martedì 8 novembre 2011

Insidia stradale:alberi piantati troppo vicino alla carreggiata.La cassazione fa scuola.

A seguito di una sentenza della Cassazione (sotto riportata) e di un articolo pubblicato l'8 febbraio 2011, dal quotidiano "La Repubblica", un senatore della Repubblica  di nome Francesco Ferrante Della Seta,  presentò,  il giorno successivo all'articolo,  un un'interrogazione Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sotto riportata), denunciando che: "tutti gli alberi, anche quelli secolari che si trovano entro sei metri dalle strade extraurbane, sono fuorilegge".
La risposta a detta interrogazione non si fece certo attendere  da parte di MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  (vedi risposta del ministro del 1 giugno 2011) e con parere prot. n. 3224 del 10.06.2011 (vedi sotto), lo stesso Ministero dei trasporti,  ha fornito importanti chiarimenti sulle insidie stradali rappresentate dagli alberi piantati troppo vicino alla carreggiata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada.
Si puo' affermare, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che siamo ad una svolta storica per le insidie stradali, e che certamente daranno  luogo a centinaia (se non a migliaia) di ricorsi da parte degli utenti delle strade.

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Cassazione penale sez. IV
15 aprile 2010 n. 17601
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) B.B., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 303/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
18/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA
Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Fiori Pierluigi del Foro di Perugia che
conclude per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza in data 18 luglio 2007 il tribunale di Perugia-sezione distaccata di Foligno - in
composizione monocratica ha ritenuto B.B. responsabile del reato di omicidio colposo ai sensi
dell'art. 589 c.p. perchè, nella sua qualità di dipendente Anas con funzioni di sorvegliante,
cagionava la morte di C. M., che, mentre conduceva la vettura targata (OMISSIS), fuoriusciva
dalla sede stradale ed urtava con la fiancata sinistra dell'autovettura contro un albero, sito in
un tratto della (OMISSIS), per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza e nella
violazione dell'art. 14 C.d.S. e dell'art. 26 Reg.
C.d.S., nonchè nell'avere omesso di effettuare le attività di manutenzione stradale necessarie
ad evitare la presenza di ristagno di acqua e di predisporre idoneo guard rail nel tratto di
strada ove si trovava la pianta. Il tribunale quindi lo ha condannato alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., oltre al pagamento delle
spese processuali. Ha assolto invece per non avere commesso il fatto i coimputati G. E., R.M. e
S.F., ai quali era stato contestato lo stesso reato nelle loro rispettive qualità di responsabile
della sorveglianza e manutenzione, di capo nucleo e di capo squadra Anas.
Avverso tale decisione ha proposto appello il difensore dell'imputato B.B.. La Corte di appello di
Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Perugia - sezione distaccata
di Foligno, riduceva la pena inflittagli ad anni uno di reclusione e gli concedeva il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Il B. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore avverso tale sentenza e
concludeva chiedendo l'annullamento della stessa.
All'udienza pubblica del 15/04/2010 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti
imposti dal codice di rito.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 16 C.d.S. - Vizio della motivazione.
Secondo il ricorrente la sentenza della Corte di appello di Perugia sarebbe affetta da erronea
applicazione della legge penale, nonchè da illogica e contraddittoria motivazione in quanto non
avrebbe considerato i rilievi difensivi volti ad individuare l'unica normativa correttamente
applicabile al caso di specie. Secondo il ricorrente, infatti, poichè l'albero contro cui
l'autovettura con a bordo la signora C. ha impattato si trovava su di un'area di proprietà ed
uso esclusivo dell'Anas (l'albero quindi non si trovava ad alcuna distanza dal confine stradale,
ma proprio all'interno del confine medesimo), unica valida fonte giuridica di riferimento è i
D.M. Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, art. 3, dell'allegato 1 e non già l'art. 26 reg. att.
C.d.S., il quale costituisce applicazione dell'art. 16 stesso Codice, come ritenuto dal giudice di
appello. Secondo il B. invece le due norme in questione non possono trovare applicazione
perchè si riferiscono esclusivamente ai proprietari dei fondi confinanti con la proprietà stradale.
Tale normativa, pertanto, dovrebbe essere esclusa proprio in ragione dei soggetti cui si
riferisce, altri essendo, non l'Anas, i destinatari del suo disposto.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.P.R. n. 1126 del 1981, art. 8 - vizio
della motivazione.
Sostiene il ricorrente di non avere posto in essere alcuna condotta colposa, avendo agito nel
pieno rispetto delle proprie funzioni. Egli infatti ricopriva il ruolo di cantoniere sorvegliante ,
addetto al tratto di strada interessato dal sinistro. Peraltro di ciascun tratto di strada esiste una
precisa cartografia decisa e progettata da soggetti in posizione apicale, un ingegnere, un
geometra capo nucleo dotati, rispettivamente per la straordinaria e ordinaria amministrazione,
di poteri decisori e di scelta sulla conformazione, la struttura e la manutenzione delle strade.
Secondo il ricorrente pertanto la sentenza impugnata gli attribuirebbe competenze nuove e
diverse da quelle sue proprie. I giudici di merito infatti gli avrebbero attribuito non solo il
compito di individuare e riferire in merito ad anomalie inesistenti, ma anche di decidere
sull'abbattimento di una pianta da sempre presente in quel punto e sull'installazione di barriere
di protezione tali da essere efficaci in caso di urti e non avrebbero invece considerato che la
sua preparazione e la sua esperienza gli imponevano di limitarsi al suo ambito di competenza e
cioè alla ordinaria attività di ispezione dei luoghi ed eventuale relazione sugli stessi.
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.- vizio della
motivazione. Ad avviso del ricorrente infatti non esiste alcuna norma che gli attribuisca
l'obbligo giuridico di impedire l'evento, non essendo, ai sensi dell'art. 40 c.p., garante del bene
giuridico protetto dalla norma e quindi tenuto all'impedimento dell'evento. Secondo il B. non
esiste alcuna norma che gli attribuisca tale obbligo di garanzia, in quanto i compiti a lui
assegnati dal D.P.R. n. 1126 del 1981, art. 8 sono diversi da quelli indicati nella sentenza
impugnata. In conclusione, secondo il B., non solo mancherebbe la prova dell'esistenza di una
posizione di garanzia per cui si possa parlare di suo comportamento omissivo, ma non vi
sarebbe neppure la certezza che la presunta condotta omissiva sia in rapporto causale con il
decesso, dal momento che ci sono stati fattori causali alternativi, quali le cattive condizioni
climatiche, nonchè la sostenuta velocità dell'autovettura guidata dalla signora C.. I proposti
motivi di ricorso non sono fondati. Per quanto attiene al primo motivo si osserva che, ai sensi
dell'art. 3 C.d.S., p. 10, il confine stradale si identifica con il limite della sede stradale che,
come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non può ritenersi identificarsi con la
striscia bianca continua, bensì deve ritenersi individuabile quanto meno dalla fine del manto di
asfalto, manto comprensivo anche della cosiddetta banchina. Ai sensi dell'art. 40 C.d.S., "i
margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco" e, pertanto, la striscia
bianca in questione rappresenta il limite della carreggiata (esclusa la banchina) e non invece di
tutta la strada (banchina compresa). Tanto premesso si osserva che assolutamente incongrue
sono le argomentazioni del ricorrente secondo cui, premesso che l'albero contro cui
l'autovettura con a bordo la signora C. ha impattato si trovava su di un'area di proprietà ed
uso esclusivo dell'Anas, unica valida fonte giuridica di riferimento sarebbe il D.M. Lavori
Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, art. 3 dell'allegato 1 e non già l'art. 26 reg. C.d.S., il quale
costituisce applicazione dell'art. 16 stesso Codice. Le due norme in questione, invece, ad
avviso del ricorrente, non potrebbero trovare applicazione perchè si riferiscono esclusivamente
ai proprietari dei fondi confinanti con la proprietà stradale.
Il ricorrente, peraltro, si sofferma soltanto sull'art. 16 C.d.S., comma 1, che si riferisce ai
proprietari dei fondi confinanti e non già sul predetto articolo, comma 2 che invece fa
riferimento all'art. 26 reg. att. C.d.S..
Invece, come correttamente rilevato dai giudici di merito, è pacifico che l'albero si trovasse
a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita, e
pertanto è appunto l'art. 26 sopra indicato che trova applicazione nella fattispecie che ci
occupa, il quale, al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal
confine stradale, norma all'evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della
strada, mentre non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1 D.M. Lavori pubblici
(D.M. 18 febbraio 1992, n. 223), che prevede che detta distanza non possa essere inferiore a
metri 5, atteso che il regolamento al Codice della Strada è entrato in vigore nel dicembre
1992, successivamente quindi al D.M. di cui sopra.
Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. In particolare non può condividersi
l'assunto del ricorrente secondo cui egli avrebbe agito nel pieno rispetto delle sue funzioni e
non avrebbe posto in essere alcuna condotta colposa. Egli, infatti, all'epoca dei fatti, era capo
cantoniere addetto alla sorveglianza e i suoi compiti, previsti dal D.P.R. n. 1126 del 1981, art.
8 erano, tra gli altri, quello di percorrere il tronco di sua competenza non meno di una volta al
giorno per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze e quello di rilevare condizioni
anomale tali da potere essere causa di pericolo per la circolazione stradale, provvedendo ad
eliminarle nei limiti delle sue possibilità, ovvero, a segnalarle ai suoi superiori e, se il caso, agli
organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco e agli altri enti a ciò delegati.
Nella fattispecie di cui è causa, pertanto, essendo l'albero in questione chiaramente una
pertinenza del tratto stradale affidato al controllo del ricorrente, incombeva su di lui l'obbligo di
compiere tutte le verifiche necessarie al fine di accertare se quella situazione potesse essere
anomala e quindi necessitasse di un intervento immediato. In particolare egli, nella sua qualità
di sorvegliante , era titolare di una posizione di garanzia e doveva accertarsi se gli alberi posti
vicino al confine stradale di sua competenza rispettassero le distanze previste dal Codice della
Strada, provvedendo, quindi, alle necessarie segnalazioni in ordine alla regolarità dell'albero di
cui è processo, essendo egli tenuto a conoscere tutte le normative applicabili in materia di
distanze.
Non avendo egli provveduto a ciò, in violazione del D.P.R. n. 1126 del 1981, art. 8, che impone
al cantoniere sorvegliante l'obbligo di fare una periodica ispezione del tratto di strada di sua
pertinenza proprio al fine della segnalazione a chi di dovere di una eventuale anomalia e del
successivo intervento, egli ha reso possibile il verificarsi dell'evento. Il ricorso deve essere
pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010
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Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-04511
presentata da
FRANCESCO FERRANTE
mercoledì 9 febbraio 2011, seduta n.498
FERRANTE, DELLA SETA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
si apprende in un articolo pubblicato l'8 febbraio 2011, dal quotidiano "La Repubblica", che tutti gli alberi, anche quelli secolari che si trovano entro sei metri dalle strade extraurbane, sono fuorilegge. È l'innovativo principio giuridico di sicurezza stradale stabilito dalla Cassazione nella sentenza di condanna per omicidio colposo al capo cantoniere dell'Anas di Foligno, Bruno Bruni. Secondo la Corte suprema, l'uomo avrebbe dovuto provvedere a mettere in sicurezza predisponendo un idoneo guardrail nel tratto di strada dove si trovava la pianta, la statale centrale umbra orlata da una fila di alberi secolari, bellissimi da vedere, ma pericolosissimi per gli automobilisti. Se l'avesse fatto, Michela Crucianelli non si sarebbe schiantata a bordo della sua vettura contro uno di quei platani killer. E non sarebbe morta;
l'articolo 26 del regolamento che dà attuazione al codice della strada, entrato in vigore il 1° gennaio del 1993, aveva vietato la presenza di alberi entro una distanza minima di sei metri. Pareva, però, che quella norma non fosse retroattiva, ovvero che non fosse riferita agli alberi preesistenti, ma solo a quelli piantati da quel momento in poi. Però dopo ben 17 anni la Cassazione ha deciso che il divieto vale per tutto il patrimonio arboreo che orla le strade extraurbane, sia quello piantato prima del 1993, sia quello piantato successivamente. A questo punto la sentenza che ha condannato a un anno e sei mesi il cantoniere dell'Anas di Foligno costituirà un punto di riferimento per tutti i tribunali e le procure;
oggi il destino di migliaia di piante che costeggiano strade suggestive del nostro Paese sarà quello, se non ci sarà un concreto intervento da parte del Ministro in indirizzo, di essere tagliate. Di fatto scomparirebbero di colpo tutte quelle numerosissime, affascinanti e caratteristiche strade quali, come a titolo esplicativo: la Chiantigiana o l'Aretina, l'Appia antica o la Bolgherese, la Col di Tenda o la via degli ulivi da Assisi a Spello;
per quanto possa essere grave l'incidenza delle morti causate dalla presenza di alberature ai bordi delle strade è importante evidenziare che in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3.000 ogni anno (8,2 al giorno), mentre il numero dei feriti ammonta a oltre 150.000 all'anno (410 al giorno);
a tal proposito si sottolinea che un incidente stradale è sempre la risultate dell'interazione di tre fattori: uomo, veicolo ed ambiente. Per aumentare realmente il livello di sicurezza e diminuire il numero di incidenti, morti e feriti è necessario intervenire al massimo e in modo concertato su tutti e tre i fattori. Quindi anche con la messa in sicurezza di guardrail, alberi, ma anche pali della luce, non percepiti come pericolosi, ma strutturalmente più rischiosi di altre situazioni,
si chiede di conoscere:
quali iniziative urgenti di competenza, il Ministro in indirizzo intenda adottare in modo da predisporre un piano massiccio di messa in sicurezza delle strade, in particolare di quelle alberate, tutelando in questo modo un patrimonio che tutto il mondo invidia all'Italia, raccordandosi con l'ANAS, e gli altri gestori, per realizzare insieme un piano atto all'installazione dei guardrail che garantisca la sicurezza stradalidegli automobilisti e dei motociclisti;
quali iniziative urgenti intenda adottare per far sì che vengano rispettati i limiti di velocità, perché è del tutto evidente che la colpa degli incidenti non è degli alberi, ma, è sempre la risultante dell'interazione dell'alta velocità e dell'errore umano.

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Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 125
all'Interrogazione 4-04511
Risposta. - Si fa rilevare che la suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 17601 del 2010 ha ritenuto responsabile il capo cantoniere dell'ANAS del decesso della signora Michela Crucianelli, stabilendo un collegamento tra la violazione dei compiti d'ispezione e la segnalazione di anomalie da parte del cantoniere, previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1126 del 1981 e le cause dell'avvenuto decesso.
Si sottolinea che la sentenza, riferendosi ad un singolo caso concreto, sembrerebbe non costituire enunciazione di principio generale. Nel corpo dello stesso dispositivo emerge che "è pacifico che l'albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita, e pertanto è appunto l'articolo 26 [del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada] (...) che trova applicazione il quale, al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale, norma all'evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, mentre non può trovare applicazione la disposizione di cui all'all. 1 D.M. Lavori pubblici (D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che prevede che detta distanza non possa essere inferiore a metri 5, atteso che il regola al Codice della Strada è entrato in vigore nel dicembre 1992, successivamente quindi al D.M. di cui sopra)".
In effetti per quanto sopra indicato, sembra che la suprema Corte abbia interpretato le prescrizioni contenute nell'articolo 26, comma 6, del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) il quale dispone che: "la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m", come applicabili anche per gli alberi già impiantati lateralmente alle strade, al momento dell'entrata in vigore del codice della strada.
Al riguardo, si ritiene di dover puntualizzare il quadro normativo di riferimento.
Si osserva preliminarmente che la disposizione dell'articolo 26 del regolamento si applica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, "ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati".
La fascia di rispetto, come definita dal p. 22) del comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, è la "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari dei terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni depositi e simili".
La fascia di pertinenza, come definita dal p. 21) del comma 1 del medesimo articolo 3, è la "striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada".
Dal combinato disposto di queste definizioni e dall'articolo 26 del regolamento del codice della strada, in base ad una rigida lettura delle norme sulle fasce di rispetto, si dovrebbe dedurre che le disposizioni del suddetto articolo 26 si applichino solo sulle fasce di rispetto, esternamente alla fascia di pertinenza.
Poiché non vi è dubbio che gli alberi sono situati all'interno della fascia di pertinenza, in quanto posti spesso addirittura in banchina, essi sembrerebbero pertanto non essere assoggettati al vincolo del citato articolo 26.
Il principio fondamentale delle fasce di rispetto è costituito dalla tutela della sicurezza della circolazione stradale, in termini di distanze di visibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti di veicoli in svio, protezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura. Pertanto, la norma del divieto di impiantare alberi lateralmente alla strada se vige nelle fasce di rispetto per i soggetti privati a maggior ragione dovrebbe valere nelle fasce di pertinenza per l'ente proprietario o gestore della strada. In base a questa lettura dell'articolo 26 del regolamento, il problema della "legittimità" degli alberi impiantati lateralmente alla strada si riduce, per così dire, a definire il regime temporale della disposizione, ovvero se essa debba applicarsi a tuffi gli alberi da impiantare o già impiantati, o se debba valere unicamente per le nuove piantumazioni.
Occorre evidenziare come il termine "impiantato", utilizzato nel codice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell'accezione comune, a nuovi alberi, così come nel comma 1 dell'articolo 26 citato, è utilizzato il termine "aprire", che si ritiene si riferisca a canali o fossi ancora da fare.
Tale lettura dell'articolo 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, anche se non rispettassero la disposizione del comma 6 dell'articolo 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque "fuorilegge", poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.
Pertanto, ad avviso del Ministero, gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai 6 metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza.
Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.
Infatti, all'articolo 14 del nuovo codice della strada si esplicita che è di stretta competenza degli enti proprietari delle strade vigilare ed assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo de quo. Il suddetto articolo 14, nel quale sono specificati poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, determina che tali enti devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo ed al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.
Le modalità con le quali l'ente gestore può e deve intervenire per proteggere gli ostacoli o i punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni di tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli.
La sentenza indica chiaramente che rientra tra i compiti del sorvegliante "previsti dal D.P.R. n. 1126 del 1981, articolo 8 erano, tra gli altri, quello di percorrere il tronco di sua competenza non meno di una volta al giorno per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze e quello di rilevare condizioni anomale tali da potere essere causa di pericolo per la circolazione stradale, provvedendo ad eliminarle nei limiti delle sue possibilità, ovvero, a segnalarle ai suoi superiori e, se il caso, agli organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco e agli altri enti a ciò delegati. Nella fattispecie di cui è causa, pertanto, essendo l'albero in questione chiaramente una pertinenza del tratto stradale affidato al controllo del ricorrente incombeva, sullo stesso, l'obbligo di compiere tutte le verifiche necessarie al fine di accertare se quella situazione necessitasse di un intervento immediato".
Nell'ambito dei sistemi di protezione passiva, l'articolo 6 del decreto ministeriale 21 giugno 2004, "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale", riporta che "per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test".
Al riguardo il Ministero recentemente ha emanato la circolare esplicativa n. 62032 del 21 luglio 2010, che evidenzia: "le protezioni dei punti singolari sono definite dal progettista delle installazioni e non corrispondono ad uno specifico prodotto omologato o assoggettato a prova di crash. Per la protezione di questi punti il progettista dovrà prevedere soluzioni specifiche per tener conto delle esigenze di sicurezza di terzi ed anche dei veicoli transitanti in direzione opposta, ad esempio nel caso di protezione di ostacoli già presenti all'interno dello spartitraffico, o in prossimità del margine stradale".
A parere del Ministero gli strumenti normativi esistenti consentono, di fatto, all'ente proprietario di intervenire per proteggere i punti singolari lungo le infrastrutture stradali; chiaramente gli interventi per la protezione dei suddetti punti non possono non tenere in debita considerazione la presenza di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e, nel caso specifico, di alberi secolari, che sono parte importante del nostro patrimonio nazionale storico-naturalistico. A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare che la circolare n. 8321 dell'11 agosto 1966 del Ministero dei lavori pubblici, "Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale", trattava espressamente l'argomento sino all'entrata in vigore del nuovo codice della strada.
Al fine di limitare gli interventi sul patrimonio arboreo, sarebbe necessaria la raccolta, da parte degli enti proprietari, di dati relativamente agli incidenti stradali sulle proprie infrastrutture, tali da individuare i punti neri, sui quali eseguire interventi di protezione per gli utenti della strada, cosa questa già in corso di attuazione da parte dell'ANAS.
Tale iniziativa, considerando l'oggettiva impossibilità di eseguire interventi generalizzati di protezione sulle infrastrutture stradali, anche per motivi di compatibilità economico-finanziaria, permetterebbe di proteggere gli utenti soprattutto nei rilevati punti neri, con l'installazione di dispositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o prescrivendo una velocità di marcia ridotta.
MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
01/06/2011
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIVISIONE 4
10/06/2011
Prot. 3224
OGGETTO: Richiesta di parere D. Lgs. 285/92 art. 14 - Alberi ubicati nelle pertinenze stradali

Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 07.05.2010, n. 17601 sembra comunque riferirsi al singolo caso concreto, non costituendo enunciazione di principio generale.
Nel corpo dello stesso dispositivo emerge che "è pacifico che l'albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita. e pertanto è appunto l'art. 26 ... [del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada) ... che trova applicazione ....... il quale, al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale. norma all’evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, ...... ".
Relativamente al quadro normativo di riferimento si osserva preliminarmente che il principio fondamentale delle fasce di rispetto è costituito dalla tutela della strada e della sicurezza della circolazione stradale, in termini di distanze di visibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti di veicoli in svio, protezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura.
Pertanto l'art. 26 c. 6 del Regolamento che determina il divieto di impiantare alberi lateralmente alla strada, a parere dello scrivente Ufficio, si può interpretare nel senso che, se vige nelle fasce di rispetto per i soggetti privati, a maggior ragione dovrebbe valere nelle fasce di pertinenza per l'ente proprietario o gestore della strada.
In base a questa lettura dell'art. 26, il problema della "legittimità" degli alberi impiantati lateralmente alla strada, si riduce, per così dire, a definire il regime temporale della disposizione, ovvero se essa debba applicarsi a tutti gli alberi, da impiantare o già impiantati, o se debba valere unicamente per le nuove piantumazioni.
Occorre evidenziare come il termine "impiantato", utilizzato nel Codice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell'accezione comune, a nuovi alberi.
Tale lettura dell'art. 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, anche se non rispettassero la disposizione del c. 6 dell' art. 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque "fuorilegge", poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.
Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, gli alberi già impiantati, prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista dall' art. 26 c. 6 del Regolamento possono non essere rimossi.
Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.
Infatti all'art. 14 del Nuovo Codice della Strada si esplicita che è stretta competenza degli Enti proprietari delle strade vigilare ed assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo de qua.
L'art. 14 del Nuovo Codice della Strada, nel quale sono specificati poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade, determina che i suddetti Enti devono provvedere "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo ...... ed al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze ...... ".
Le modalità con le quali l'ente gestore può e deve intervenire per garantire la sicurezza degli utenti della strada per proteggerli dagli ostacoli o dai punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni o dì tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli. Nel caso in cui non sia possibile applicare una delle suddette modalità, si ritiene che l'Ente proprietario possa disporre l'abbattimento dell'albero, anche se quest'ultimo fosse stato impiantato prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada.
Nell'ambito dei sistemi di protezione passiva, l'art. 6 del D.M. del 21.06.2004 "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale" riporta che "per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test ...... " .
Al riguardo la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale recentemente ha emanato una Circolare esplicativa, che evidenzia: "le protezioni dei punti singolari sono definite dal progettista delle installazioni e non corrispondono ad uno specifico prodotto omologato o assoggettato a prova di crash. Per la protezione di questi punti il progettista dovrà prevedere soluzioni specifiche per tener conto delle esigenze di sicurezza di terzì ed anche dei veicoli transitanti in direzione opposta, ad esempio nel caso di protezione di ostacoli già presenti all'interno dello spartitraffico, o in prossimità del margine stradale".
A parere dello scrivente Ufficio gli strumenti normativi esistenti consentono di fatto all'Ente proprietario di intervenire per proteggere i punti singolari lungo le infrastrutture stradali; certamente gli interventi per la protezione dei suddetti punti non possono non tenere in debita considerazione la presenza di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e, nel caso specifico, di alberi secolari, che costituiscono di fatto un importante patrimonio nazionale storico - naturalistico. A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare che la Circolare n. 8321 del 11.08.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici "Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale", trattava espressamente l'argomento sino all'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.
Al fine di limitare gli interventi sul patrimonio arboreo, sarebbe necessaria la raccolta, da parte degli Enti proprietari, di dati relativamente agli incidenti stradali sulle proprie infrastrutture, tali da individuare i punti neri, sui quali eseguire interventi di protezione per gli utenti della strada.
Tale iniziativa, considerando l'oggettiva impossibilità di eseguire interventi generalizzati di protezione sulle infrastrutture stradali, anche per motivi di compatibilità economico – finanziaria, permetterebbe di proteggere gli utenti soprattutto nei rilevati punti neri, con l'installazione di dispositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o prescrivendo una velocità di marcia ridotta.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Luciano MARASCO)