Il reato di omicidio stradale, la riduzione del Codice alle sole norme di comportamento su strada e un riordino del sistema sanzionatorio.
Sono i tre punti principali della proposta di legge presentata alla Camera (col numero 4662) il 30 settembre 2011 dal presidente della commissione Trasporti, Mario Valducci, per riformare ulteriormente il Codice della strada:
1. OMICIDIO STRADALE Per chi causa un incidente mortale in stato di grave ebbrezza (oltre 1,5 grammi/litro) o sotto effetto di droga o comunque non si ferma a prestare soccorso, pena da otto a 18 anni, arresto in flagranza obbligatorio e revoca a vita della patente già al primo caso (oggi tale revoca c'è solo per i recidivi).
2. DELITTI COLPOSI Inasprimento delle pene (che erano già state aumentate negli ultimi anni) anche per il "semplice" omicidio colposo causato su strada guidando con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l o per le lesioni personali gravi o gravissime provocate in stato di ebbrezza e/o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
3. MULTE A DISTANZA Prevista una revisione degli attuali vincoli all'uso di strumenti di controllo a distanza delle infrazioni: si dovrebbe fare ordine anche sulle relative spese.
4. PATENTE A PUNTI Presa d'atto della giurisprudenza che ritiene la patente a punti una sanzione accessoria e non più una misura cautelare. Definitività della comunicazione di decurtazione. 05 | RICORSI Riordino complessivo del sistema, per armonizzarlo alla recente riforma dei riti civili ed eventualmente "specializzare" prefetto e giudice di pace in ambiti di competenza diversi.
6. POLIZIE Riordino delle competenze stradali dei vari corpi di polizia.
7. DISABILI Definizione di norme di circolazione per veicoli atipici (per esempio, carrozzine motorizzate per disabili) e introduzione del diritto di sostare gratis nei posti a pagamento quando quelli riservati sono occupati.
8. VISITE MEDICHE Procedure snelle per costituire nuove Commissioni mediche locali (le attuali sono sature) e linee guida cogenti unificate per valutare le patologie.
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4662 |
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Onorevoli Colleghi! — L'approvazione della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, rappresenta l'ultima significativa espressione della volontà del legislatore di affrontare – in modo efficace, coerente e organico – il problema della sicurezza della circolazione.
Grazie anche allo spirito sanamente bipartisan che ha ispirato l'esame parlamentare della citata legge, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, è stato possibile addivenire a un complesso testo normativo i cui risultati, perseguiti e sperati, in parte non si sono fatti attendere.
Infatti, se prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 il tasso di incidentalità mortale segnava un aumento del 14 per cento rispetto all'anno precedente, a seguito dell'entrata in vigore di talune disposizioni della stessa, specialmente quelle riferibili alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcooliche, è stato possibile, negli ultimi cinque mesi del 2010, non solo arrestare la tendenza negativa ma anche chiudere l'anno con una riduzione del 5 per cento nel numero di incidenti con esito mortale.
Ulteriori effetti si attendono dalla progressiva entrata in vigore della cospicua mole di provvedimenti recanti disposizioni applicative di alcune norme della stessa legge.
È chiaro quindi il segnale di incoraggiamento per il legislatore a procedere nel senso intrapreso, anche al fine di consolidare i risultati già conseguiti e di scongiurare un indesiderabile affievolimento degli stessi una volta che sia stato superato
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Né si può tacere la necessità di una complessiva opera di riordino di tutto un insieme di disposizioni che, dal 1992 ad oggi, si sono giustapposte all'interno del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza la necessaria opera di coordinamento, e talora perfino con scarsa coerenza, rispetto all'impianto codicistico: con la risultante di un testo ormai fruibile da pochi tecnici, i soli in grado di leggere il combinato disposto di più norme che all'interno del codice non sempre hanno trovato la giusta collocazione sistematica e sulle quali, talora, prevalgono norme pur regolamentari, ma derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
In tal senso si propone di intervenire la presente proposta di legge, che prevede una delega di ampio respiro al Governo per una revisione generale del codice della strada, al fine di conseguire, attraverso un intervento di armonizzazione delle norme di comportamento e del sistema sanzionatorio nella materia della circolazione stradale, l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale e dell'effettività degli istituti sanzionatori.
Inoltre, la presente proposta di legge persegue un intento di delegificazione di tutte le disposizioni del codice della strada che, in quanto suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni dell'Unione europea, richiedono uno strumento di produzione normativa che consenta tempi più rapidi e procedure più snelle rispetto a quelle proprie delle norme di rango primario.
In particolare, l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi – entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge delega – recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, per una generale revisione delle disposizioni vigenti in materia di motorizzazione e circolazione stradale e secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2.
L'obiettivo è di integrare, coordinare e armonizzare le varie disposizioni dell'intero impianto codicistico – più volte oggetto di interventi di modifica parziali che ne hanno pregiudicato l'organicità – nonché il codice stesso con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1 disciplinano tempi e modalità dell’iter di adozione dei decreti legislativi che prevede, tra l'altro, l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
L'articolo 2 detta, nei commi 1 e 2, i princìpi e criteri direttivi a cui devono ispirarsi i decreti legislativi indicati nell'articolo 1, finalizzati alla redazione di un «codice breve», ossia di un testo essenziale e di immediata lettura e utilizzo, contenente tutti e solo i princìpi di carattere generale, la disciplina delle norme di comportamento e la correlata disciplina sanzionatoria, l'assetto delle competenze dei vari soggetti coinvolti nel perseguimento dell'obiettivo della sicurezza stradale sotto tutti i profili di intervento, coniugando il perseguimento del predetto obiettivo con l'effettività degli istituti sanzionatori.
A tal fine sono indicati, quali princìpi e criteri direttivi: la riorganizzazione delle disposizioni codicistiche, secondo criteri di ordine e coerenza tra di esse e tra le stesse e altre disposizioni comunque afferenti al settore, tenendo anche in considerazione il mutato assetto di competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in particolare con riferimento alla proprietà e alla gestione delle strade;
la semplificazione e lo snellimento delle procedure, anche attraverso la delegificazione delle disposizioni, attualmente contenute nel codice della strada, che –
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la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e del corrispondente regime delle spese, con particolare attenzione alle modalità di utilizzo degli strumenti di controllo a distanza;
la qualificazione giuridica dell'istituto della patente a punti che, concepito nel codice della strada vigente come istituto di natura diversa da quella di sanzione amministrativa accessoria, ha subìto, nel silenzio del legislatore, interpretazioni giurisprudenziali di diverso tenore che, di fatto, ne hanno limitato l'applicabilità, specialmente con riferimento ai conducenti minorenni, giusta il dettato dell'articolo 2, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
la revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, coordinandone le forme (eventualmente anche sotto il profilo sanzionatorio) anche al fine di valutare l'opportunità di prevedere ambiti di competenza diversi tra il giudice di pace e il prefetto;
il riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, anche eventualmente per subordinarne il conseguimento e il mantenimento all'effettivo espletamento di tali attività e alla frequenza di corsi di aggiornamento;
la definizione delle norme tecniche e di circolazione per veicoli atipici, esclusi dalla disciplina armonizzata dell'Unione europea in materia di veicoli;
la previsione di nuove e più celeri procedure di costituzione di nuove commissioni mediche e di nomina dei relativi presidenti, così da garantire all'utenza una presenza sul territorio nazionale adeguata all'esecuzione delle competenze delle predette commissioni e tale da ricondurre i
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la previsione esplicita del diritto dei veicoli adibiti al servizio di invalidi a sostare gratuitamente negli spazi di sosta a pagamento, quando quelli agli stessi dedicati siano già occupati da altro veicolo, così da assicurare a tale utenza debole il diritto alla mobilità anche sotto questo profilo;
il ripristino della qualificazione del provvedimento di comunicazione della decurtazione del punteggio sulla patente di guida come atto amministrativo definitivo, al fine di disincentivare il ricorso a un contenzioso pretestuoso che indebolisce l'applicazione dell'articolo 126-bis del codice della strada;
l'introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici applicati ai trasporti, al fine di presidiare la sicurezza della circolazione – per taluni tipi di violazioni di disposizioni del codice della strada – anche mediante controlli a distanza, ottimizzando l'impiego delle forze di polizia stradale sul territorio.
Il comma 3 dell'articolo 2 autorizza il Governo ad emanare regolamenti, entro lo stesso termine di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apprestare la disciplina amministrativa integrativa o correttiva che si renda necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con le modifiche introdotte con gli emanandi decreti legislativi.
Inoltre, in ossequio al principio di delegificazione, si rimanda alla sola normativa regolamentare la disciplina di una pluralità di materie tecniche, quali:
quella relativa alle strade e alle loro pertinenze, quella concernente la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale;
la disciplina dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
quella afferente alla segnaletica;
l'intero complesso della normativa in materia di classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità degli stessi, nonché i relativi procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione: il tutto in un'ottica di adeguamento alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore, coniugata alla salvaguardia di elevati livelli di sicurezza della circolazione;
la disciplina della classificazione e dell'utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, ivi comprese le macchine agricole e operatrici, con richiamo a una puntuale esigenza di coordinamento con la disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e – con riferimento alle sole macchine operatrici – con le direttive in materia di macchine;
la disciplina del conseguimento della patente di categoria E anche da parte di titolari di patenti B speciali;
l'adozione di misure di tutela dell'utenza debole sulle strade, con particolare attenzione ai ciclisti.
Le disposizioni vigenti concernenti le materie da disciplinare con i predetti regolamenti saranno abrogate a far data dall'entrata in vigore degli stessi.
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati e dei regolamenti predetti,
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I relativi costi, ivi compresi quelli di funzionamento, sono posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 4, al comma 1, contiene una delega al Governo per l'adozione delle norme integrative o correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, secondo le medesime procedure e con il medesimo iter parlamentare per gli stessi previsti.
Il comma 2 contiene una norma finale con la quale viene esplicitato che dalle nuove disposizioni che saranno introdotte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
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4. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
a) princìpi di carattere generale;
b) assetto delle competenze, mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse, anche in relazione alle modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
c) disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
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c) revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:
1) l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, da denominare omicidio stradale, per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione;
2) applicazione delle sanzioni previste per la nuova fattispecie penale di cui al numero 1) anche all'ipotesi di omicidio commesso da conducente che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite;
3) inserimento della fattispecie di cui al numero 1) fra le ipotesi di reato per le quali è previsto l'arresto in flagranza;
4) incremento delle sanzioni penali e amministrative per le ipotesi di omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un
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d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e del corrispondente regime delle spese;
e) qualificazione giuridica dell'istituto della patente di guida a punti;
f) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;
g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni;
h) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;
i) semplificazione delle procedure per la costituzione di nuove commissioni mediche e per la nomina dei loro presidenti, al fine di garantire all'utenza una presenza adeguata sul territorio nazionale che eviti forme di discriminazione derivanti da lunghi tempi di attesa per il rinnovo della patente di guida;
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m) previsione esplicita del diritto dei veicoli adibiti al servizio di invalidi a sostare gratuitamente negli spazi di sosta a pagamento, quando quelli agli stessi dedicati siano già occupati da altro veicolo;
n) definizione del provvedimento di comunicazione della decurtazione del punteggio della patente di guida come atto amministrativo definitivo;
o) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate, previsti dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia:
a) classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;
b) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali
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e) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada;
f) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore;
g) coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quella delle stesse considerate ai fini delle direttive dell'Unione europea in materia di macchine;
h) previsione che i possessori della patente di guida di categoria BS possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;
i) adozione di misure di tutela dell'utenza debole sulle strade, in particolare prevedendo sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;
l) adozione di ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al presente articolo.
4. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 sono abrogate
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2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura tecnica di missione può avvalersi, sulla base di specifici incarichi professionali, di esperti del settore dei trasporti su strada o della materia giuridica, con particolare riferimento alle materie da disciplinare.
3. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è presieduta dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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4. I costi della struttura tecnica di missione, ivi compresi quelli di funzionamento, sono posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.