Con sentenza depositata il 16 febbraio 2012, il TAR Campania, ha accolto il ricorso da parte di una caffetteria ed annullato l'Ordinanza con la quale il Comune di Orta di Atella aveva disposto la chiusura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande per violazione dell’art.24 DPR n.380/01 (mancanza del certificato di agibilità).
Tale motivazione, ad avviso del Collegio, non è idonea a supportare
l’impugnato provvedimento di chiusura, né sotto il profilo della carenza
del certificato di agibilità né sotto quello relativo alla contestata
sussistenza di idoneo titolo abilitativo.
Leggi la sentenza sotto
N. 00189/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05565/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5565 del 2010, proposto da:
Caffetteria No Stop, in persona del L.R. Veronica Cicatiello, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Fiorentino, con domicilio eletto presso la predetta in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 402;
Caffetteria No Stop, in persona del L.R. Veronica Cicatiello, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Fiorentino, con domicilio eletto presso la predetta in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 402;
contro
Comune
di Orta di Atella in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dall'avv. Paola Tamborino, con domicilio eletto unitamente alla predetta
in Napoli, Segreteria Tar Napoli;
per l'annullamento
dell'ordinanza
n. 50 del 29/09/2010 emessa dal Caposettore del Settore Attività
Produttive e Sportello Unico del Comune di Orta di Atella, con cui si
ordina la chiusura ad horas dell'esercizio pubblico di somministrazione
di alimenti e bevande denominato "Caffetteria No Stop", sito in Orta di
Atella alla via M. Troisi n. 7; di ogni altro atto presupposto, connesso
o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orta di Atella in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Ines Simona
Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con
il presente ricorso la Società ricorrente, in persona del legale
rappresentante p.t., ha impugnato- deducendone l’illegittimità sotto
vari profili- la determinazione n. 50 del 29/09/2010 emessa dal
Dirigente del Settore Attività Produttive e Sportello Unico, con cui
veniva disposta la chiusura ad horas dell'esercizio pubblico di
somministrazione di alimenti e bevande denominato "Caffetteria No Stop",
sito in Orta di Atella alla via M. Troisi n. 7.
L’amministrazione
si è costituita in giudizio per avversare il ricorso e, nella pubblica
udienza del 6.10.2011, viste le memorie depositate dalle parti, la causa
è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con
l’impugnata ordinanza n. 50 del 29/09/2010 il Comune di Orta di Atella
ha disposto la chiusura ad horas dell'esercizio pubblico di
somministrazione di alimenti e bevande denominato "Caffetteria No Stop",
sito in Orta di Atella.
Le motivazioni addotte a
giustificazione del provvedimento impugnato risiedono nella asserita
violazione dell’art.24 DPR n.380/01 nonché nel contestato svolgimento di
attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo
abilitativo poiché “a seguito della richiesta per l’autorizzazione di
alimenti e bevande di tipo B n.8079 del 26.04.2010 è stata inoltrata, in
data 5.5.2010 all’ASL CE, per gli adempimenti di competenza,
comunicazione di denuncia attività ai sensi dell’art.6 del regolamento
CE n.852/2004 e nella stessa data la medesima denuncia con prot.8813 è
stata inviata al responsabile UOPC del Comune di Orta di Atella” ma “a
tutt’oggi non è stato ricevuto alcun riscontro né dall’ASL né dall’UOPC
mentre sono in corso accertamenti sul possesso dei requisiti morali”.
Tale
motivazione, ad avviso del Collegio, non è idonea a supportare
l’impugnato provvedimento di chiusura, né sotto il profilo della carenza
del certificato di agibilità né sotto quello relativo alla contestata
sussistenza di idoneo titolo abilitativo.
Quanto
al primo aspetto, relativo alla mancanza del certificato di cui
all’art.24 del DPR n.380/01 - la cui funzione è quella di comprovare la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati - la
Sezione ha già avuto modo di chiarire che, prima di disporre la chiusura
dei locali commerciali, il Comune deve completare speditamente la
procedura intesa al rilascio del certificato di agibilità e, solo ove
l’esito favorevole di questo si sia rivelato impossibile, può e deve
disporre la cessazione dell’attività. Ciò, non già per la ragione
formale della mancanza del certificato, bensì per quella sostanziale
dell'impossibilità di conseguirlo per la carenza dei presupposti
oggettivi (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 275).
Orbene,
nel caso in esame, lo stesso Comune di Orta di Atella ha dato atto,
nella motivazione del provvedimento, che la società proprietaria
dell’immobile (DO.RA costruzioni) aveva richiesto il prescritto
certificato, ma che il procedimento era stato sospeso “per integrazione
documentale richiesta e non pervenuta”, senza che sia dato evincere se
si trattava di documentazione inerente a requisiti essenziali né che
sussistano circostanze ostative dirimenti al rilascio.
Del
resto, limitatamente al possesso delle prescritte condizioni di
salubrità, oltre al parere reso dalla ASL in via preliminare al permesso
di costruire n.173 del 20.10.2005 e alla D.I.A differita presentata
alla ASL in data 26.04.2010 per lo svolgimento di attività di
somministrazione di alimenti e bevande, senza che sia mai stata
contestata la mancanza sostanziale dei prescritti requisiti di igiene e
salubrità, non può non evidenziarsi che anche all’atto del controllo
effettato dai N.A.S in data 28.04.2010 si accertava che “le condizioni
igienico-saniarie sono nella norma e gli alimenti in buono stato”.
Per
quanto invece attiene al secondo aspetto, va evidenziato che la
motivazione dell’impugnato provvedimento di chiusura non ha fatto
esplicito riferimento alla mancanza di un idoneo titolo abilitativo in
capo alla ricorrente ma piuttosto - a fronte dei dubbi sollevati con
nota prot.32/22 del 15.09.2010 dal Comando Carabinieri del Nucleo tutela
salute, che invitata il Comune a verificare la compatibilità della
“comunicazione di inizio vicinato” presentata dalla sig,ra Veronica
Cicatiello anche con riferimento ai locali ubicati al primo piano di via
Massimo Troisi n.5 e, quindi, la titolarità/possesso o meno della
licenza della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande- si è
limitata a dare atto del “mancato riscontro”, da parte dell ASL e del
responsabile UOPC, alle comunicazioni di inizio attività presentate
dalla ricorrente.
E difatti, due giorni prima del
sopralluogo dei NAS., in data 26.04.2010, la Sig.ra Cicatiello aveva
presentato al Comune di Orta di Atella “comunicazione di esercizio al
dettaglio di vicinato per attività di somministrazione bar e coloniali”,
e contestuale DIA sanitaria ai sensi dell’Art.6 del RE CE n.852/2004.
Tale comunicazione, più specificatamente, veniva compilata dalla
predetta utilizzando un fac-simile predisposto dalla stessa
amministrazione , contenente esplicito riferimento all’art.7 del
D.ls.n.114/98 che, come è noto, prevede che “L'apertura, il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) , di un esercizio di vicinato
sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio
e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione”.
Il Comune tuttavia, non ha mai
contestato alla ricorrente che tale modulo si riferiva, in via generale,
alla disciplina generale del commercio di cui al d.lg. 114/1998 ma non
anche al settore specifico della somministrazione di alimenti e bevande
il quale, come è noto, trovava la propria regolamentazione nella legge
n.287 del 25 agosto 1991, il cui art. 3 prevedeva che “L'apertura e il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del
comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio”.
A
differenza, infatti, delle fattispecie regolate dal D.lgs.n.114/98 -
per le quali era sufficiente la mera D.I.A.- per il settore specifico
della somministrazione di alimenti e bevande il legislatore richiedeva
il previo rilascio di provvedimento autorizzatorio da parte del Comune
competente, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria,
nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
Nel
caso in esame, però, non può non evidenziarsi che tanto al momento
della comunicazione di vicinato presentata dalla ricorrente (26.04.2010)
quanto al momento dell’emanazione del provvedimento di chiusura
dell’esercizio (29.09.2010), tale disciplina era stata già profondamente
modificata dall' articolo 64 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 che, nell’
abrogare gli artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’ art. 4, comma 1, e
l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ha profondamente
modificato la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande
(che, peraltro, continua ad essere ben distinta da quella degli
esercizio di vicinato, disciplinata dal successivo art.65).
L’art.64 ha, infatti, previsto che:
“1.
L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui
alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per territorio.
Il
trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della
titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a
dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico
per le attività produttive del comune competente per territorio, ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. È
subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti
elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.
235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo
del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da
sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle
aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia
l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio
adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.
Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e
indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di
nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti
risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano
impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza
incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in
particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei
residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In
ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone
di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati
criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di
mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di
altri esercizi di somministrazione.
4. Il
trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di
somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato
all'effettivo trasferimentodell'attività e al possesso dei requisiti
prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio
dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla
sorvegli abilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche
in caso di ampliamento della superficie.
6.
L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:
"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b)
negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività
congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense
aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a
carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g)
nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti
militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.".
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c)
qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri
stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può
essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a
ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d)nel
caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro
centottantagiorni.
9. Il
comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è
sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività,
ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di
divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia
ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.".
10.
L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo
7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati”.
Ciò
significa che, dall’entrata in vigore del citato art.64, occorreva
distinguere le ipotesi in cui lo svolgimento di attività di
somministrazione di alimenti e bevande doveva ancora ritenersi
subordinato al previo rilascio di autorizzazione (“apertura degli
esercizi”) da quelle per cui, invece, era sufficiente la comunicazione
dell’inizio dell’attività (“trasferimento della gestione o della
titolarità di un esercizio nonché di somministrazione di alimenti e
bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287”).
Ne
consegue che, a fronte della “comunicazione di vicinato” presentata
dalla ricorrente in data 26.04.2010, prot.8079, il Comune di Orta di
Atella avrebbe dovuto esercitare i poteri di cui all’art.19 comma 2
della Legge n.241/90 al fine di contestare, a prescindere dal modulo
utilizzato, l’inidoneità del titolo.
In
mancanza di tale contestazione, quindi, non può reputarsi condizione
legittimante la chiusura dell’esercizio “il mancato riscontro della ASL o
del responsabile UOPC”, con riferimento rispettivamente alla DIA
sanitaria e alla comunicazione di inizio attività presentate.
Ed
invero, l’art.85 del medesimo DLT 26/03/2010 n. 59, vigente al momento
dell’emanazione dell’ordinanza, nel sostituire il comma 2 dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedeva che:
“
L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio
dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione
competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad
oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente
previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della
dichiarazione all’amministrazione competente.”.
Né,
del resto, la motivazione del provvedimento impugnato ha fatto alcun
riferimento alla precedente ordinanza di chiusura n.1 del 14.01.2010, la
cui inottemperanza avrebbe giustificato la chiusura dell’esercizio ai
sensi della terza parte del comma 9 dell’art.64 citato.
Per
completezza, va poi evidenziato come, in virtù degli ulteriori
interventi del legislatore in materia, l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, quando non sussistano le condizioni di cui al comma
3 del citato art.64, deve ritenersi oggi in ogni caso assentibile in
virtù di mera segnalazione dell’interessato di inizio di attività
(c.d.SCIA).
Ed invero,
l’art.19 della legge n.241/90, nel testo modificato dall'articolo 5,
comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, prevede
che:
Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da
atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una
segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze,
ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa
per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di
conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo;
tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni
e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione”.
Tale norma dispone poi, ai successivi commi, che:
“3.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 , puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al
primo periodo .
4.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo
periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita'
dei privati alla normativa vigente “.
Ne
deriva che, alla data odierna, il legislatore ha inteso generalizzare
la liberalizzazione delle attività commerciali – sulla scia di quanto,
in parte, già effettuato con il cd.”Decreto Bersani”- uniformando la
disciplina abilitativa allo svolgimento di attività di somministrazione
di alimenti e bevande a quelle delle ulteriori attività commerciali e
prevedendo, in tali casi, la formazione del titolo per silenzio-assenso,
ad eccezione delle ipotesi in cui siano previsti limiti, contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, fatto salvo naturalmente l’esercizio dei
poteri inibitori o di autotutela previsti dalla norma medesima.
In
conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere
accolto e, conseguentemente, va annullato il provvedimento in epigrafe.
In
relazione alla novità della disciplina normativa applicabile,
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2012
IL SEGRETARIO