Non a caso quelli appena trascorsi sono stati anni da record
per il numero delle sanzioni stradali registrato dalle statistiche; ed i
Comuni hanno potuto incassare ben oltre un miliardo di euro. Una cifra
che, almeno nelle grandi città, supera fortemente quella che si origina
dal versamento delle tasse locali. Solo per Roma si parla di 3,5 milioni
di verbali, ed a Milano di oltre 2. Un autentico primato destinato a
lievitare pure grazie alle sentenze della Cassazione che spesso hanno
tranquillizzato gli enti locali territoriali in ordine alla corretta
utilizzazione degli ausiliari del traffico che però, talvolta,
sollecitati dalla possibilità di un incardinamento nella dotazione
organica, lasciano parlare di sé per accertamenti effettuati con
modalità comportamentali poco felici. Ad ogni buon conto, certe
decisioni hanno aperto molte strade ed oggi questi soggetti giuridici
possono muoversi sulla strada con discreta sicurezza.
Oggi gli ausiliari del traffico, dipendenti da Società concessionarie di parcheggi a pagamento, possono “multare” le auto lasciate in divieto di sosta, seppure queste fossero state poste al di fuori dalle strisce blu. Ciò perchè, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di aree in concessione, il loro potere non è limitato al rilievo delle infrazioni strettamente collegate al parcheggio (per esempio: a) il mancato pagamento della tariffa; b) il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto; c) l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi), ma si estende pure alla prevenzione ed alla repressione di ogni altra infrazione ricollegabile alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che, in essa, lo stazionamento deve ritenersi consentito esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita.
Applicando questo principio, la Sezione II civile (sentenza n. 20558) ha riconsiderato la validità di un verbale annullata dal giudice di Pace di Parma ad un automobilista per un divieto di sosta accertato in un tratto di strada con riferimento ad un veicolo che era stato posto al di fuori della segnaletica orizzontale caratterizzata dalle righe blu. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune di Parma, sottolineando che “ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima”.
La medesima Sezione (sentenza n. 20291 del 2008) ha stabilito che, tra le competenze dell’ausiliario del traffico, vi è anche quella di sanzionare le auto parcheggiate fuori dalle strisce blu se abbiano creato intralcio all’accesso di altri veicoli. In particolare, ha precisato che le funzioni conferibili a chi dipenda da società concessionarie dei parcheggi a pagamento, poiché concernono la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o ad un pagamento inferiore alla tariffa, bensì includono anche la prevenzione e l’accertamento di ogni altra infrazione, sia pure compiute in aree della concessione diverse da quelle specificamente individuate per la sosta, da cui siano derivati: intralcio all’esercizio del parcheggio oppure una infrazione alla sua regolamentazione; in particolare, l’inosservanza dell’art. 157, c. 5°, che dispone come, nelle zone di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica esistente.
L’esercizio di tali funzioni – prosegue la Corte – include pure l’attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate nonché quella di redazione e di sottoscrizione dei verbali di accertamento, con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 (c. 1°), relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati dall’ausiliare, che - con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 157, cc. 5° e 6°, disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, sia essa o meno a pagamento - consistono nel giorno e nell’ora dell’infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all’uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare in cui è avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da tali zone.
Riguardo a quest’ultima circostanza, in quanto attestata come conosciuta direttamente e senza alcun margine di apprezzamento dal verbalizzante, l’atto di accertamento concreta prova piena, almeno fino a querela di falso, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa; e l’ònere del trasgressore di provare che il veicolo, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, era stato regolarmente collocato in uno specifico spazio predisposto per la sosta regolamentata non può essere soddisfatto con i mezzi di prova e gli argomenti logici a cui può ordinariamente farsi ricorso per contestare i giudizi valutativi contenuti in un verbale di accertamento.
Con un’altra sentenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’automobilista, presentato avverso una sentenza del Giudice di pace di Roma, sanzionata da un "vigilino" perché non era suo compito segnalare violazioni diverse dal divieto di sosta. La donna era stata “pizzicata” perché, dopo di avere circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici, aveva lamentato l’incompetenza assoluta dell’accertatore-ausiliare del traffico. Però la decisione chiarisce che gli ausiliari, pur essendo legittimati ad accertare, ed a contestare, violazioni solo nella misura in cui queste concernano le disposizioni in materia di sosta, laddove esse consistano in condotte diverse (come, per esempio, nella circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici), non possono sostituirsi al personale ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico di persone.
Insomma, secondo la Cassazione, le funzioni degli ausiliari riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione. In relazione a detti accertamenti possono anche disporre la rimozione dei veicoli (sempre che l’auto da rimuovere impedisca di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta) oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli. Ed ecco perché la Suprema Corte ritiene che l’Amministrazione debba sempre fornire la prova che la violazione sia stata accertata da un soggetto abilitato; perciò sarebbe errato limitarsi ad accennare, nel verbale, ad una mera qualificazione dell’operante come ausiliare del traffico.
Oggi gli ausiliari del traffico, dipendenti da Società concessionarie di parcheggi a pagamento, possono “multare” le auto lasciate in divieto di sosta, seppure queste fossero state poste al di fuori dalle strisce blu. Ciò perchè, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di aree in concessione, il loro potere non è limitato al rilievo delle infrazioni strettamente collegate al parcheggio (per esempio: a) il mancato pagamento della tariffa; b) il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto; c) l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi), ma si estende pure alla prevenzione ed alla repressione di ogni altra infrazione ricollegabile alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che, in essa, lo stazionamento deve ritenersi consentito esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita.
Applicando questo principio, la Sezione II civile (sentenza n. 20558) ha riconsiderato la validità di un verbale annullata dal giudice di Pace di Parma ad un automobilista per un divieto di sosta accertato in un tratto di strada con riferimento ad un veicolo che era stato posto al di fuori della segnaletica orizzontale caratterizzata dalle righe blu. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune di Parma, sottolineando che “ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima”.
La medesima Sezione (sentenza n. 20291 del 2008) ha stabilito che, tra le competenze dell’ausiliario del traffico, vi è anche quella di sanzionare le auto parcheggiate fuori dalle strisce blu se abbiano creato intralcio all’accesso di altri veicoli. In particolare, ha precisato che le funzioni conferibili a chi dipenda da società concessionarie dei parcheggi a pagamento, poiché concernono la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o ad un pagamento inferiore alla tariffa, bensì includono anche la prevenzione e l’accertamento di ogni altra infrazione, sia pure compiute in aree della concessione diverse da quelle specificamente individuate per la sosta, da cui siano derivati: intralcio all’esercizio del parcheggio oppure una infrazione alla sua regolamentazione; in particolare, l’inosservanza dell’art. 157, c. 5°, che dispone come, nelle zone di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica esistente.
L’esercizio di tali funzioni – prosegue la Corte – include pure l’attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate nonché quella di redazione e di sottoscrizione dei verbali di accertamento, con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 (c. 1°), relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati dall’ausiliare, che - con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 157, cc. 5° e 6°, disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, sia essa o meno a pagamento - consistono nel giorno e nell’ora dell’infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all’uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare in cui è avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da tali zone.
Riguardo a quest’ultima circostanza, in quanto attestata come conosciuta direttamente e senza alcun margine di apprezzamento dal verbalizzante, l’atto di accertamento concreta prova piena, almeno fino a querela di falso, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa; e l’ònere del trasgressore di provare che il veicolo, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, era stato regolarmente collocato in uno specifico spazio predisposto per la sosta regolamentata non può essere soddisfatto con i mezzi di prova e gli argomenti logici a cui può ordinariamente farsi ricorso per contestare i giudizi valutativi contenuti in un verbale di accertamento.
Con un’altra sentenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’automobilista, presentato avverso una sentenza del Giudice di pace di Roma, sanzionata da un "vigilino" perché non era suo compito segnalare violazioni diverse dal divieto di sosta. La donna era stata “pizzicata” perché, dopo di avere circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici, aveva lamentato l’incompetenza assoluta dell’accertatore-ausiliare del traffico. Però la decisione chiarisce che gli ausiliari, pur essendo legittimati ad accertare, ed a contestare, violazioni solo nella misura in cui queste concernano le disposizioni in materia di sosta, laddove esse consistano in condotte diverse (come, per esempio, nella circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici), non possono sostituirsi al personale ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico di persone.
Insomma, secondo la Cassazione, le funzioni degli ausiliari riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione. In relazione a detti accertamenti possono anche disporre la rimozione dei veicoli (sempre che l’auto da rimuovere impedisca di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta) oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli. Ed ecco perché la Suprema Corte ritiene che l’Amministrazione debba sempre fornire la prova che la violazione sia stata accertata da un soggetto abilitato; perciò sarebbe errato limitarsi ad accennare, nel verbale, ad una mera qualificazione dell’operante come ausiliare del traffico.
(Pubblicato il
19/03/2012) Claudio De Luca