Episodi come quelli di cui sopra nella foto non dovrebbero vedersi più.Finalmente, infatti, è stata approvata definitivamente, il 25 gennaio u.s., la proposta di legge di cui sotto:
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PROPOSTA DI LEGGE N.3901
ART. 1.
ART. 1.
1. All’articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « , nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi » sono soppresse.
Legislatura XVI
Proposta emendativa 1.100. in IX Commissione in sede legislativa riferita al C. 3901
Proposta emendativa 1.100. in IX Commissione in sede legislativa riferita al C. 3901
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012
1.100.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: «Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608».
-------------------------------------------- 1-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: «Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608».
Pertanto, si rimane solo in attesa della pubblicazione in G.U. per l'entrata in vigore.