domenica 5 febbraio 2012

Ordinanze contingibili e urgenti

N. 03287/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2007, proposto da:
- Monteggia S.a.s. di Monteggia R. & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Attilio Fontana, ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria n. 23, presso lo studio dell’Avv. Paola Balzarini;
contro
- il Comune di Angera, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
- Dal Bello Giorgio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 45 del 12 aprile 2007 emessa dal Sindaco di Angera, emanata ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000, avente ad oggetto misure di contenimento del disturbo causato dall’attività denominata Flamingo Bar, notificata in data 17 aprile 2007;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 1094/2007 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’8 novembre 2011, il procuratore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato in data 20 giugno 2007 e depositato il 29 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 45 del 12 aprile 2007 emessa dal Sindaco di Angera, emanata ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000, avente ad oggetto misure di contenimento del disturbo causato dall’attività denominata Flamingo Bar.
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e di eccesso di potere per difetto dei presupposti.
L’ordinanza, certamente di natura contingibile e urgente, difetterebbe dei presupposti sia di fatto che di diritto per la sua emanazione, non rinvenendosi alcuna emergenza sanitaria cui far fronte.
Ulteriori doglianze si riferiscono alla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 e all’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Precedentemente all’adozione dell’ordinanza impugnata non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento, che anche in casi simili a quello oggetto dell’odierno contenzioso dovrebbe essere comunque adottato, non versandosi in una situazione di urgenza così conclamata da dover prescindere da tale adempimento, ma trattandosi di questione che si sarebbe protratta da almeno sei anni. Nemmeno vi sarebbe un elevato numero di destinatari, come parrebbe dal richiamo inserito nell’atto all’art. 8, terzo comma, della legge n. 241 del 1990.
Vengono altresì dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto in assoluta carenza dei presupposti, non essendo stata effettuata alcuna indagine per verificare l’effettività dell’inquinamento acustico, fondandosi invece soltanto su alcune denunce di non meglio precisati vicini; ciò avrebbe determinato anche una carenza motivazionale, non essendo possibile percepire l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’emanazione del provvedimento impugnato.
Infine viene dedotto l’eccesso di potere per abnormità del provvedimento e difetto di proporzionalità.
Il livello di rumorosità, rilevato in sede di sopralluogo, avrebbe evidenziato la conformità dello stesso alla legge, attestandosi al di sotto dei limiti massimi individuati dalla normativa nazionale, non potendosi applicare differenti parametri in mancanza di un piano di zonizzazione acustica del Comune.
Con ordinanza n. 1094/2007 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, su richiesta del procuratore della ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la prima censura si assume l’illegittimità dell’ordinanza impugnata in quanto la stessa, certamente di natura contingibile e urgente, difetterebbe dei presupposti, sia di fatto che di diritto, per la sua emanazione, non rinvenendosi alcuna emergenza sanitaria cui far fronte, come dimostrato anche dalla sostanziale carenza di motivazione posta a supporto della medesima.
2.1. La doglianza è fondata.
Secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa anche da questa Sezione, “il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato” (Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010, n. 868; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 maggio 2011, n. 1290).
Nel caso oggetto del presente contenzioso, il provvedimento impugnato si limita a richiamare delle segnalazioni non meglio precisate che avrebbero denunciato il disturbo della quiete pubblica, in ragione del superamento di un non specificato livello di rumorosità. In tale situazione appare evidente la mancanza dei fondamenti minimi per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, non sussistendo né i presupposti di fatto, ovvero un’emergenza da fronteggiare con celerità, né quelli di diritto, ossia un’adeguata istruttoria che desse conto delle ragioni di un intervento così invasivo della sfera giuridica dei destinatari dello stesso.
2.2. In conclusione, la fondatezza della suesposta censura determina, previo assorbimento delle restanti doglianze, l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
3. Anche in ragione dell’esito della fase cautelare, le spese possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Referendario, Estensore






L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)