Le funzioni di polizia stradale, espletate dal personale della Polizia Municipale, sono funzioni permanenti, esplicabili efficacemente nell’arco delle 24 ore, anche fuori servizio, avendo come unico limite alla propria attività quello territoriale.
Questo è quanto disposto dal Giudice di Pace di Belluno nella recente sentenza n. 251 del 3 novembre 2011, nella quale l’organo giudicante ha richiamato la già nota circolare n. 300/A/2/511901/110/26 del 4 marzo 2002 del Ministero dell’Interno.
Nella fattispecie, un agente della Polizia Municipale fuori servizio, a bordo del proprio veicolo, veniva sorpassato da un’autovettura che oltrepassava la striscia continua. Vista la pericolosità della manovra, l’agente annotava il numero di targa e notificava in seguito il verbale al proprietario.
L’interessato chiedeva l’annullamento del verbale adducendo, come principale motivazione nel ricorso, la circostanza che l’accertatore si trovava, appunto, fuori servizio. Per i motivi sopra indicati il Giudice di Pace confermava la piena legittimità del verbale.
Al proposito giova rammentare che il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Regolamento di attuazione al Codice della strada, è l’Autorità preposta dal legislatore ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale. Ergo, la circolare richiamata anche dalla sentenza di cui sopra non può certo definirsi un mero “parere”, ma rappresenta l’interpretazione autentica delle norme di riferimento.
A poco rileva la famosa sentenza della Corte di Cassazione n. 5771 del 2008 che ha ritenuto illegittime le contestazioni accertate fuori servizio con la motivazione che “gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”… E’ evidente, infatti, come questa pronuncia affermi un concetto corretto ma partendo da un presupposto errato:
la legittimazione a contestare una violazione alle norme del CdS promana non già dalle qualifiche giudiziarie del personale della P.M. che, in base all’attuale formulazione dell’art. 57 c.p.p., sono effettivamente possedute soltanto “in servizio”, bensì dalle qualifiche di polizia stradale che, in base agli artt. 11 e 12 CdS, non hanno altri limiti se non quello territoriale, come chiaramente ribadito dal Ministero dell’Interno.
Il Responsabile
Ufficio Stampa Regionale
(dott. Andrea MORANDINI)