Cassazione penale , sez. IV, sentenza 01.12.2011 n° 44647
Ritenuto in fatto
1.Il tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto C. C. S. responsabile del reato di cui all’articolo 116, comma 13, del codice della strada perché
si poneva alla guida di una autovettura sprovvisto di patente, mai
conseguita. Fatto accertato in Busto Arsizio Il 18.9.2009.
2. Nei confronti di questa sentenza ha presentato appello l’imputato che
evidenzia come il giudice non abbia tenuto conto che l’imputato
circolava non già senza patente per non averla mai conseguita, ma a
seguito di una sospensione della stessa a tempo indeterminato, ipotesi
che è regolata dall’articolo 218 del codice della strada.
Considerato in diritto
1.Il ricorso merita accoglimento.
1.1 Nel codice della strada sono previste due ipotesi di sospensione
della patente disciplinate all’art. 129; nel primo caso la patente di
guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento
d’interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa
accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle
norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il
periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. Nel secondo, la
sospensione è a tempo indeterminato e si applica qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione
disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei
requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119; in tal caso la patente è
sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della
Commissione medica locale attestante il recupero del prescritti
requisiti psichici e fisici.
1.2 Le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste
dall’art. 218, co.6, dello stesso codice, che originariamente
configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è
stato depenalizzato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
1.3 Tale disposizione in realtà è dettata con specifico riguardo alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo determinato, mentre per il caso della sospensione a
tempo indeterminato non è prevista una apposita disciplina. Essa
tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della
patente a tempo Indeterminato. Infatti, come questa Corte ha già avuto
modo di osservare (sez. IVI0.11.1998 n.11598; sez. IV 4.3.1997 n. 2207) è
logico ritenere che tale ultima ipotesi sia da regolare quanto meno
come il caso, ontologicamente meno grave, di guida con patente sospesa
ad tempus. Una diversa soluzione comporterebbe l’omologazione della
guida con patente sospesa a tempo indeterminato con la fattispecie di
guida senza patente, equiparandosi, così, tale sospensione a una ipotesi
di inefficacia dell’autorizzazione amministrativa da considerare,
pertanto, tamquam non esset. Poiché, d’altra parte, non sarebbe corretto
ritenere che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato non
possa essere assoggetta a sanzione, non resta che accumunare, in via
estensiva, ma pur sempre più favorevole per il contravventore (rispetto
alla fattispecie di guida senza patente), le due ipotesi di sospensione
nella fattispecie punitiva di cui al comma 6 dell’art. 218.
2. Il fatto contestato all’imputato è dunque punito in via
amministrativa e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Deve altresì disporsi la trasmissione di copia della presente
sentenza al Prefetto di Varese per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente
sentenza venga trasmessa al Prefetto di Varese per quanto di competenza.
Depositata in Cancelleria il 01.12.2011