martedì 6 marzo 2012

Art. 153, comma 4^ e 11^ del C.d.S. "Lampeggiava per segnalare agli automobilisti posto di blocco- Denunciato utente della strada a Ragusa"


L'USO INTERMITTENTE DELLE LUCI PER AVVISARE DELLA PRESENZA DI PATTUGLIE STRADALI E' VIETATO DALL'ARTICOLO 153, COMMA 4 E 11 (CHE RIPORTO SOTTO).
I COLLEGHI DELLA STRADALE OLTRE ALLA VIOLAZIONE SOPRA RIPORTATA HANNO ANCHE IPOTIZZATO IL REATO DI  "INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO":
Ragusa - Per contrastare un fenomeno molto diffuso sulle strade italiane, che può definirsi “criminale” per gli effetti che ne derivano, lo scorso 26 ottobre, la Polizia Stradale di Ragusa ha denunciato alla Procura di Ragusa un ragusano di 35 anni, per il reato di “interruzione di pubblico servizio”, in quanto aveva segnalato, con gli abbaglianti, ad altri automobilisti che provenivano dalla parte opposta, la presenza di un posto di blocco degli agenti. La Procura di Ragusa lo ha ritenuto responsabile del reato contestato e, nella giornata di ieri, ha emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna.
In particolare, lo scorso 22 ottobre veniva effettuato un servizio denominato “Visibilità e Sicurezza”, disposto dal Compartimento Polizia Stradale di Catania che prevedeva un posto di controllo sulla Ragusa Catania, all’altezza di una stazione di servizio in Contrada Coffa, a Chiaramonte Gulfi. Il posto di controllo veniva effettuato complessivamente da 20 agenti di polizia, con 6 pattuglie ed un’auto civetta. Detto servizio aveva lo scopo, oltreché di contestare violazioni al Codice della Strada, di sottoporre a controllo un maggior numero di soggetti, consentendo un efficace monitoraggio della presenza sul territorio dei soggetti pregiudicati. Durante l’effettuazione del posto di blocco, personale in borghese si spostava a bordo dell’autovettura civetta in direzione Catania per effettuare controlli a mezzi in movimento. Alle loro spalle, il ragusano, dopo avere oltrepassato il posto di blocco, cominciava a lampeggiare con i fari abbaglianti alle autovetture provenienti dal senso opposto di marcia, per più volte e per quasi un chilometro, incrociando pertanto centinaia di autovetture (il traffico era intenso al momento e vi era una colonna di veicoli). A quel punto veniva fermato dagli agenti, ai quali, in un primo momento dichiarava di aver lampeggiato ad un amico; alla contestazione di fornire il nome e di spiegare il motivo di aver ripetuto l’atto per centinaia di metri, ammetteva di averlo fatto per segnalare la presenza della polizia.. Il fermato, che aveva a bordo della macchina la propria famiglia, risultava aver commesso più violazioni al Codice della Strada (tra cui mancato uso delle cinture e del seggiolino per il bambino); inoltre risultava avere precedenti penali per avere esibito ad un controllo di Polizia assicurazione falsa.
Gli agenti hanno anche accertato cha a causa del comportamento del ragusano, più vetture avevano cambiato direzione. Alcune di queste, controllate, risultavano aver commesso più violazioni al codice della strada ed in due macchine veniva riscontrata la presenza di pregiudicati di spicco.
Il ragusano aveva, con il suo comportamento, certamente turbato la regolarità del servizio per cui la polizia Stradale di Ragusa lo ha denunciato per il reato di cui all’art. 340 C.P. “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”.

Fonte: http://www.ragusanews.com
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153 C.d.S.
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di
giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si
devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di
ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità
possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze
della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti
nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa,

i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori
fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono
tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati
dal comma 1 nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti
nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla
distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro
marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di
profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che
precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada
ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade
contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al
fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare.
Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1,
anche all'interno dei centri abitati

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote
e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione
pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo
si trova sulle corsie di emergenza
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta al margine
della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non
superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in
luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove
questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per
gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in
atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art.
151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i
dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 

 
USO IMPROPRIO DEI DISPOSITIVI:
Violazione art. 153, comma 4^ e 11^

In qualità di conducente del veicolo, faceva uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa, in quanto:  (Esempio: utilizzava in modo intermittente  le luci di profondità per avvertire gli automobilisti che sopraggiungevano della presenza di una pattuglia di Polizia o della presenza dell'autovelox)
Limite edittale
Pagamento in misura ridotta
Sanzioni accessorie previste
Decurtazione punti sulla patente 
da 39,00 a 159,00
39,00
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