Ad
un dipendente inserito in organizzazione del lavoro per turni compete
la relativa indennità, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del CCNL del
14.9.2000 per un periodo in cui lo stesso è impegnato in un corso di
aggiornamento professionale?
In
presenza di una organizzazione del lavoro per turni (presenti tutti i
requisiti espressamente stabiliti a tal fine dall’art. 22 del CCNL del
14.9.2000), la relativa indennità può essere erogata al personale
interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione
lavorativa nell’ambito del turno di assegnazione.
Infatti,
l’art. 22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000 chiaramente dispone che:
“L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di
effettiva prestazione di servizio in turno”.
Proprio
la precisa formulazione della clausola contrattuale, non consente
l’erogazione della stessa in tutti i casi in cui sia mancata la
effettiva prestazione di servizio in turno; quindi, non solo nelle
ipotesi di assenza dal servizio (qualunque sia la causa dell’assenza:
ferie, malattia, ecc.), ma anche in quelle particolari fattispecie nella
quale, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato
comunque non rende la propria prestazione nell’ambito
dell’organizzazione del turno, come nel caso in cui lo stesso partecipa
ad un corso di formazione.
Può
un ente disporre direttamente ed autonomamente la riduzione a 35 ore
settimanali dell’orario di lavoro del personale in turno, ai sensi
dell’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, per il solo fatto che si è in
presenza di un’organizzazione del lavoro per turni? Vi sono condizioni o
particolari modalità per tale riduzione?
Su tale particolare problematica si ritiene utile specificare quanto segue:
1.
l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 non riconosce direttamente alcun
diritto alla riduzione dell’orario di lavoro al personale che svolge la
propria attività lavorativa sulla base di una organizzazione del lavoro
per turni o sulla base di una programmazione plurisettimanale;
2.
in altri termini la sussistenza di un orario di lavoro articolato in più
turni, in base alla disciplina dell’art. 22, del CCNL del 14.9.2000, o
anche secondo una programmazione plurisettimanale in base alla
disciplina dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c) del medesimo CCNL del
14.9.2000, per alcune categorie di personale, non costituisce da solo
sufficiente presupposto per l’applicazione della riduzione dell’orario
di lavoro ordinario a trentacinque ore, medie settimanali, ivi previste;
3.
spetta al contratto decentrato il compito di dare eventuale attuazione
alla disciplina contenuta nell’art. 22, comma 1 del CCNL del 1.4.1999,
anche alla luce delle condizioni organizzative e di spesa;
4.
infatti, per espressa previsione dell’art. 22, del CCNL dell’1.4.1999,
la riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro è praticabile solo se è
anche possibile dimostrare e certificare, in sede di contrattazione
decentrata integrativa, che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione
stessa possono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del
lavoro straordinario o con stabili modifiche degli assetti
organizzativi;
5.
la locuzione “fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali” è da
intendersi nel senso che le 35 ore settimanali sono previste come limite
orario medio, pertanto l’orario di lavoro potrebbe essere ridotto anche
in misura superiore alle trentacinque ore per alcune settimane e
continuare ad essere fissato in trentasei ore o anche in misura
superiore in altre;
6. la
locuzione “proporzionali riduzioni del lavoro straordinario”, ad avviso
della scrivente Agenzia, deve intendersi come riduzione della spesa
destinata a finanziare il lavoro straordinario; altrimenti, non vi
sarebbero effettivi risparmi e, quindi, risorse da destinare alla
copertura della maggiore spesa derivante dalla riduzione dell’orario di
lavoro;
7.
per “stabili modifiche degli assetti organizzativi” devono intendersi
tutti quei mutamenti dell’attuale organizzazione del lavoro negli uffici
dell’ente, di carattere permanente, la cui adozione potrebbe consentire
all’ente di conseguire comunque “economie” di gestione, utilizzabili,
proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche
solo in quota (vi è, infatti, anche l’intervento sulla spesa per il
lavoro straordinario), della riduzione dell’orario di lavoro. Non si
nasconde che, date le specifiche, e soprattutto rigide, caratteristiche
dell’organizzazione del lavoro per turni, ad avviso della scrivente
Agenzia, ben difficilmente si ritiene possibile l’introduzione nella
stessa di modificazioni stabili ed effettivamente idonee a consentire
risparmi di gestione, suscettibili di essere destinati al finanziamento
della riduzione dell’orario di lavoro del personale turnista. In ogni
caso deve escludersi ogni possibilità di porre oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dell’ente.
Alla luce
di quanto sopra detto si esclude che, a prescindere dall’intervento
della contrattazione integrativa, la riduzione possa essere disposta
autonomamente dall’ente, attraverso l’adozione di un proprio regolamento
comunque di autonome decisioni dei singoli dirigenti o responsabili dei
servizi, anche alla luce dei costi connessi ed alla necessità di
procedere alla relativa copertura, non potendosi in alcun modo ritenere
possibile che, per effetto di una clausola del CCNL, essi siano posti
direttamente a carico del bilancio dell’ente.