mercoledì 7 marzo 2012

Disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale


Circolare n. 2/2012/TSI Prot. 5544 del 29/02/2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalità - Divisione 6

Circolare 2/2012/TSI Prot. 5544

Roma, 29 febbraio 2012
(Indirizzi omessi)

OGGETTO: Disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e da alcuni rappresentanti del mondo associativo, si ravvisa l'opportunità di dettare prime disposizioni relative al trasporto in oggetto.

Deve premettersi che l'attività di "soccorso stradale" è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.

In tali ipotesi, le imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato "per uso speciale", ai sensi degli articoli 54, comma 1, lett. g), del D.L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lett. i), D.P.R. n. 495/1992. A tali tipologie di veicoli, ai sensi dell'articolo 30, lettera D), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, in tutti i casi in cui a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari delle strada o del singolo soggetto occorre recuperare, e di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato "per uso speciale".

Sicuramente tale attività non incontra nessuna problematica relativamente al cosiddetto "primo soccorso", che si concreta nell'attività di recupero di veicoli incidentati o in avaria o di rimozione di veicoli che recano intralcio alla circolazione ovvero nell'esecuzione di provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo o penale e nel successivo deposito presso un'officina o un deposito o ancora presso il luogo richiesto dall'utente.

Tuttavia, qualora, si verifichi l'ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo - e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso - le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo.
Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati.

È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico "carro attrezzi".

Il Direttore Generale
(arch. Enrico Finocchi)