Cassazione Civile, Sez. VI, 22 Novembre 2011, n. 24641
FATTO E DIRITTO Con ricorso dinanzi al Giudice di pace di omissis, C. M. propose opposizione avverso l'ordinanza del Commissario di Governo del 10.3.2007 che le aveva confermato l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 5, e art. 187 C.d.S., comma 8, per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilire l'uso durante la guida di alcool e di sostanze stupefacenti. Assunse in particolare la ricorrente che il giorno omissis, verso le ore 2 del mattino, mentre procedeva alla guida dell'autovettura di proprietà del padre, aveva avuto un incidente stradale; che, raggiunta subito la Stazione dei Carabinieri di omissis, le veniva consigliato di recarsi, la mattina successiva, presso i Carabinieri di omissis; che, qui giunta in tarda mattinata, le veniva suggerito di recarsi preso il locale ospedale, ove le veniva richiesto di sottoporsi agli esami relativi all'assunzione di alcool e di stupefacenti, che ella legittimamente rifiutava essendo l'incidente stradale avvenuto circa 12 ore prima. Il giudice di primo grado respinse il ricorso e la relativa decisione fu confermata dal Tribunale di omissis che, con sentenza n. 522 del 23 aprile 2010, disattese le contestazioni della ricorrente osservando che gli illeciti contestati non avevano alcuna relazione con l'incidente stradale asseritamene avvenuto alle 2,30 del mattino, risultando dalla documentazione in atti e dalle altre prove raccolte che la decisione dei Carabinieri di sottoporre la ricorrente ai test in questione era sorta per il fatto che la mattina del omissis la C., dopo avere raggiunto alla guida di un'auto la Stazione dei Carabinieri, nel rivolgersi ad un militare per chiedere un intervento per un sinistro stradale accaduto ore prima, aveva manifestato un forte odore di alcool e stato di agitazione, con equilibrio precario e malesseri ed altri disturbi, e che in ragione di tali fatti era stata fatta accompagnare al nosocomio ed erano stati richiesti gli esami in questione, a cui però l'interessata aveva rifiutato di sottoporsi. C.M. ricorre per la cassazione di questa decisione sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., artt. 113 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che la decisione impugnata si sia fondata sul verbale redatto ai Carabinieri di omissis senza adeguata istruttoria volta ad accertare il reale svolgimento dei fatti e senza in particolare tener conto dell'episodio accaduto alle 2,30 del mattino, e chiamando a testimoniare gli stessi verbalizzanti, con una chiara violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. Il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. e art. 115 c.p.c., lamenta che il giudice non abbia considerato il contrasto tra le testimonianze e la documentazione prodotta, da cui emergeva che il fatto risaliva alle 2,30 del mattino. Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamenta che il giudicante non abbia tenuto in alcun conto la circostanza che la parte ricorrente aveva proposto querela di falso avverso il verbale di contestazione redatto da Carabinieri di omissis il omissis. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 187 e 223 C.d.S. e art. 112 c.p.c., lamentando che il giudicante non abbia rilevato che la contestazione del provvedimento impugnato era avvenuta ben 12 ore dopo l'avvenuto sinistro, in spregio dei principi di garanzia del contraddittorio e del principio di difesa. Il quinto motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 186 C.d.S., assume che il giudice di merito ha errato nel non rilevare che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni previste dal codice della strada per la richiesta degli accertamenti in questione, tenuto conto che la ricorrente non era stata fermata a seguito di un controllo di polizia nè era stata trasportata in ospedale immediatamente dopo essere incorsa in un incidente, ma si era semplicemente recata dai Carabinieri per denunziare un sinistro occorsole diverse ore prima.
Il sesto motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l'opposizione senza considerare che la ricorrente, al momento della richiesta degli accertamenti, non si trovava alla guida di alcun veicolo. Attivata procedura ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., il consigliere delegato Dott. omissis ha depositato la relazione di cui al successivo art. 380 bis osservando che: "I motivi di ricorso sono tutti infondati. Va premesso che il giudice di merito ha fondato la propria decisione sulle circostanze di fatto, che dichiara risultanti dal verbale e dalle dichiarazioni testimoniali assunte, che la opponente era stata vista dai Carabinieri alla guida di un'autovettura subito prima del colloquio avuto con gli stessi nella mattina del 2 febbraio 2007, che durante il colloquio aveva manifestato univoci segni di alterazione psicofisica, che al termine di esso ella era stata trasportata in ospedale, che in tale occasione erano stati chiesti gli accertamenti in questione e che essi erano stati rifiutata dall'interessata. Tanto precisato, quanto al primo motivo, si osserva che la testimonianza assunta del verbalizzante a chiarimento delle circostanze esposte nel verbale non integra una lesione del diritto di difesa, ma a contrario un'opportunità per la parte di verificare nel contraddittorio del giudizio i fatti ivi esposti. Le altre censure sollevate con il motivo sono invece generiche. Il secondo motivo è infondato, avendo il Tribunale chiaramente affermato, sulla base della ricostruzione dei fatti accolta, che l'episodio dell'asserito incidente avvenuto alla 2,30 era irrilevante ai fini dell'accertamento delle illeciti amministrativi contestati. Il terzo motivo è infondato, avendo il Tribunale dato atto della presentazione della querela di falso da parte della ricorrente in ordine all'ora indicata dal verbale, affermando, con argomentazione non investita da censura, che tale circostanza, pur se accertata, era comunque irrilevante, non integrando alcuna causa di nullità del provvedimento impugnato. Gli altri motivi del ricorso sono invece inammissibili in quanto le censure ivi sollevate introducono ad un sindacato sul fatto non consentito a questa Corte, basandosi su una ricostruzione dei fatti divergente da quella operata dal giudice di merito, il quale, come già sottolineato, ha affermato che la richiesta di accertamenti da parte dei militari è stata originata dal fatto da loro direttamente accertato la mattina, che la contestazione è stata immediata e che la ricorrente, immediatamente prima del colloquio avuto con il verbalizzante, era alla guida dell'autoveicolo. Merita inoltre aggiungere che la richiesta degli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. è consentita in ogni caso in cui gli organi di polizia abbiano ragionevole motivo che il guidatore abbia fatto uso delle sostanze in questione". La suddetta relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti. La sola parte ricorrente ha depositato memoria. Tanto precisato, il Collegio ritiene che le argomentazioni e la conclusione della relazione debbano essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall'esame degli atti di causa che all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte da essa richiamato. A diversa conclusione non può portare l'esame della memoria depositata dalla ricorrente, che invero non contiene specifiche confutazioni alle conclusioni della relazione, ma si limita a rappresentare che, con successiva sentenza, il Tribunale di Trento, decidendo sulla querela di falso proposta dalla C. avverso il verbale di contestazione, ha dichiarato la falsità dell'ora di redazione in esso apposta dai verbalizzanti. Al riguardo merita osservare che la sentenza che ha deciso la querela di falso allegata dalla ricorrente alla propria memoria non può essere esaminata da questa Corte, dal momento che, a prescindere dalla questione dell'ammissibilità della sua produzione nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 1, essa, quale documento nuovo, avrebbe dovuto essere notificata alla controparte, a mente dell'art. 372 cit., comma 2, adempimento che invece non risulta essere stato osservato dalla ricorrente. La Corte ritiene comunque opportuno aggiungere che tale documento sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
In primo luogo considerato che, proprio in relazione alla data di redazione apposta nel verbale, la sentenza impugnata ha osservato che "anche se, in ipotesi, risultasse che l'orario risultante da tale verbale (16,30) è stato erroneamente indicato, non vi sarebbe ugualmente alcuna nullità del provvedimento, atteso che è pacifico che l'illecito si stato contestato alla appellante (che ha sottoscritto tale verbale) lo stesso giorno dell'infrazione ...". Ora, poichè questa affermazione, come già osservato dalla relazione del consigliere delegato, non risulta oggetto di specifica censura ad opera del ricorso, appare evidente che la relativa questione non può essere riproposta all'attenzione di questa Corte con la memoria ex art. 378 c.p.c., che è atto destinato alla mera illustrazione dei motivi di ricorso. In secondo luogo perchè, merita ancora aggiungere, la valutazione sul punto effettuata dal giudice di appello è senz'altro corretta e merita di essere condivisa, una volta considerato che la sentenza successiva del Tribunale di Trento ha accertato la falsità del verbale limitatamente all'ora di redazione in esso indicata, respingendo la querela di falso in relazione alle altre parti dello stesso documento. La falsità accertata, per gli stessi limiti oggettivi in cui è stata dichiarata, non involge pertanto le altre parti del verbale che attengono all'accertamento ed alla descrizione anche temporale del fatto contestato, e non appare di conseguenza idonea a travolgere l'efficacia probatoria del verbale medesimo ai fini della sussistenza delle violazioni amministrative contestate. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 800 per onorari, oltre spese prenotate a debito.