lunedì 9 gennaio 2012

Controlli commerciali ed annonari:Tutto come prima, o quasi.

Riprendo  il precedente post con il quale venivano poste delle limitazioni ai controlli commerciali.

La nuova Finanziaria, infatti,  approvata con  il D.L. n. 70/2011 e convertito con modifiche nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva pensato bene, all'art. 7 , di disciplinare i controlli nelle attività commerciali.
La cosa veramente sconcertante era che i controlli potevano avvenire con cadenza semestrale e che
gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori,   costituivano, per i dipendenti pubblici che li avevano adottati, illecito  disciplinare


Con l'uscita  del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,:
  •  sono apportate  modifiche  al comma 1, la lettera a)
  • al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
Il risultato finale  è  chè è stato effettuato un reset,  per cui i controlli rimangono come prima o quasi. 
In parole povere, hanno recuperato allo strafalcione precedente.

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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201(stralcio)
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251 testo in vigore dal: 6-12-2011
  
Art. 11
Emersione di base imponibile
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7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di  coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;"

b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
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