venerdì 9 marzo 2012

Attenzione: Spray RGS-4 / RGS 6.


A seguito di alcuni miei post (1 ; 2; 3 ) relativi allo spray di cui in oggetto,  ho avuto modo di apprezzare l'ottimo contributo inviatomi dal collega, Mario Modica, Commissario Aggiunto Responsabile della P.L.  DI MANDELLO DEL LARIO (LC), che pubblico con gran piacere nel mio blog, in considerazione del fatto che, la materia in argomento, è di  particolare importanza per la Polizia Locale.
Sono graditi, da parte dei lettori,  ulteriori contributi e/o argomenti di riflessione (anche correttivi).
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Attenzione: Spray RGS-4 / RGS 6.
In seguito ad al recente DECRETO 12 maggio 2011 n.103 - Regolamento concernente la de definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (G.U. 8 luglio 2011 n. 157) dobbiamo prestare attenzione a ciò che portiamo in servizio.
Infatti attualmente esistono solo n° 3 prodotti con riconoscimento del Ministero degli Interni per la libera vendita, precisamente:

1) Penna spray modello SAFEGUARD (Mininterno 9/1/98 n° 559/C-50.005-A-77 (98)
2) Portachiavi spray modello KEY DEFENDER (Mininterno 25/6/98 n° 559/C-50.047-E-98)
3) Strumento spray denominato PALM DEFENDER (Mininterno 3/11/08 n°557/PAS-50.804/C/07).

Con queste premesse appare opportuno che la polizia locale scelga per la propria dotazione - qualora previsto del proprio ordinamento interno - solo tra questi tre prodotti in attesa che ne vengano liberalizzati altri o che siano immessi in commercio prodotti che rispettino il dettato dell’art. 1 del Decreto sopra citato.
Particolare attenzione richiamo sui prodotti denominati RGS-4 / RGS 6 che, sebbene risultino ottimi per le loro caratteristiche, NON sono stati liberalizzati.
Invito a prestare attenzione a quanto riportato sulla confezione relativamente alla composizione del liquido nebulizzato, così come di seguito:

RGS-4 = OC/PAVA 29 g CN/CS 25 g.
RGS-6 = OC/PAVA 42 g CN/CS 37g.

Preso atto che il Ministero NON si è pronunciato a favore della libera vendita di questi due spray, ciò che deve richiamare l’attenzione della polizia locale è il contenuto della miscela nebulizzabile.

Infatti:
OC = si intende “oleum capsicum” più comunemente detto “olio di peperoncino”;
PAVA = è un OC sintetico (desmethyldihydrocapsaicin) usato in Inghilterra, e sin qui nulla di particolarmente strano.
Quando si passa a CN ed il CS dobbiamo preoccuparci perché questi sono rispettivamente:
CN = CAP, Sale O, cloacetofenone, che agisce sugli occhi. È quindi un lacrimogeno. A dosi elevate (>10 mg per litro d'aria) può essere mortale, ma agisce già alla concentrazione di 0,0003 mg per litro).
CS = OSBM, CB, Clorobenzilidemalondinitrile, simile al CN; molto usato in Vietnam contro i sotterranei dei Vietcong in cui veniva spruzzato con generatori portatili di aereosol (M-106, Mighty Mite).

Ora, questi due prodotti (CN – CS) sono ASSOLUTAMENTE VIETATI, hanno usi civili e/o usi militari. I gas che hanno anche usi militari diventano materiale di armamento.


Per usi civili e di polizia si preferisce ora usare l'olio di peperoncino, privo di effetti secondari. Al riguardo si osservi come per le sostanze CS o CN, sia importante la concentrazione: in concentrazione molto diluita vengono usati in bombolette spray per difesa personale o per usi di polizia e, sebbene non dovrebbero essere considerati aggressivi chimici militari, sono stati ormai scartati, salvo che per uso bellico, perché possono dare gravi reazioni allergiche.

Le bombolette in questione contengono una miscela delle tre sostanze(OC/CN/CS), non è indicata la diluizione, ma ai fini della pena poco importa, a meno che il giudice non si lasci convincere che il CN o CS sono da guerra anche se in minime dosi con la pena, quindi, maggiorata!


Quindi bisogna evitare che si portino per servizio prodotti non liberalizzati, soprattutto quelli che contengono CS e/o CN

Allego i provvedimenti del Ministero dell’Interno che riguardano i tre spary di libera vendita e, di seguito, una interessante raccolta di scritti sul’argomento del Dott. E. Mori.


IL RESPONSABILE DELLA P.L. DI MANDELLO DEL LARIO (LC)
(Commissario aggiunto Mario Modica)

Mandello 6/3/12
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Scritti su spary tratti dal sito: http://www.earmi.it/

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Aggressivi irritanti
Sostante che provocano irritazione insopportabile alla pelle o alle mucose esposte.
Le più note sono Adamsite o DM, a base di Difenilaminacloroarsina, che agisce su naso e gola. È colorato in verde. Agisce in meno di tre minuti alla "concentrazione da combattimento" con secrezione dalle mucose, dolore al torace, tosse, nausea e vomito, dolore di testa, sensazione di panico; i sintomi durano alcune ore.
CN, CAP, Sale O, cloacetofenone, che agisce sugli occhi. È quindi un lacrimogeno. A dosi elevate (>10 mg per litro d'aria) può essere mortale, ma agisce già alla concentrazione di 0,0003 mg per litro).
CS, OSBM, CB, Clorobenzilidemalondinitrile, simile al CN; molto usato in Vietnam contro i sotterranei dei Vietcong in cui veniva spruzzato con generatori portatili di aereosol (M-106, Mighty Mite).

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Bombolette da sparo ??


La Cassazione diventa una fonte inesauribile di testi umoristici.
E' noto che la magistratura non si trova certamente nel momento migliore della sua storia: appena mettono i magistrati a svolgere compiti esterni alla magistratura (ad esempio nello sport), si scopre che si comportano proprio come i politici; i pubblici ministeri dànno chiaramente a vedere che usano molte più energie per i casi che finiscono in televisione, le norme sulle intercettazioni e la privacy vengono violate proprio dai giudici che le calpestano e riducono a strame.
E' poi sotto gli occhi di tutti che manca ogni selezione di merito: in Cassazione si arriva per età e non per capacità e un giudice che per trent'anni ha solo deciso se un detenuto deve scontare la pena in carcere o uscire in prova e che non mai scritto una vera sentenza, si trova in Cassazione a giudicare le sentenze degli altri.
Non meraviglia quindi il crescendo di stupidaggini che ci tocca leggere:
- che andare nell'orto con un coltello per tagliarsi le vene costituisce porto di coltello senza giustificato motivo;
- che le mani sono un mezzo di caccia proibito e che se un cacciatore raccoglie con le mani un fagiano ferito va quindi condannato;
- che i bossoli delle cartucce sono parti pericolose anche se schiacciati;
- che chi affila un pugnale commette il reato di alterazione di arma;
- che le bombolette spray con gas lacrimogeno contengono aggressivi chimici militari.
Ora, il giorno 23 giugno 2006, le agenzie di stampa hanno diffuso questa sconvolgente notizia:
“Una bomboletta spray contenente gas urticante può essere considerata alla stregua di un'arma da fuoco: la sola detenzione oltre che l'uso contro persone, è reato. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21932 depositata ieri con la quale sancisce che una bomboletta spray contenente sostanze chimiche aggressive come i lacrimogeni o gas paralizzanti è da considerarsi come una vera «arma da sparo». Gli «ermellini» erano stati chiamati a decidere sul ricorso del pg della Corte di Appello di Brescia contro la sentenza del tribunale lombardo che aveva qualificato come «arma non da sparo» una bomboletta contente gas neutralizzante detenuta da un trentenne extracomunitario. Per la Suprema Corte il ricorso del pg è fondato perché l'art. 2 della legge n. 110 del '75 definisce «armi comuni da sparo» tutte quelle ad emissione di gas, diversificandole dalle armi ad aria compressa. La bomboletta in questione, spiegano gli «ermellini», usata nelle manifestazioni di piazza, contiene una sostanza a effetto irritante ed è quindi idonea a recare grave offesa alla persona costituendo una comune arma da sparo: per questo è punibile la sola detenzione. La Cassazione ha censurato la mancata inclusione dello spray nell'elenco di armi da sparo. “
Un tempo, con il linguaggio misurato dei nostri nonni, avrei detto “sogno o son desto?”. Ed invero è difficile riunire in poche righe, su cui si sono trovati d'accordo il procuratore generale di Brescia e la maggioranza dei cinque giudici della Cassazione, un tal cumulo di baggianate giuridiche e tecniche.
Ecco tutto ciò che i giudici hanno travisato, pur potendo evitare gli errori, non dico leggendo bene le leggi, ma un dizionario della lingua italiana.
1) Arma da sparo è solamente ogni arma che spara proiettili attraverso una canna sfruttando l'energia della polvere da sparo. Solo il reg. al TULPS del 1940 assimilava alle armi da sparo (= da fuoco) anche le armi ad aria compressa e da allora per arma da sparo si intende qualunque arma idonea a proiettare attraverso una canna corpi solidi mediante l'energia della polvere da sparo oppure di aria o gas compressi.
Non esiste giuridicamente un'arma da sparo che possa prescindere dall'esistenza di una canna. Il che è di tutta ovvietà perché altrimenti diventerebbe arma da sparo ogni fionda, arco, balestra, ogni bomboletta di prodotto irritante o infiammabile, la pompetta del flit. In lingua italiana “sparare” è cosa ben diversa dal “proiettare”.
Quanto detto trova conferma in ogni convenzione internazionale sulle armi, dal Trattato di Schengen, alla Direttiva CEE del giugno 1991 n. 477, al Protocollo Onu del 15 novembre 2000 e 31 maggio 2001 (si veda la legge di recepimento 146/2006).
2) La cantonata più grossa l'hanno però presa quando hanno creduto di capire che armi ad emissione di gas siano le armi che proiettano del gas. Per risolvere ogni dubbio basterebbe quanto detto al punto uno perché le bombolette espellono gas ma non lo sparano attraverso una canna.
Però qualche dubbio sul significato della espressione “emissione di gas” deve necessariamente venire a chiunque senta l'esigenza di ragionare su ciò che fa. Come può esistere una categoria di armi di cui la legge non dà alcuna definizione ed indicazione? Come deve essere emesso il gas? Il gas deve essere pericoloso per la pressione che sviluppa o per la sua natura? E quando il gas si considera pericoloso? E come si distingue un'arma che spara gas da un qualunque oggetto che lascia fuoriuscire del gas? Un sacchetto di plastica pieno di acido cianidrico e un cannello è forse un'arma da sparo? E la bocca di una persona con l'alito fetido? E lo sputo in faccia di un tubercoloso?
E' evidente che se anche l'espressione dovesse essere interpretata come è sembrato di capire alla Cassazione, prima si dovrebbe accertare se lo strumento è un'arma da sparo e solo successivamente si dovrebbe accertare se il gas emesso è idoneo ad offendere. Ma si cadrebbe in assurdi tecnici ridicoli perché ogni arma da sparo, che per definizione usa la forza elastica di gas sotto pressione, emette necessariamente dei gas; persino le armi a salve rispetto a cui nessuno ha mai avuto la bella pensata di sostenere che sono armi vietate dalla legge (eppure un'arma a salve sparata con appoggio diretto alla cute può ferire seriamente).
Il fatto è che se la Cassazione si fosse presa la briga di aprire un testo di diritto delle armi, avrebbe scoperto che da tempo si è capito come la parola “emissione di gas” è solo un errore di traduzione della convenzione di Strasburgo del 1978 (ma già elaborata nel 1975) in cui si parlava di “armes à propulsion a gas” per riferirsi alla categoria generale delle armi ad aria o gas compressi. Il traduttore aveca capito che la frase "armi a propulsione mendiante gas" voleva dire "armi che proiettano gas"!
Mi direte: ma è possibile un errore di traduzione così madornale? E' possibilissimo! Andate a vedere gli errori che hanno infilato nella traduzione del Protocollo ONU allegato alla legge 146/2006 e scoprirete come i traduttori del ministero degli esteri possono fare ben di peggio (la tracciabilità delle armi è diventata “il pedinamento delle armi”; i pallini sono diventati i “piombini”; le armi portatili munite di canna sono divenute le armi munite di “canna portatile”; gli inneschi delle cartucce sono divenuti “i detonatori”, ecc.)
Perciò è del tutto improponibile, sul piano linguistico, tecnico e giuridico, l'idea di definire le bombolette lacrimogene come armi da sparo.
Non ritorno qui sul problema della qualificazione giuridica di una bomboletta lacrimogena perché la soluzione è ovvia per chiunque stia con i piedi per terra: i gas contenuti nelle bombolette lacrimogene hanno usi civili e/o usi militari. I gas che hanno anche usi militari (CS, CN) diventano materiale di armamento solo se confezionati in contenitori di grosse dimensioni e in elevate concentrazioni di gas in soluzione liquida; sono invece normali gas di usi di polizia e civili (in molti paesi del mondo) se in contenitori di modeste dimensioni e se diluiti in modo da ridurne la pericolosità.
La tesi della Cassazione secondo cui questi gas sono per natura bellici non la minima consistenza tecnica ed è in contrasto con le normativa Nato sul materiale di armamento.
Le bombolette che contengono olio di peperoncino contengono una sostanza che non è sicuramente bellica e che non è un gas e perciò le tesi della Cassazione sono inapplicabili in radice.
Le bombolette attualmente in commercio sono di due tipi: a) quelle di libera vendita per espressa autorizzazione del Ministero; essendo stato accertato che esse non sono idonee ad offendere, sono di libero porto e detenzione; b) quelle non liberalizzate che rientrano nel concetto di arma propria NON da sparo.
Ciò che non si capisce è la frenesia di molti giudici di complicare le cose semplici arrampicandosi sugli specchi del diritto senza nessun bisogno: nel caso esaminato i giudici non si sono accorti che qualificando la bomboletta come arma da sparo, la pena per la detenzione ed il porto illegale era come minimo di 3 o 4 mesi di carcere; qualificandola invece come arma propria, la pena sarebbe stata da 18 mesi a tre anni e, come minimo, con tutti i benefici, di 9 mesi. Bel risultato: sono riusciti a confondere le idee a tutti e a far ottenere uno sconto di pena ad un noglobal che usava la bomboletta contro la polizia! Ma il mio sospetto è che i giudici abbiano dormito sul processo e che esso fosse prossimo alla prescrizione; modificando il reato previsto dall'art. 699 CP in quello della legge speciale del 1967 sulle armi da sparo il periodo di prescrizione è stato raddoppiato e così si è riusciti a condannare lo spruzzatore di poliziotti. Come dice un proverbio, le leggi normalmente si applicano, ma per gli amici e e nemici si interpretano!
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Le bombolette spray sono di libera detenzione e porto


Nr. 5936/01 PM

Nr. 7769/01 GIP


Bolzano, 9 settembre 2003


TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice per le indagini preliminari
Dr. Alessandra Burei
ha pronunziato la seguente
SENTENZA

nel procedimento penale
contro
********** ******

IMPUTATO


del reato di cui all’art. 4 L. 110/1975 per aver portato fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo una bomboletta spray recante la scritta “Pfeffer KO Pfeffer, contenente sostanza accecante-irritante per gli occhi.

Accertato in Brunico il 4-8-2001


MOTIVI DELLA DECISIONE


Le bombolette contenenti sostanze irritanti rientrano in linea di principio tra le armi proprie la cui detenzione illegale e il cui porto sono puniti a norma degli articoli 697 e 699 C.P. Trattasi invero di strumenti contenenti gas lacrimogeni, quali il CN o il CS, i quali in elevata concentrazione e quantità possono persino ricadere nella categoria degli aggressivi chimici. E una bomboletta contenente un quantitativo consistente di queste sostanze diventa un’arma vera e propria in quanto non ha altra destinazione che quella di rendere incapaci di reagire altre persone per scopo di aggressione o di difesa personale. Inoltre questi due gas su soggetti sensibili o in caso di applicazione troppo ravvicinata, possono provocare danni fisici ben più gravi di una temporanea irritazione.

Meno problematiche sono le bombolette contenenti olio di peperoncino (OC) il quale irrita soltanto, ma si è dimostrato incapace di produrre danni permanenti.

In molti paesi queste bombolette sono state liberalizzate a condizione che la concentrazione di CN e CS sia molto bassa (al di sotto del 10%, mentre che le bombolette per scopi di polizia hanno concentrazioni del 60%) e che sia limitato il quantitativo di miscela contenuto nella bomboletta (di solito inferiore a 100 millilitri). Non sono stati posti limiti per l’olio di peperoncino.

Anche in Italia si è posto il problema di stabilire quale fosse il limite di lesività di questi oggetti, vale a dire quale fosse la concentrazione e il quantitativo di sostanza irritante al di sotto della quale non si poteva parlare più di effetto lesivo, ma solo di effetto molesto.

Il Ministero, dopo aver sentito la Commissione Consultiva Centrale per le Armi, ha stabilito che fossero di libera vendita bombolette contenenti olio di peperoncino in limitata quantità. Esso ha infatti rilevato che lo OC è una sostanza naturale irritante al pari del pepe o del sugo di limone, le quali irritano solo se usate in modo improprio e la cui destinazione naturale non è quindi l’offesa alla persona; ha poi ritenuto che le bombolette di modesto contenuto “non avessero l’attitudine a recare offesa alla persona ai sensi dell’art. 2 della legge 18 aprile 1975 nr. 110 e s. m.”. (Circolare Ministero dell'Interno 9 gennaio 1998 n. 559/C-50.005-A-77(98) e altre successive).

Stabilito così che le bombolette non sono armi proprie, deve esaminarsi se esse siano strumenti atti ad offendere (armi improprie) e se ne sia vietato il porto senza giustificato motivo.

Stante le conclusioni della Commissione secondo cui queste bombolette non hanno attitudine ad offendere, si può escludere anche che esse rientrino tra gli strumenti atti ad offendere.

Ad ogni modo si rileva come queste bombolette sono mezzo di eccellenza per la difesa dalla aggressione da cani. Quindi il loro porto è senz’altro giustificato dalla stessa funzione dell’oggetto.

Nel caso di specie è pacifico che l’oggetto era di libera vendita (ora si trovano persino nei supermercati) e quindi del tipo autorizzato dal Ministero o analogo (il criterio stabilito dal Ministero non può non valere in via generale, indipendentemente da un riconoscimento ufficiale, non previsto da alcuna legge poiché il citato art. 2 L. 110/1975 concerne solo le armi da sparo).

L’imputato va quindi assolto.

P.Q.M.


Visto l'art. 129 CPP
Dichiara non doversi procedere contro l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la restituzione della bomboletta in sequestro.
Bolzano, 9 settembre 2003

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Nuova classificazione di una bomboletta spray


Il Ministero in data 3 novembre 2008 ha comunicato di aver classificato come non arma uno strumento spray “al capsicum per autodifesa” detto Palm Defender prodotto dalla ditta “A.S.P. – USA” e importato dalla ditta Mad Max Co di Roma.

La classificazione, ad opera della Commissione Armi è avvenuta nella seduta 2-7-2008 “tenuto conto del parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità”.

Trattasi di atto assolutamente illegale sotto vari profili.

Si vedano sul problema degli strumenti al peperoncino anche le pagine di questo sito:

http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/bombolette1.htm

http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/bombolette.htm

http://www.earmi.it/diritto/leggi/circolare%20bombolette.htm


Per un importante aggiornamento sulla questione si veda la Relazione alla EXA del 2009 e la legge di liberalizzazione


Dal complesso della normativa emerge:

- che gli strumenti al capsicum (ma il discorso non cambia per quelli al CN o CS) non sono armi da sparo in quanto non sparano proiettili attraverso una canna; requisito questo specificamente indicato nella Direttiva Europea 2008
e dalla Convenzione ONU sul crimine organizzato


- che pertanto la Commissione non ha alcuna competenza a classificarli, ma che, al massimo può esprimere pareri al Ministero a norma art. 6 u. c. legge 100/1975. In realtà la norma andrebbe correttamente interpretata nel senso che la competenza della Commissione è limitata alle armi da fuoco; basti pensare che nella Commissione non vi è nessuno tecnico che si intenda altro che di armi da fuoco.

- che pertanto la classificazione della Commissione è un atto interno privo di ogni valore giuridico; si spera che il Ministero emetterà un suo autonomo decreto.

- che l’Istituto Superiore di Sanità non ha nessuna competenza a esprimere pareri sulla attitudine ad offendere di un determinato strumento, valutazione che implica anche interpretazione di norme giuridiche e non solo mediche. L’Istituto può dire se una certa sostanza, spruzzata con certe modalità, può o meno provocare lesioni in senso medico, ma di certo non può entrare in merito alla natura giuridica dello strumento che spruzza, alla sua tipologia meccanica e se le lesioni cagionate siano o meno tali in senso giuridico. Ad esempio è arma anche lo strumento che inabilita un avversario senza lederlo. Ma se lo strumento in esame non produce lesioni e non inabilita l’avversario non è uno strumento di difesa, ma uno scherzo di carnevale!

- che gli strumenti di autodifesa per la legge penale non esistono. Se uno strumento lede o incapacità è un’arma; se non fa ciò è un giocattolo, come le softair.

- che anche uno strumento di autodifesa, se esistesse e se fosse idoneo all’uso, sarebbe pur sempre uno strumento atto ad offendere il cui porto sarebbe vietato perché per la legge la difesa personale non è integra il cosiddetto “giustificato motivo”.

- che il provvedimento del Ministero lede la parità di trattamento ed è sfacciatamente a favore di una sola ditta. Il problema non è nuovo perché già nel 1998 il ministero aveva dichiarato innocui uno strumento portachiavi (Keydefender) e una penna spray (Safeguard). Da allora, per 10 anni, nessuna classificazione è stata più accettata e il ministero si è sempre ben guardato dal rivelare quali sono i parametri tecnici al di sotto dei quali uno strumento spray al capsicum non è arma propria. I parametri sono, sul piano internazionale: capacità del contenitore, percentuale di capsicum in soluzione, tipo di getto e distanza di azione, azione singola o ripetuta. Ma se questi parametri non sono mai stati fissati e normati come fa la Commissione a decidere? Con il pendolino o scende lo spirito santo dal cielo? Come fanno gli altri interessati a sapere se il loro prodotto è libero o meno?

- che è evidente la disparità di trattamento creata dal Ministero il quale dichiara ufficialmente che unici prodotti vendibili sono solo i tre da lui autorizzati sebbene nessuna norma preveda tale autorizzazione e sebbene non si sappia per quali motivi quei prodotti sono liberi. È palese che in mancanza di uno straccio di normativa il parere del Ministero potrebbe legittimare chiunque a vendere prodotti eguali, anche se non controllati dal Ministero (fermo restando che per la Giustizia penale il parere o il decreto del Ministero vale quanto il due di briscola perché atto abnorme e contrario alla legge). Ma se non vengono resi noti i motivi per cui tre prodotti sono stati liberalizzati, come fa la concorrenza a beneficiare della liberalizzazione?

È vero che il capsicum è un olio, ma qualcuno potrebbe pensare che unge nei posti sbagliati!

Sul piano penale si deve poi ritenere che chiunque è leggittimato ad invocare la sua buiona fede per l'errore sulla legge penale creato dallo stesso inconsulto modo di procedere della pubblica amministrazione che dichiara dei prodotti innocui senza poi dar modo al cittadino di sapere se ciò che acquista liberamente sia o meno un prodotto consentito dalla legge penale.


(4 dicembre 2008)


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Edoardo Mori Convegno alla Fiera di Brescia (EXA) del 2009
(Estratto)
LE NON ARMI
Airsoft , Paintball, Armi a Salve, Bombolette antiaggressione


… omississ…

Gli spray lacrimogeni
Anche su questa materia Cassazione e Ministero hanno creato una gran confusione.
La Cassazione se ne è uscita con decisioni basate su perizie ciarlatanesche incui si affermava che le bombolette con gas CN o CS contenevano gas bellici e quindi erano da guerra (con lo stesso modo di ragionare le pillolette di nitroglicerina, usata come vasodilatatore, rientrano fra gli esplosivi micidiali) o che le bombolette sono armi da sparo (sic! è facile decidere se non si leggono le norme di legge).
Il Ministero, che poteva chiarire le cose, non ha mai avuto il coraggio o la capacitàdi affrontare il problema, sebbene fosse pressato da molti Corpi di poliziaper una regolamentazione. Solo nel 1998, molto timidamente, sentita la Commissione Consultiva, dichiarava che due oggetti, un portachiavi e una penna, caricati con OC (oleum capsicum, olio di peperoncino) erano privi di attitudine a recare offesa alla persona e quindi di libera vendita. Però si guardava bene dal renderepubblica la scheda tecnica dei due prodotti in modo che tutti, produttori, importatori, cittadini, sapessero come regolarsi, e per anni insisteva nel dire che in Italia solo i due suddetti prodotti erano consentiti! Un monopolio che meglio tutelato non poteva essere.
Nel novembre 2008 ha provveduto a riconoscere un terzo prodotto che (ma che caso!) è l’evoluzione del prodotto classificato come Key Defender nel 1998. Questa volta non ha sentito il parere della Commissione per le Armi, ma quello del Ministero della Sanità. L’oggetto costa il triplo che negli USA; si vede che l’approvazione da parte del Ministero è una procedura molto lunga e costosa.
Anche in questo caso il Ministero non ha ritenuto di rivelare i motivi tecnici per cui il prodotto esaminato è di libera vendita e gli altri no. Per fortuna un rivenditore ha pubblicato in Internet la scheda tecnica e perciò ora sappiamo che il Key Defender contiene (pare) 2,5 grammi di liquido con un contenuto di principio attivo del 10% e una percentuale di capsacinoidi di circa lo 0,2 % corrispondenti a due milioni di unità Scoville Heat, corrispondente alla concentrazione usata dalle
forze di polizia (se il prodotto non fosse diluito arriverebbe a 16 milioni di unità).
Il solvente non è infiammabile e il raggio di azione è al di sotto del metro.
Nulla da dire sull’opportunità di dichiarare l’oggetto specifico non idoneo ad offendere la persona, ma è evidente il modo inconsulto di operare del Ministero.
Nel 1998 chiedono il parere alla Commissione delle armi trascurando del tutto l’aspetto medico e questa volta chiedono il parere dei medici, trascurando del tutto l’aspetto tecnico che è molto rilevante.
L’efficacia lesiva dello strumento, infatti, non è data solo dalla concentrazione di OC, per cui esistono parametri internazionali ormai ben chiariti, ma anche da:


- quantità complessiva di liquido
- possibilità o meno di spruzzi ripetuti
- distanza di proiezione del getto
- quantità di liquido spruzzata e grado di nebulizzazione
- non infiammabilità del solvente.

È di tutta evidenza che un apparecchio non ben costruito e controllato potrebbe lanciare uno spruzzo di liquido e non una tenute nuvoletta, che è cosa ben diversa se lo spruzzo viene lanciato a un metro o a 4 metri, se il solvente è infiammabile, e trasforma l’oggetto in un piccolo lanciafiamme, oppure se è non infiammabile.

Per capire quale immonda e indegna confusione abbia creato il Ministero, basta dare un’occhiata in Internet ove vengono offerti la pubblico come di libera vendita i più disparati prodotti, alcuni dei quali, persino negli Stati Uniti, sono riservati alla polizia! Forse le forze di polizia e le procure delle Repubblica attendono che i reati vengano loro segnalati da Striscia la Notizia!
Il problema è indubbiamente complicato anche dal punto di vista giuridico perché si tratta di oggetti non previsti dal legislatore.
L’art. 704 C.P., che richiama l’art. 585, primo comma C.P. definisce come armi proprie quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona e poi assimila ad esse i gas asfissianti od accecanti. Questi li possiamo escludere tranquillamente perché sono i gas bellici di un tempo e le bombolette non contengono ed emettono alcun gas, ma nebulizzano solo un liquido (aerosol) che non provoca lesioni, ma solo un intenso bruciore e un’infiammazione temporanea della pelle.
Manca perciò la caratteristica tipica dell’arma e cioè l’attitudine a recare offesa alla persona. Solo in caso di confezionamento od uso improprio (spruzzo direttamente in gola) si possono verificare  disturbi alla salute, equiparabili ad una lesione.
Si consideri che in ogni casa vi sono prodotti di uso comune che spruzzati su di una persona producono effetti analoghi o ben più devastanti: una manciata di pepe o di peperoncino in polvere, uno spruzzo di detersivo per forno alla soda caustica, uno spruzzo di liquido stura-lavandino, uno spruzzo di ammoniaca, ecc. ecc.. E questi prodotti sono altrettanto facilmente portabili ed usabili quanto una bomboletta irritante.
Quindi, salvo il caso di confezionamento improprio, non è più sostenibile la tesi della Cassazione (come si è detto inizialmente basata però su bombolette al CN o CS che talvolta mandano la gente all’ospedale, e mai più rivista tenendo conto della diversità dello OC) secondo cui le bombolette allo OC rientrano fra le armi proprie.
Si deve quindi concludere che, non essendo atte ad offendere, non rientrano neppure fra gli strumenti atti ad offendere portabili solo per giustificato motivo.
Per pura completezza ammettiamo (ma non concediamo) che esse possano rientrare fra questi strumenti e vediamo quando ne sia ammesso il porto.
Un tempo si faceva il ragionamento, comune ma semplicistico, che uno strumento atto ad offendere non poteva essere portato per scopo di difesa perché il giustificato motivo era inconciliabile con l’intenzione di usare lo strumento per ledere altri. Il ragionamento ha però ignorato il caso in cui l’oggetto sia usato non per difendersi da persone, ma da animali: in molti paesi essi sono etichettati come spray anti-cani o, persino, anti-orso.
 È quindi facile concludere che una bomboletta che può solo far bruciare la pelle e gli occhi è uno strumento che ha per sua destinazione naturale non l’offesa, ma quella di respingere aggressioni di animali e che può essere perciò giustificatamente portata a tale scopo.
Vediamo una breve rassegna normativa internazionale:

- Australia occidentale libero il porto per difendersi
- Belgio consentito solo a forze di polizia
- Canada vietato per difendersi da persone, ma consentito per difendersi da animali
- Danimarca riservato alla polizia
- Finlandia portabile con licenza, ma concentrazione limitata al 2%
- Germania liberi se etichettati come prodotti per difesa da animali
- India libero
- Inghilterra libero a certe condizioni
- Israele libero sia quello con OC che CS
- Olanda riservato alla polizia
- Polonia libero per i maggiorenni
- Russia libero per maggiorenni
- Slovacchia libero per i maggiorenni
- Spagna libero se con concentrazione fino al 5%
- Sud Africa libero
- Svezia portabile con licenza
- USA - California libero in contenitori fino a 2,5 once (70 gr)
- USA - Massachusetts solo con licenza
- USA - Michigan libero se sotto 2%
- USA - New York libero per i maggiorenni
- USA - Washington libero per maggiorenni
- USA - Wiscosin libero se con concentrazione fino a 10% e contenuto fino a 60 grammi


Come si vede, salvo alcuni Stati in cui hanno ritenuto doverne riservare l’uso alla polizia (ma con ciò riconoscendone l’inidoneità a cagionare lesioni) vi è una concordanza di opinione sul fatto che al di sotto di certe concentrazioni e quantitativi il prodotto è sgradevole, ma innocuo e liberamente utilizzabile.
Si può quindi concludere:

- le bombolette con OC sono liberamente vendibili in quanto non sono armi proprie.
- le bombolette non sono idonee ad offendere se il contenuto di liquido è limitato,se la concentrazione di sostanza attiva non supera il 10% (ma si potrebbe ridurre senza problemi), se la sostanza viene nebulizzata e non spruzzata.
- anche se si volessero considerare strumenti atti ad offendere, essi sono portabili per difendersi da animali.
- è comunque necessario che il Ministero si svegli con una modestissima regolamentazione, operabile anche mediante una circolare, in cui stabilisca i parametri per gli spray di libero uso e per quelli destinati invece alla forza pubblica, come previsto del resto dall’art. 28 TULPS.

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DECRETO 12 maggio 2011 n.10 - Regolamento concernente la de definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (G.U. 8 luglio 2011 n. 157).


Art. 1.
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
e) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Di seguito le circolari di rifermento:
1) http://img.poliziadistato.it/docs/provv_MI_key_defender.pdf;
2) http://img.poliziadistato.it/docs/provv_MI_Palm_Defender.pdf