possibilità di accedere al sistema di rateazione “per momentanea difficoltà economica”. E’ bene precisare che l’acquisizione di tale diritto è successiva al ricevimento della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Inoltre, il contribuente che si avvarrà di tale sistema di saldo dei debiti tributari potrà usufruire di una rateizzazione crescente e non costante. Il diritto decade qualora il soggetto non paghi due rate consecutive.
Comunicazioni fiscali – Una specifica comunicazione agli organismi competenti deve essere inoltrata dal contribuente che desideri avere accesso a regimi fiscali speciali o essere beneficiario di determinate agevolazioni fiscali. Ciò detto, il decreto prevede anche che nel momento in cui il contribuente non adempia a tutti i passaggi richiesti per accedere ai benefici, il suo diritto non viene meno, ma dovrà comunque versare una somma pari a 258 euro a mo’ di sanzione. Nelle comunicazioni presentate all’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, non sarà più obbligatorio indicare il domicilio fiscale, in quanto tali informazioni saranno già presenti negli appositi data base dell’Anagrafe tributaria. Infine, l’Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di sostituire i registri cartacei dei dati contabili con la trasmissione telematica quotidiana degli stessi.
Lotta all’evasione fiscale – La redazione di black list, contenenti i dati identificativi dei soggetti che in più occasioni sono stati segnalati al Fisco o alla Polizia tributaria per mancata erogazione di scontrino fiscale, verrà affidata all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, nel pacchetto di provvedimenti mirati a estirpare la piaga dell’evasione o dell’elusione tributaria, il Governo ha inserito l’indeducibilità dei costi e delle spese inerenti ad attività o eventi assimilabili a reati, ciò sarà possibile in sede di determinazione dei redditi. L’obiettivo della disposizione è quello di impedire la deduzione dei costi riguardanti gravi reati, pur concedendola invece per i delitti non colposi. La lente dell’accertamento tributario finisce anche sul versante di giochi. A ben vedere, il decreto sulle semplificazioni fiscali permette agli ispettori del Fisco condurre operazioni investigative assumendo false identità e usando risorse monetarie provenienti da un fondo specifico, gli ispettori potranno giocare illegalmente con l’unica finalità di portare a galla i giocatori irregolari.
Doveri delle imprese – Gli adempimenti fiscali delle imprese verranno allineati con quelli disposti dalla disciplina civilistica. Ciò avverrà soprattutto per questioni quali la liquidazione e lo scioglimento delle società di capitali che potranno far decorrere i termini di presentazione della dichiarazione, posto che quest’ultima debba esser riferita a un lasso temporale che preceda la liquidazione stessa. Infine, le imprese protagoniste di cessioni di beni e di erogazioni di servizi intercorse con soggetti aventi residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, si assumeranno il compito di inoltrare al Fisco una dettagliata comunicazione in merito a tali operazioni, ma in maniera esclusiva per quel che concerne le importazioni oltre il valore di 1000 euro.
Studi di settore - La presentazione delle integrazioni agli studi di settore, applicabili per il periodo di imposta 2011 ai fini dell’attuazione del nuovo regime premiale potranno, avvenire entro il 30 aprile 2012. Questo è quanto stabilisce il decreto sulle semplificazioni fiscali. In ogni caso, sarà necessario tener conto della tendenza economica in ambiti specifici o aree territoriali. Qualora si sia in presenza di un’omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, è possibile procedere con l’accertamento induttivo. Tale ricorso sarà giustificato dall’intenzione di non incorrere in errori nella fase di compilazione dei moduli degli studi di settore.
Iva – Al fine di arginare inutili sprechi, il decreto sulle semplificazioni fiscali dispone la chiusura delle partite Iva inattive. Tale indicazione è stata introdotta anche con l’intento di deflazionare i contenziosi, pertanto i titolari si vedranno recapitare in forma automatizzata una comunicazione che li avvisa che, non avendo presentato la dichiarazione di cessata attività, dovranno versare una sanzione ridotta a un terzo. Se i contribuenti intendano mantenere attiva la propria partita Iva, dovranno inoltrare al Fisco informazioni più dettagliate di quelle presenti presso l’Anagrafe tributaria. Il decreto sulle semplificazioni fiscali, inoltre, prevede disposizioni inerenti alle comunicazione di operazioni rilevanti ai fini Iva. Nello specifico, il provvedimento intende snellire i processi comunicativi dei soggetti passivi. Dal 1° gennaio dell’anno in corso, tali contribuenti avranno la possibilità di trasmettere esclusivamente l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive. Si ricorda che fino all’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo era posto solo per importi superiori ai 3.000 euro. Con il decreto sulle semplificazioni fiscali invece la comunicazione telematica è obbligatoria dal 16 del mese successivo alla scadenza della prima liquidazione Iva utile e riguarda le informazioni delle dichiarazioni d’intento cedente/fornitore.
Fisco locale – Il decreto introduce la nuova imposta comunale sui rifiuti e sui servizi definita Tes o Tares. Il tributo è riferito ai beni immobili con destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale. Avvalendosi dei dati catastali in possesso, l’Agenzia del territorio stabilirà la somma convenzionale da versare nel primo stadio attuativo dell’imposta. Poi, per concludere, il MEF potrà pubblicare le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale Irpef entro il 20 dicembre e non più entro il 31, come precedentemente stabilito.
Debiti tributari a rate – Qualora al contribuente venisse meno la facoltà di rateizzare il proprio debito con l’Erario, egli avrebbe in ogni caso la possibilità di accedere al sistema di rateazione “per momentanea difficoltà economica”. E’ bene precisare che l’acquisizione di tale diritto è successiva al ricevimento della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Inoltre, il contribuente che si avvarrà di tale sistema di saldo dei debiti tributari potrà usufruire di una rateizzazione crescente e non costante. Il diritto decade qualora il soggetto non paghi due rate consecutive.
Comunicazioni fiscali – Una specifica comunicazione agli organismi competenti deve essere inoltrata dal contribuente che desideri avere accesso a regimi fiscali speciali o essere beneficiario di determinate agevolazioni fiscali. Ciò detto, il decreto prevede anche che nel momento in cui il contribuente non adempia a tutti i passaggi richiesti per accedere ai benefici, il suo diritto non viene meno, ma dovrà comunque versare una somma pari a 258 euro a mo’ di sanzione. Nelle comunicazioni presentate all’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, non sarà più obbligatorio indicare il domicilio fiscale, in quanto tali informazioni saranno già presenti negli appositi data base dell’Anagrafe tributaria. Infine, l’Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di sostituire i registri cartacei dei dati contabili con la trasmissione telematica quotidiana degli stessi.
Lotta all’evasione fiscale – La redazione di black list, contenenti i dati identificativi dei soggetti che in più occasioni sono stati segnalati al Fisco o alla Polizia tributaria per mancata erogazione di scontrino fiscale, verrà affidata all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, nel pacchetto di provvedimenti mirati a estirpare la piaga dell’evasione o dell’elusione tributaria, il Governo ha inserito l’indeducibilità dei costi e delle spese inerenti ad attività o eventi assimilabili a reati, ciò sarà possibile in sede di determinazione dei redditi. L’obiettivo della disposizione è quello di impedire la deduzione dei costi riguardanti gravi reati, pur concedendola invece per i delitti non colposi. La lente dell’accertamento tributario finisce anche sul versante di giochi. A ben vedere, il decreto sulle semplificazioni fiscali permette agli ispettori del Fisco condurre operazioni investigative assumendo false identità e usando risorse monetarie provenienti da un fondo specifico, gli ispettori potranno giocare illegalmente con l’unica finalità di portare a galla i giocatori irregolari.
Doveri delle imprese – Gli adempimenti fiscali delle imprese verranno allineati con quelli disposti dalla disciplina civilistica. Ciò avverrà soprattutto per questioni quali la liquidazione e lo scioglimento delle società di capitali che potranno far decorrere i termini di presentazione della dichiarazione, posto che quest’ultima debba esser riferita a un lasso temporale che preceda la liquidazione stessa. Infine, le imprese protagoniste di cessioni di beni e di erogazioni di servizi intercorse con soggetti aventi residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, si assumeranno il compito di inoltrare al Fisco una dettagliata comunicazione in merito a tali operazioni, ma in maniera esclusiva per quel che concerne le importazioni oltre il valore di 1000 euro.
Studi di settore - La presentazione delle integrazioni agli studi di settore, applicabili per il periodo di imposta 2011 ai fini dell’attuazione del nuovo regime premiale potranno, avvenire entro il 30 aprile 2012. Questo è quanto stabilisce il decreto sulle semplificazioni fiscali. In ogni caso, sarà necessario tener conto della tendenza economica in ambiti specifici o aree territoriali. Qualora si sia in presenza di un’omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, è possibile procedere con l’accertamento induttivo. Tale ricorso sarà giustificato dall’intenzione di non incorrere in errori nella fase di compilazione dei moduli degli studi di settore.
Iva – Al fine di arginare inutili sprechi, il decreto sulle semplificazioni fiscali dispone la chiusura delle partite Iva inattive. Tale indicazione è stata introdotta anche con l’intento di deflazionare i contenziosi, pertanto i titolari si vedranno recapitare in forma automatizzata una comunicazione che li avvisa che, non avendo presentato la dichiarazione di cessata attività, dovranno versare una sanzione ridotta a un terzo. Se i contribuenti intendano mantenere attiva la propria partita Iva, dovranno inoltrare al Fisco informazioni più dettagliate di quelle presenti presso l’Anagrafe tributaria. Il decreto sulle semplificazioni fiscali, inoltre, prevede disposizioni inerenti alle comunicazione di operazioni rilevanti ai fini Iva. Nello specifico, il provvedimento intende snellire i processi comunicativi dei soggetti passivi. Dal 1° gennaio dell’anno in corso, tali contribuenti avranno la possibilità di trasmettere esclusivamente l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive. Si ricorda che fino all’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo era posto solo per importi superiori ai 3.000 euro. Con il decreto sulle semplificazioni fiscali invece la comunicazione telematica è obbligatoria dal 16 del mese successivo alla scadenza della prima liquidazione Iva utile e riguarda le informazioni delle dichiarazioni d’intento cedente/fornitore.
Fisco locale – Il decreto introduce la nuova imposta comunale sui rifiuti e sui servizi definita Tes o Tares. Il tributo è riferito ai beni immobili con destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale. Avvalendosi dei dati catastali in possesso, l’Agenzia del territorio stabilirà la somma convenzionale da versare nel primo stadio attuativo dell’imposta. Poi, per concludere, il MEF potrà pubblicare le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale Irpef entro il 20 dicembre e non più entro il 31, come precedentemente stabilito.
Autore: Redazione Fiscal Focus
Puoi leggere il Decreto qui