venerdì 23 marzo 2012

Autovelox: La Cassazione rigetta il ricorso

 Sollevate dal ricorrente tre questioni:
  1.  illegittimità del verbale in questione, sotto il profilo della mancanza di presegnalazione dell’”autovelox;
  2.  invalidità della contestazione, in quanto non effettuata al momento dell’accertamento;
  3.  prova dell’avvenuta taratura del dispositivo impiegato.
La corte ha rigettato tutte e tre le motivazioni.

Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 15.03.2012, n. 4067

Presidente - Goldoni
Relatore - Bucciante

La Corte, ritenuto che:

- si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;
- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
<Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Paola, che con sentenza n. 392/2010 ha rigettato il gravame.
L. R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Comune di Paola non ha svolto attività difensive in questa sede.
Con il primo motivo di ricorso L. R. lamenta che il Tribunale ha erroneamente qualificato come “nuova” la deduzione relativa all’illegittimità del verbale in questione, sotto il profilo della mancanza di presegnalazione dell’”autovelox”: illegittimità che invece era stata già prospettata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La censura risulta manifestamente infondata, poiché nel contesto del ricorso in opposizione - che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato - la questione di cui si tratta non era stata sollevata: si faceva cenno soltanto alla scarsa visibilità dell’apparecchiatura, non alla mancanza di segnaletica che preavvisasse della eventualità di controllo elettronico della velocità in quella strada. Il tema era pertanto precluso nel giudizio a quo (Cass. 16 luglio 2010 n. 16764, 16 aprile 2010 n. 9178)
Con il secondo motivo di ricorso L. R. ribadisce la tesi, respinta con la sentenza impugnata, dell’invalidità della contestazione, in quanto non effettuata al momento dell’accertamento.
Neppure questa doglianza appare accoglibile, in quanto <>.
(Cass. 3 marzo 2008 n. 5774, 18 aprile 2007 n. 9308).
Contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vengono indicate valide ragioni per discostarsi - anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si insiste nell’assunto secondo cui il Comune di San Lucido avrebbe dovuto dare la prova dell’avvenuta taratura del dispositivo impiegato nella specie: adempimento che invece nessuna norma impone (Cass. 24 aprile 2010 n. 9846, 15 dicembre 2008 n. 29333).
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5, seconda ipotesi, c.p.c.>>;

- le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.; il pubblico ministero, comparso in camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;
- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
- il ricorso viene pertanto rigettato;
- non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attività difensive;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012-03-17

Depositata in Cancelleria il 15.03.2012