L’Inps con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012
fornisce nuove indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del
Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente
inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli
effetti ed il trattamento giuridico ed economico.
Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta,
intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente
impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le
mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura
di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere
attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.
Secondo le indicazioni offerte dall’Inps
si apprende che viene operata una distinzione tra “inidoneità
psicofisica permanente assoluta” e “inidoneità psicofisica permanente
relativa”. Nel primo caso si intende lo stato del dipendente che, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,
mentre per “inidoneità psicofisica permanente relativa” si intende lo
stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, risulti impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o
tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
Il
regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento
giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente
inidoneità psicofisica dei dipendenti, ivi compresi i dirigenti, delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi
dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Circolare numero 33 del 08-03-2012
Direzione Centrale Risorse Umane
Roma, 08/03/2012
Circolare n. 33
|
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: | D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 recante “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” |
SOMMARIO: | Premessa. 1. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
1.1. Definizione di “inidoneità psicofisica”.
1.2. Organi di accertamento sanitario.
2. Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio.
2.1. Avvio della procedura di verifica ad istanza del dipendente.
2.2. Avvio della procedura di verifica d’ufficio.
3. Sospensione cautelare dal servizio.
3.1. Fattispecie e procedura.
3.2. Effetti economici e giuridici.
4. Inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza. 5. Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente. 6. Trattamento dei dati ai fini del procedimento. 7. Disposizioni finali. |
Premessa
Con decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, è stato emanato il regolamento di
attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti
pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma
dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(“Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al
servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di
lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate, per
il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
-
la procedura da adottare per la verifica dell’inidoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’amministrazione;
-
la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
-
la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità”.
1. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
Il regolamento citato disciplina la
procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico
relativi all’accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei
dipendenti, ivi compresi i dirigenti, delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e delle università, delle agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.1 Definizione di “inidoneità psicofisica”.
Il regolamento in parola, all’art. 2, definisce il concetto di “inidoneità psicofisica”, operando la distinzione tra “inidoneità psicofisica permanente assoluta” e “inidoneità psicofisica permanente relativa”.
In particolare, per “inidoneità psicofisica permanente assoluta”
si intende lo stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità
di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre per “inidoneità psicofisica permanente relativa”
si intende lo stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, risulti impossibilitato, in via permanente, a svolgere
alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di
inquadramento.
1.2 Organi di accertamento sanitario.
Ai fini dell’accertamento dell’inidoneità psicofisica, il dipendente deve essere sottoposto a visita “dagli organi medici competenti, in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001”.
Con decreto del Ministero dell’Economia e
Finanze 12 febbraio 2004, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 13,
del citato D.P.R. n. 461/01, sono stati fissati i criteri organizzativi
per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
sanitario di cui all’art.9 del predetto D.P.R. n. 461/01 ed approvati i
modelli di verbale utilizzabili, anche per la trasmissione in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti
sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori delle
Commissioni mediche.
L’art. 3, comma 2, del su citato decreto ministeriale stabilisce che “Nei
confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono
effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in
relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o se,
collocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso
l’Azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza
dei pensionati. Quest’ultima Commissione si pronuncia anche sulle
infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti”.
2. Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio.
La procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere attivata:
¨ ad istanza del dipendente
¨ d’ufficio
2.1 Avvio della procedura di verifica ad istanza del dipendente.
Il dipendente interessato
all’accertamento presenta apposita istanza al Direttore regionale, per
il tramite del Responsabile della struttura cui è assegnato,
corredandola di idonea documentazione sanitaria (refertazione medica
rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, presidi privati
convenzionati con il S.S.N. ovvero strutture sanitarie private),
contenuta in plico chiuso recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”.
Il dipendente assegnato pressola
Direzionegenerale presenta l’istanza al Direttore centrale risorse umane
per il tramite del Responsabile della struttura di appartenenza, con le
modalità di cui sopra.
L’istanza deve essere trasmessa, senza
indugio, a cura del Direttore regionale e del Direttore centrale
risorse umane, alla Commissione medica della ASL territorialmente
competente in relazione alla sede di servizio dell’interessato,
unitamente alla documentazione sanitaria da quest’ultimo prodotta,
inserita in busta chiusa recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”.
L’istanza di cui trattasi non può, in
ogni caso, essere presentata dal dipendente interessato prima del
superamento del periodo di prova.
Nel caso in cui il dipendente
interessato all’ accertamento dell’idoneità presti temporaneamente
servizio in Amministrazione diversa, come, per esempio, nel caso di
comando, il procedimento in parola, è attivato dall’Istituto, su
segnalazione dell’Amministrazione ove il dipendente medesimo presta
servizio.
In tal caso, il dipendente presenterà
l’istanza all’Amministrazione presso la quale presta servizio che
provvederà ad inoltrarla all’Istituto.
2.2 Avvio della procedura di verifica d’ufficio.
L’attivazione d’ufficio della procedura
può avvenire, successivamente al superamento del periodo di prova del
dipendente interessato, in presenza dei seguenti presupposti:
-
superamento del primo periodo di conservazione del posto di lavoro del dipendente assente per malattia, di cui all’art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale degli Enti pubblici non economici, quadriennio normativo 94-97 e biennio economico 94-95;
-
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente;
-
condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente o relativa al servizio del dipendente.
Nell’ ipotesi di cui al punto a),
il dipendente può presentare istanza per la concessione dell’ulteriore
periodo di conservazione del posto, ai sensi dell’ art. 21,
comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del
personale degli Enti pubblici non economici, quadriennio normativo 94-97
e biennio economico 94-95.
L’istanza suddetta è trasmessa, per il
tramite del Responsabile della struttura di appartenenza
dell’interessato, al Direttore regionale, il quale, qualora intenda
accogliere la richiesta, prima di adottare il relativo provvedimento,
avvia la procedura di accertamento dello stato di salute del dipendente,
interessandola Commissionemedica della ASL territorialmente competente
sulla base della sede di servizio del dipendente medesimo.
Per il personale della Direzione
generale, il Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente
interessato trasmette l’istanza del dipendente al Direttore centrale
risorse umane, il quale, qualora intenda accogliere la richiesta,
procede analogamente a quanto sopra.
Dell’avvio della procedura viene data preventiva comunicazione all’interessato.
Si sottolinea che l’avvio della
procedura di accertamento dell’idoneità al servizio deve precedereil
provvedimento di concessione del secondo periodo di conservazione del
posto.
Si precisa, altresì, che nel caso in
cuila Commissionemedica esprima un giudizio di inidoneità assoluta a
qualsiasi proficuo lavoro, l’Istituto procede alla risoluzione del
rapporto di lavoro nei termini indicati al successivo punto 5.
Nel caso in cui, invece,la
Commissionemedica esprima un giudizio di idoneità o di inidoneità
permanente relativa, il dipendente deve rientrare in servizio prima
della scadenza del secondo periodo di conservazione del posto.
Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c),
il Responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente, inoltra
al Direttore regionale apposita, dettagliata relazione, corredata di
eventuale documentazione da allegarsi in busta chiusa, che evidenzi i
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti o le condizioni
fisiche che fanno presumere, rispettivamente, l’inidoneità psichica o
fisica al servizio del dipendente stesso.
Il Direttore regionale, sulla base della
relazione predisposta dal Responsabile della struttura e della
eventuale documentazione allegata, valuta se dare avvio alla procedura
volta a verificare l’ inidoneità relativa o assoluta del dipendente.
In presenza di documentazione sanitaria,
il Direttore regionale può avvalersi della consulenza del Coordinatore
regionale medico legale. E’ esclusa, in ogni caso, la possibilità di
sottoporre il dipendente a visita medica da parte dei medici
dell’Istituto.
Qualora intenda dare avvio alla
procedura di accertamento sanitario, il Direttore regionale invia
apposita richiesta alla Commissione medica Asl territorialmente
competente in relazione alla sede di servizio del dipendente,
unitamente alla eventuale documentazione sanitaria da quest’ultimo
prodotta, inserita in busta chiusa recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”.
Per il personale della Direzione
generale, il Responsabile della struttura ove è assegnato l’interessato,
analogamente a quanto sopra illustrato, predispone apposita dettagliata
relazione, unitamente all’eventuale documentazione a supporto, da
trasmettere al Direttore centrale risorse umane, il quale, se valuta di
dare avvio alla procedura, procede con le modalità sopra riportate.
In presenza di documentazione sanitaria,
il Direttore centrale risorse umane può avvalersi della consulenza del
Coordinatore generale medico legale. E’ esclusa, in ogni caso, la
possibilità di sottoporre il dipendente a visita medica da parte dei
medici dell’Istituto.
Anche nei casi di cui ai punti b) e c) è data preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio della procedura.
3. Sospensione cautelare dal servizio.
3.1 Fattispecie e procedura.
L’Istituto può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti fattispecie:
-
evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, laddove gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza;
-
sussistenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza.
Nelle ipotesi di cui sopra, il
Responsabile della struttura comunica al Direttore regionale il
nominativo del dipendente, assegnato alla medesima struttura, nei cui
confronti propone di adottare il provvedimento di sospensione cautelare
dal servizio, motivando, con apposita, dettagliata relazione riservata,
le ragioni che rendono opportuna l’eventuale adozione del provvedimento
stesso.
Relativamente ai dipendenti assegnati
alla Direzione generale, la comunicazione di cui sopra, corredata dalla
citata relazione riservata, è inoltrata, a cura del Responsabile della
struttura di sede centrale ove presta servizio il dipendente, al
Direttore centrale risorse umane.
Qualora i Direttori regionali o il
Direttore centrale risorse umane intendano adottare il provvedimento di
sospensione cautelare dal servizio, devono preventivamente darne
comunicazione scritta all’interessato, il quale, entro i successivi
cinque giorni dal ricevimento, ha facoltà di presentare memorie e
documenti che devono essere obbligatoriamente valutati; di tale
valutazione deve darsi conto nell’ambito della motivazione
dell’eventuale provvedimento di sospensione.
E’ possibile prescindere dalla
comunicazione preventiva solo per situazioni di emergenza, da motivarsi
espressamente nel provvedimento di sospensione cautelare.
Il provvedimento di sospensione
cautelare è disposto con atto motivato e deve essere immediatamente
notificato all’interessato a cura dei Direttori in parola, che
provvedono, altresì, ad avviare senza indugio, dopo la notifica, la
procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica.
La sospensione cautelare dal servizio può essere disposta anche nella seguente terza fattispecie:
C) mancata presentazione a visita, per l’accertamento dell’ idoneità’ al servizio, del dipendente, senza giustificato motivo.
In tale fattispecie, operano le stesse
regole già illustrate nelle ipotesi sub a) e b), sia con riferimento
agli obblighi di comunicazione preventiva, sia riguardo alle modalità di
adozione e di notifica del provvedimento di sospensione cautelare.
A seguito dell’adozione del
provvedimento di sospensione cautelare, il Direttore centrale risorse
umane, per il personale assegnato alla Direzione generale, e i Direttori
regionali, per il personale assegnato alle strutture territoriali,
dispongono un nuovo accertamento.
In caso di rifiuto ingiustificato del dipendente di sottoporsi alla visita medica, reiterato per due volte,
l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro con preavviso, a
conclusione del procedimento di cui all’art. 55-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
In ogni caso, l’efficacia della
sospensione cautelare dal servizio cessa, con effetto immediato, a
seguito della ricezione del verbale medico contenente giudizio di
idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa ovvero di inidoneità
permanente relativa. In tale ultimo caso, si avvia la procedura di cui
al successivo paragrafo 4.
La sospensione cautelare dal servizio
non può avere una durata superiore a 180 giorni, salvo rinnovo o proroga
in presenza di giustificati motivi.
3.2 Effetti economici e giuridici.
Al dipendente sospeso in via cautelare
dal servizio, nelle ipotesi sub A) e B) di cui al precedente punto 3.1,
compete un’indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso
di assenza per malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
contrattuali.
Al dipendente sospeso in via cautelare
dal servizio, nell’ipotesi sub C) di cui al precedente punto 3.1,
compete l’indennità pari al trattamento previsto in caso di sospensione
cautelare dal servizio in corso di procedimento penale.
Il periodo di sospensione cautelare è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio.
Il dipendente, già sospeso
cautelarmente dal servizio per le suddette ipotesi sub A) e B), che a
seguito della visita medica viene giudicato pienamente idoneo al
servizio, ha diritto alla corresponsione delle somme decurtate.
4. Inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza.
Nel caso in cui il dipendente, a
conclusione degli accertamenti sanitari, sia giudicato dalla competente
Commissione medica inidoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo
professionale di appartenenza, l’Istituto pone in essere ogni tentativo
di recupero del medesimo al servizio nelle strutture organizzative di
settore, adibendolo “anche in mansioni equivalenti o di altro
profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento,
valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito
dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando
eventualmente un percorso di riqualificazione”.
Nella ipotesi in cui il dipendente venga
giudicato dalla Commissione medica non idoneo a svolgere mansioni
proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti,
l’Amministrazione può adibire l’interessato a mansioni proprie di altro
profilo appartenente a diversa area professionale o a mansioni
inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento
medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area
contrattuale di riferimento (assicurando eventualmente un percorso di
riqualificazione).
Se nella dotazione organica non
risultano disponibili posti corrispondenti ad un profilo di
professionalità adeguata al dipendente in base alle risultanze
dell’accertamento medico, il dipendente stesso viene collocato in
soprannumero.
Il posto occupato dal dipendente in
soprannumero resta indisponibile, dal punto di vista finanziario, sino a
successivo riassorbimento.
Se non è possibile adibire in
soprannumero il dipendente a causa di carenza di disponibilità in
organico, l’Istituto avvia una procedura di consultazione di mobilità,
anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell’ambito
territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente
interessato.
Se all’esito della procedura di
consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall’avvio, non emergono
disponibilità, si applica l’art. 33, comma 7, del decreto legislativo
165/01.
Il dipendente adibito a mansioni
inferiori ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di
provenienza, mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
Nel caso in cui l’inidoneità psicofisica
permanente relativa riguardi personale dipendente con incarico di
funzione dirigenziale, l’Istituto, previo contraddittorio con
l’interessato, revoca l’incarico e, tenuto conto delle risultanze della
visita medica della competente Commissione sanitaria:
-
conferisce all’interessato un incarico dirigenziale, tra quelli eventualmente disponibili, diverso e compatibile con le risultanze della visita medica, assicurando, se del caso ,un adeguato percorso di formazione;
-
nel caso di indisponibilità di posti nella dotazione organica dirigenziale, colloca il dirigente a disposizione nei ruoli di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, senza incarico.
Nel caso di conferimento al dirigente di
incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento
economico fisso e continuativo corrispondente all’incarico di
provenienza sino alla prevista scadenza, mediante la corresponsione di
un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
Se l’inidoneità psicofisica relativa
riguarda un dipendente con incarico dirigenziale, ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e l’inidoneità
risulta incompatibile con lo svolgimento dell’incarico stesso,
l’Istituto previa revoca, dispone la restituzione al profilo
professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso
l’amministrazione di appartenenza nella posizione lavorativa
precedentemente ricoperta.
5. Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente assoluta.
L’Istituto, previa comunicazione all’interessato, entro trenta giorni
dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto
di lavoro con provvedimento del Direttore generale e corrisponde
all’interessato l’indennità di mancato preavviso.
6. Trattamento dei dati ai fini del procedimento.
I dati personali e sensibili dei
dipendenti interessati al procedimento di accertamento dell’idoneità al
servizio o di sospensione cautelare dal servizio devono essere trattati
dagli uffici competenti secondo i criteri e le modalità di cui agli
articoli 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In particolare, si rammenta che tutta la
documentazione sanitaria afferente i dipendenti nei cui confronti sono
attivate le procedure di cui alla presente circolare devono essere
trasmesse, inplico chiuso recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”,
alla Commissione medica operativa pressola Azienda sanitaria locale
territorialmente competente in base alla struttura di servizio del
dipendente.
7. Disposizioni finali.
Le disposizioni di cui all’art.
55-octies del decreto legislativo n. 165/01, come attuato dal decreto
legislativo n. 171/01, hanno carattere imperativo e si applicano in via
automatica, ai sensi dell’art. 2 comma 3-bis del medesimo decreto
legislativo n. 165/01.
Restano ferme:
-
le disposizioni vigenti in materia di trattamenti pensionistici d’inabilità, ivi compresa la disciplina di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
-
le disposizioni introdotte con D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 nonché quelle contenute nel D.P.R. n. 1124/1965 e nel decreto legislativo n. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro.
-
le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, inmateria di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla legge n. 68/99 (disabilità acquisite dai lavoratori per infortunio sul lavoro o malattia professionale).
Infine, è fatta salva la disciplina di
maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di
tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in
stato terminale del dipendente.
Il Direttore Generale | ||
Nori |