martedì 8 novembre 2011

Verbale originale o una copia autentica del verbale in caso di notificazione.CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 5 luglio – 2 settembre 2011, n. 18047

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 5 luglio – 2 settembre 2011, n. 18047
(Presidente Schettino – Relatore Bertuzzi)
Svolgimento del processo
Con atto notificato mediante consegna all'ufficiale giudiziario l’11 aprile 2006, il Ministero della
Difesa, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento ricorrono, sulla
base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1 del 26 gennaio 2006, notificata
il 13 febbraio 2006, con cui il Giudice di Pace di Bivona aveva accolto l'opposizione proposta da
D.G.P. avverso il verbale redatto dai Carabinieri che gli contestava le violazioni degli artt.193,
commi 1 e 8, e 145, commi 2 e 10, codice della strada, avendo ritenuto il giudicante che la
copia del verbale notificata all'opponente nello stesso giorno delle infrazioni fosse priva di
effetti in quanto consistente in una mera fotocopia, non autenticata né sottoscritta in originale
dagli agenti accertatori né controfirmata dal trasgressore.
D.G.P. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 201 codice della
strada e dell'art. 385 del relativo regolamento ed insufficienza di motivazione, censurando la
sentenza impugnata per avere il giudicante affermato, contrariamente al vero, che la copia
consegnata al trasgressore non era stata da lui sottoscritta, trascurando altresì di considerare
che la contestazione delle infrazioni è avvenuta immediatamente e personalmente
all'interessato da parte degli agenti accertatori, sicché non poteva sorgere alcun dubbio da
parte di quest'ultimo circa la provenienza del verbale dall'Autorità procedente; il verbale, per
come redatto, non pregiudicava pertanto in alcun modo il diritto del trasgressore di conoscere
il fatto contestato e le ragioni della contestazione e salvaguardava, pertanto, il suo diritto di
difesa, alla cui tutela sono per l'appunto preordinate le disposizioni che dettano i requisiti
formali e sostanziali del verbale di constatazione della violazione.
Il mezzo è fondato.
La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione sulla base della sola considerazione che il
verbale consegnato al contravventore consisteva in una semplice fotocopia. In particolare, il
giudicante ha rilevato che "Dall'esame del verbale di contestazione.. si evince che lo stesso è
stato rilasciato in copia non autentica né sottoscritta in originale dagli agenti accertatori e non
porta la firma del trasgressore". Nessun accertamento risulta invece compiuto sul fatto se la
violazione sia stata o meno contestata immediatamente al contravventore. Proprio tale
mancanza impedisce di ritenere esauriente ed adeguata la motivazione fornita dal giudice a
quo.
Tale conclusione si impone in quanto le norme del codice della strada prevedono che la
violazione può essere portata a conoscenza del destinatario della sanzione o mediante
contestazione immediata, in occasione dell'accertamento, ovvero, nel caso in cui ciò non
avvenga, mediante notificazione del verbale di accertamento. Soltanto in quest'ultimo caso,
però, la legge richiede che al destinatario sia consegnato uno degli originali o una copia
autentica del verbale (art. 201 codice della strada e 385 del relativo regolamento), mentre nel
caso di contestazione immediata è prevista la consegna al trasgressore della sola copia del
verbale (art. 200, comma 3, codice della strada). La differenza va ravvisata nel fatto che la
consegna dell'originale o della copia autenticata mira a dare certezza della effettiva
provenienza dell'atto dall'Autorità che lo ha emesso, esigenza che ovviamente non si pone nel
caso in cui il verbale venga consegnato direttamente dall'agente accertatore, non potendo in
tale evenienza porsi dubbi di sorta.
Tanto precisato, ne consegue che il giudice di pace avrebbe potuto sostenere la soluzione da
lui accolta soltanto previo accertamento che la contestazione della violazione non era stata
immediata ma era avvenuta successivamente, previa notifica all'interessato, situazione
quest'ultima che non solo risulta fortemente contestata dalle Amministrazioni ricorrenti ma che
sembra in contrasto con quanto riferito dalla stessa sentenza laddove, nello svolgimento del
processo, espone che il verbale venne consegnato all'opponente lo stesso giorno della
accertata violazione.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al giudice
di pace di Agrigento, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di
Agrigento, anche per la liquidazione delle spese.