domenica 5 febbraio 2012

Quando anche la coerenza si va a far friggere

 Risarcimento diretto o "in forma equivalente" e risarcimento in forma specifica.
Nemmeno il nostro premier Mario Monti ha dimostrato di esser coerente ma forse anche per lui, di questi tempi,  vale l'aforisma: “U muortu 'nsigna a ciangiri” = “Il morto insegna a piangere”, per significare che l'esperienza è stata una grande maestra di vita? Mah...Bisognerebbe chiedere a Lui.
Certo è,  che quando lo stesso era commissario europeo, ha dato il proprio nome ad una direttiva a tutela del consumatore, che prevedeva libertà di scelta proprio in materia di autoriparazione.
Nel  DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 invece, all'art. 29 viene previsto,  nel caso di danni materiali,  il risarcimento diretto o "in forma equivalente" e risarcimento in forma specifica.
Nel primo caso  l’assicurazione ridurrà del 30% l'importo dell’assegno nel secondo l'assicurazione provvede alla sistemazione del veicolo danneggiato rilasciando al suo assicurato una garanzia di due anni sulla riparazione eseguita. E' chiaro, quindi, che nel risarcimento in forma specifica le assicurazioni si rivolgeranno ad   officine di propria fiducia  che ridurranno notevolmente i costi a discapito forse della qualità e della professionalità....
Di notevole importanza, è anche il terzo comma dell'art. 32 che parla della liquidazione dei danni e che riporto sotto:
 
Art. 29   
Efficienza produttiva del  risarcimento  diretto  e  risarcimento  in
                           forma specifica 
 
  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi. 
  2. In alternativa ai  risarcimenti  per  equivalente,  e'  facolta'
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento  e'  accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non  inferiore  ai
due anni per tutte le  parti  non  soggette  a  usura  ordinaria,  il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento. 
  
 Art. 32 
Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,
                       liquidazione dei danni  
 ..............
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo
le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della
denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143 (CID Edit.)
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata
offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i
motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le
cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte
dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate
le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano
state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini
dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni
sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non
procedere alla riparazione»; 
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: 
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'
decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in
relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in
merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di
cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e`
prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive. 
    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi». 
  MODULO CID EDITABILE