La Legge n. 148/2011
(patto di stabilità), ha apportato, con l'art.25 comma 3, importanti
modifiche alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, riguardante le notificazioni di atti civili,amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati, introducendo l'istituto della: "Notifica a mezzo PEC"
Riporto la normativa coordinata con la nuova legge (parte evidenziata):
Legge 21 gennaio 1994, n. 53
( modificata dalla Legge n. 148/2011 )
Articolo 1
1. L'avvocato o il
procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83
del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio
dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della
presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo
le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
Articolo 2
1. Per la notificazione
di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli
per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese,
conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la
notifica a mezzo posta.
Articolo 3
1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:
a) scrivere la relazione
di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo
menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare
all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare;
l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione,
inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui
all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le
indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del
destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne
la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del
registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il
domicilio del notificante;
c) presentare
contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni
richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con
l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni
di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del
deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento
deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per
le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve
indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso.
3. Per il
perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal
presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e
seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis.
La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata
solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il
notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del
codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella
relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui
all'articolo 8.
Articolo 4
1 L'avvocato o il
procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale, direttamente «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»
mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario,
nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale,
che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
2. La
notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel
domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti
nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono
essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui
albo entrambi sono iscritti.
Articolo 5
1. Nella notificazione di cui all'articolo 4
l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha
comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario,
l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine
in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero
al servizio del destinatario.
3. Nei casi previsti dal comma 2
l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro
cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla
quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona
diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i
documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della
qualità rivestita dal consegnatario.
Articolo 6
1. L'avvocato o il
procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le
annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad
ogni effetto.
2. Il compimento di
irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla
presente legge costituisce grave illecito disciplinare,
indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
Articolo 7
1. L'avvocato o il
procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla
presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio
dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere
concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non
abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato
la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o
altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di
irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente
dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il
consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente
inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla
presente legge.
2. Il provvedimento di
rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il
professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel
termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è
immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale
impugnazione.
3. In caso di revoca
dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al
consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale
vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento
del medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.
Articolo 8
1. L'avvocato o il
procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla
presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui
modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito
il parere del Consiglio nazionale forense.
2. La validità del
registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e
vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio
dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere
all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. Ogni notificazione
eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante,
giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali
annotazioni previste dagli articoli precedenti.
4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer (1).
(1) Con D.M. 27 maggio
1994 (G.U. 7.6.1994 n. 131) è stata disposta la istituzione del
registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per
notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.
Articolo 9
1. Nei casi in cui il
cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento
dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione,
ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e
dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di
coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede,
contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato
presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Articolo 10
1. Agli atti notificati
ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o
del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e
importo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. D.M. 27
maggio 1994 (G.U. 7.6.1994 n. 131) .
2. Per le violazioni
della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto
applicabili.
Articolo 11
1. Le notificazioni di
cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio,
se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono
osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque,
se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia
dell'atto o sulla data della notifica.
Articolo 12
1. I decreti del
Ministro della giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati
entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della presente legge.
Articolo 13
1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.