Con il decreto Decreto Ministeriale N. 213 del 11/11/2011 (emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in attuazione all'art. 115 del C.d.S. e pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23/12/2011), dal 22 aprile 2012 i minori di 18 anni che hanno però compiuto 17 anni e sono titolari di
patente di categoria A1, potranno quindi esercitarsi alla guida per il
conseguimento della patente di categoria B, se appositamente
autorizzati, con un accompagnatore/istruttore.
COME FUNZIONA
Il candidato, per poter effettuare la “Guida Accompagnata” dovrà prima effettuare, presso una autoscuola, un programma OBBLIGATORIO dalla durata di 10 ore di guida con istruttore abilitato ed autorizzato. Il programma deve prevedere 4 ore di guida in autostrada o su strade extraurbane e 2 ore di guida in condizioni di visibilità notturna.
Al termine delle 10 ore di guida, l’autoscuola dovrà rilasciare la relativa autorizzazione.
Al termine delle 10 ore di guida, l’autoscuola dovrà rilasciare la relativa autorizzazione.
A questo punto sarà facoltà del genitore decidere di far effettuare al candidato altre lezioni insieme all’istruttore oppure dovrà comunicare alla motorizzazione civile 3 nominativi di accompagnatori che potranno fiancheggiare il candidato nelle prove pratiche con il proprio veicolo. Gli accompagnatori non dovranno avere una età superiore ai 60 anni e dovranno essere in possesso di patente di guida da almeno 10 anni.
Chi effettua la “guida accompagnata” deve esporre l’apposito contrassegno recante le lettere “GA”.
Al compimento del diciottesimo anno, il candidato potrà richiedere il foglio rosa per il conseguimento della patente B e non avrà più l’obbligo di aspettare un mese prima di effettuare l’esame pratico.
Chi effettua la “guida accompagnata” deve esporre l’apposito contrassegno recante le lettere “GA”.
Al compimento del diciottesimo anno, il candidato potrà richiedere il foglio rosa per il conseguimento della patente B e non avrà più l’obbligo di aspettare un mese prima di effettuare l’esame pratico.
REQUISITI
- essere minorenni, ma aver compiuto 17 anni di età;
- essere titolari di patente di categoria A1, l’unica che si consegue a partire dal 16° anno di età. Da ricordare però che con la terza direttiva sulla patente, esiste anche la patente di categoria AM, per la guida dei ciclomotori e la patente di categoria B1 per la guida dei quadricicli non leggeri; entrambe possono essere rilasciate ai minorenni, a partire dal 16° anno di età (la patente AM può essere rilasciata, a livello nazionale, anche a partire dal 14° anno di età) ed è dubbio che tale evenienza sia stata presa in considerazione da chi ha proposto la modifica, poiché, rimanendo nel vago, ha implicitamente ammesso la possibilità di effettuate la guida assistita anche al diciassettenne titolare della patente per la guida dei ciclomotori o dei quadricicli non leggeri. Il Consiglio di Stato, invece, nel parere al decreto attuativo ha dato atto di tale possibilità; d’altronde le conoscenze tecniche sono le stesse e, anzi, siccome solo la patente di categoria B1 consentirà la guida dei quadricicli non leggeri, probabilmente è l’unico che potrà fornire anche un’adeguata preparazione alla guida degli autoveicoli;
- rispettare i limiti di potenza specifica e massima del veicolo previsti dal comma 2-bis dell’articolo 117;
- essere accompagnati da un titolare di patente di categoria B o superiore rilasciata da almeno 10 anni;
– la patente, secondo il decreto attuativo, non può essere di tipo speciale;
- aver ottenuto un’apposita autorizzazione ad esercitarsi da parte dell’UMC, su istanza di un genitore o dell’esercente la potestà genitoriale (infelicemente definito come “legale rappresentate del minore”);
- aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, delle quali almeno 4 in autostrada o strada extraurbana e due in condizione di visione notturna;
- non trasportare passeggeri oltre all’accompagnatore o all’istruttore;
- esporre un contrassegno con le lettere “GA”.
- essere titolari di patente di categoria A1, l’unica che si consegue a partire dal 16° anno di età. Da ricordare però che con la terza direttiva sulla patente, esiste anche la patente di categoria AM, per la guida dei ciclomotori e la patente di categoria B1 per la guida dei quadricicli non leggeri; entrambe possono essere rilasciate ai minorenni, a partire dal 16° anno di età (la patente AM può essere rilasciata, a livello nazionale, anche a partire dal 14° anno di età) ed è dubbio che tale evenienza sia stata presa in considerazione da chi ha proposto la modifica, poiché, rimanendo nel vago, ha implicitamente ammesso la possibilità di effettuate la guida assistita anche al diciassettenne titolare della patente per la guida dei ciclomotori o dei quadricicli non leggeri. Il Consiglio di Stato, invece, nel parere al decreto attuativo ha dato atto di tale possibilità; d’altronde le conoscenze tecniche sono le stesse e, anzi, siccome solo la patente di categoria B1 consentirà la guida dei quadricicli non leggeri, probabilmente è l’unico che potrà fornire anche un’adeguata preparazione alla guida degli autoveicoli;
CONDIZIONI E VINCOLI
- esercitarsi alla guida utilizzando unicamente veicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. e senza alcun tipo di
rimorchio;- rispettare i limiti di potenza specifica e massima del veicolo previsti dal comma 2-bis dell’articolo 117;
- essere accompagnati da un titolare di patente di categoria B o superiore rilasciata da almeno 10 anni;
– la patente, secondo il decreto attuativo, non può essere di tipo speciale;
- aver ottenuto un’apposita autorizzazione ad esercitarsi da parte dell’UMC, su istanza di un genitore o dell’esercente la potestà genitoriale (infelicemente definito come “legale rappresentate del minore”);
- aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, delle quali almeno 4 in autostrada o strada extraurbana e due in condizione di visione notturna;
- non trasportare passeggeri oltre all’accompagnatore o all’istruttore;
- esporre un contrassegno con le lettere “GA”.
DOCUMENTI DA SCARICARE
- Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio;
- allegato 1 - istanza rilascio autorizzazione guida accompagnata
- allegato 2 - dichiarazione sostitutiva atto notorietà
- allegato 3 - ricevuta istanza autorizzazione guida accompagnata
- allegato 4 - programma corso formazione propedeutico guida accompagnata
- allegato 5a - libretto lezioni di guida
- allegato 5b - libretto lezioni di guida
- allegato 6 - attestato frequenza corso guida accompagnata
- allegato 7 - designazione accompagnatori per guida accompagnata
- allegato 8 - autorizzazione alla guida accompagnata
- allegato 9a - contrassegno posteriore GA
- allegato 9b - contrassegno anteriore GA
VEDI NUOVO AGGIORNAMENTO DEL 19 APRILE 2012
Nuova Circolare Min.Trasporti del 19 aprile 2012:Circolare n. 10959 - DM 11 novembre 2011, n. 213, “Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio” – istruzioni operative