mercoledì 25 gennaio 2012

test alcoolimetrico ed avviso al difensore:deve ritenersi sanata la nullità dell'omisione se non dedotta tempestivamente

Cassazione Penale - Sentenza 21/12/2011, n. 47509
 Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L´imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza d´appello che ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all´art. 186 C.d.S., deducendo la nullità dell´accertamento alcolemico, essendo stato omesso l´avviso al difensore di fiducia; e lamentando l´incongruità delle valutazioni in ordine alla pena, alle attenuanti generiche ed alla sostituzione della sanzione detentiva.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Per ciò che attiene al primo motivo, la Corte ha evidenziato che, pur riscontrandosi la dedotta nullità, essendo essa a regime intermedio, la doglianza intervenuta in appello è tardiva.

Tale valutazione è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato (ad es. sez. 4^, 18 settembre 2006, rv. 236007) il condiviso principio che la nullità derivante dall´omissione degli avvisi dovuti all´indagato o al difensore, da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile di P.G., quale certamente è la sottoposizione dell´indagato al test alcoolimetrico, è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta tempestivamente.

Correttamente, dunque, ai sensi dell´art. 182 c.p.p., è stata ritenuta tardiva l´eccezione proposta solo in appello, dopo che nel giudizio abbreviato nulla era stato prospettato al riguardo.

2.2 Quanto al resto, la pronunzia reca appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici, con la quale si considera appropriata la sanzione in rapporto al grado di compromissione psicofisica indotta dall´alcool ed alla luce, altresì, dei precedenti penali.

Tale negativo apprezzamento sorregge pure, implicitamente ma con evidenza, la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva:

apprezzamento di cui correttamente la Corte rivendica la discrezionalità.

Si tratta di valutazioni in fatto che non possono essere sindacate nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.