lunedì 6 febbraio 2012

Guidare con la patente sospesa non è reato

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 01.12.2011 n° 44647

Ritenuto in fatto
1.Il tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto C. C. S. responsabile del reato di cui all’articolo 116, comma 13, del codice della strada perché si poneva alla guida di una autovettura sprovvisto di patente, mai conseguita. Fatto accertato in Busto Arsizio Il 18.9.2009.
2. Nei confronti di questa sentenza ha presentato appello l’imputato che evidenzia come il giudice non abbia tenuto conto che l’imputato circolava non già senza patente per non averla mai conseguita, ma a seguito di una sospensione della stessa a tempo indeterminato, ipotesi che è regolata dall’articolo 218 del codice della strada.
Considerato in diritto
1.Il ricorso merita accoglimento.
1.1 Nel codice della strada sono previste due ipotesi di sospensione della patente disciplinate all’art. 129; nel primo caso la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento d’interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. Nel secondo, la sospensione è a tempo indeterminato e si applica qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119; in tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero del prescritti requisiti psichici e fisici.
1.2 Le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste dall’art. 218, co.6, dello stesso codice, che originariamente configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è stato depenalizzato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
1.3 Tale disposizione in realtà è dettata con specifico riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per il caso della sospensione a tempo indeterminato non è prevista una apposita disciplina. Essa tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo Indeterminato. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (sez. IVI0.11.1998 n.11598; sez. IV 4.3.1997 n. 2207) è logico ritenere che tale ultima ipotesi sia da regolare quanto meno come il caso, ontologicamente meno grave, di guida con patente sospesa ad tempus. Una diversa soluzione comporterebbe l’omologazione della guida con patente sospesa a tempo indeterminato con la fattispecie di guida senza patente, equiparandosi, così, tale sospensione a una ipotesi di inefficacia dell’autorizzazione amministrativa da considerare, pertanto, tamquam non esset. Poiché, d’altra parte, non sarebbe corretto ritenere che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato non possa essere assoggetta a sanzione, non resta che accumunare, in via estensiva, ma pur sempre più favorevole per il contravventore (rispetto alla fattispecie di guida senza patente), le due ipotesi di sospensione nella fattispecie punitiva di cui al comma 6 dell’art. 218.
2. Il fatto contestato all’imputato è dunque punito in via amministrativa e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Deve altresì disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Varese per quanto di competenza.
                                                                         P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Prefetto di Varese per quanto di competenza.
Depositata in Cancelleria il 01.12.2011