Continua la "bagarre" della Cassazione a proposito dell'uso dell'autovelox (vedi precedente post)
Qusta volta, sotto accusa è l'uso dell'autovelox nelle strade secondarie.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 15.11.2011 n° 23882
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di omissis il 7 febbraio 2007 annullava il verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 C.d.S., a carico di V.V., relativo a infrazione stradale rilevata il 19 luglio 2006 con apparecchiatura elettronica. L'appello proposto dal comune di omissis veniva rigettato dal Tribunale di omissis con sentenza 23 luglio 2008. Il tribunale affermava che infondatamente il comune sosteneva che ai fini della omessa contestazione dell'infrazione erano irrilevanti le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, non potendo essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione una strada extraurbana secondaria quale quella percorsa dal V.. Riteneva inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale dell'opponente, che il provvedimento sanzionatorio fosse viziato, perchè la omissis, assoggettata a diversa denominazione omissis, non era stata inclusa, con opportune modifiche o integrazioni, nell'elenco di strade già individuate dal decreto prefettizio n. 46/027/PAT prot del 5 febbraio 2003. Il Comune di omissis ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 ottobre 2009. L'opponente è rimasto intimato. E' stata disposta la redazione di sentenza in forma semplificata. Il ricorso espone due motivi: con il primo il Comune lamenta violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. F, e sostiene che l'uso dei meccanismi di rilevazione a distanza a distanza della velocità rende legittimo l'accertamento. Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, della L. n. 121 del 2002, art. 4, della L. n. 2248, art. 5, all. E del 1865, relativo alla pretesa disapplicazione del decreto prefettizio. Questo secondo motivo si conclude con il seguente quesito: "quali sono i limiti entro i quali è consentito al giudice ordinario disapplicare un atto amministrativo?" Il quesito viene posto specificando, al termine del motivo, che la censura va nel senso dell'integrale riforma della sentenza, avendo il giudice ordinario inteso disapplicare l'atto amministrativo sotto il profilo del merito e non della legittimità, violando i limiti di cui alla L. n. 2248 all. E del 1865, art. 5. Conviene soffermarsi inizialmente su questo motivo, potendosi immediatamente rilevare che esso è inammissibile a causa della erronea formulazione del quesito di diritto. Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09). Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto prescinda del tutto dalla fattispecie concreta rilevante nella controversia, sì da non porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris" (SU 7433/09). Nel caso di specie manca ogni riferimento alla fattispecie, nè è possibile comprendere come il quesito possa assumere rilevanza ai fini della decisione e chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (SU 7197/09). L'inammissibilità del secondo motivo comporta l'inammissibilità del ricorso. Va infatti osservato che la decisione del tribunale si fonda su doppia articolazione della ratio decidendi, costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell'elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada de qua, non avente le caratteristiche per essere considerata strada urbana di scorrimento.In tal modo la decisione del tribunale, che rilevava peraltro una illegittima determinazione dell'elenco stradale, in quanto non conforme alle previsioni normative relative alle strade assoggettate controlli elettronici, resta intangibile. Questa ratio della sentenza, non idoneamente criticata, è infatti sufficiente a reggere la decisione. Va aggiunto, a corollario, che la stessa proposizione di questo secondo motivo rende ragione (per la sostanziale inconciliabilità delle due censure) della palese infondatezza del primo motivo, ove esaminabile, se interpretato nel senso che mirava ad affermare, in ogni caso, la validità del rilevamento a distanza nel quale venga omessa la contestazione immediata e dunque la superfluità della classificazione delle strade a questo fine. Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni. La sentenza del tribunale di omissis, che a pag. 4 della sentenza ha espresso sostanzialmente questi concetti, va dunque confermata. In mancanza di costituzione dell'intimato, non v'è luogo per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.