Cassazione Penale - Sentenza 21/12/2011, n. 47509
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
L´imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza
d´appello che ha confermato la condanna in ordine al reato di cui
all´art. 186 C.d.S., deducendo la nullità dell´accertamento alcolemico,
essendo stato omesso l´avviso al difensore di fiducia; e lamentando
l´incongruità delle valutazioni in ordine alla pena, alle attenuanti
generiche ed alla sostituzione della sanzione detentiva.
2. Il ricorso è infondato.
2.1
Per ciò che attiene al primo motivo, la Corte ha evidenziato che, pur
riscontrandosi la dedotta nullità, essendo essa a regime intermedio, la
doglianza intervenuta in appello è tardiva.
Tale valutazione è fondata.
Questa
Corte ha costantemente affermato (ad es. sez. 4^, 18 settembre 2006,
rv. 236007) il condiviso principio che la nullità derivante
dall´omissione degli avvisi dovuti all´indagato o al difensore, da parte
della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed
indifferibile di P.G., quale certamente è la sottoposizione
dell´indagato al test alcoolimetrico, è di natura intermedia e deve
ritenersi sanata se non dedotta tempestivamente.
Correttamente,
dunque, ai sensi dell´art. 182 c.p.p., è stata ritenuta tardiva
l´eccezione proposta solo in appello, dopo che nel giudizio abbreviato
nulla era stato prospettato al riguardo.
2.2 Quanto al resto, la
pronunzia reca appropriata motivazione, immune da vizi
logico-giuridici, con la quale si considera appropriata la sanzione in
rapporto al grado di compromissione psicofisica indotta dall´alcool ed
alla luce, altresì, dei precedenti penali.
Tale negativo
apprezzamento sorregge pure, implicitamente ma con evidenza, la
reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di
sostituzione della pena detentiva:
apprezzamento di cui correttamente la Corte rivendica la discrezionalità.
Si tratta di valutazioni in fatto che non possono essere sindacate nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.