Si fa seguito al precedente post
Il decreto (soto riportato) con la quale viene stabilita la proroga al 15 novembre, stabilisce, inoltre, altre regole, ed in particolare che per i circoli privati, e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi....
Prot. n. 2011/23843/giochi/ADI
Ministero dell’economia e delle finanze
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IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;
Visto l’articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S.;
Visto l’articolo 2, commi 2 -ter e 2–quater del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n.73;
Visto l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l’articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS n. 2011/11181 del 5 aprile 2011, relativo all’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro;
Considerato il numero di potenziali soggetti interessati all’iscrizione al suddetto elenco, e la necessità di agevolare l’acquisizione delle iscrizioni da parte dell’Amministrazione;
Considerata altresì l’esigenza di emanare ulteriori disposizioni applicative;
DECRETA
ART. 1
1. Al decreto direttoriale n. 2011/11181/Adi del 5/04/2011, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all’articolo 4, le parole “ legge n.575/1975” sono sostituite da “ legge 31 maggio 1965 n 575 ”;
b) all’ articolo 5 le parole : “ A partire dall’anno 2012 è necessario il possesso di tale requisito ai fini dell’iscrizione” sono soppresse;
c) all’ articolo 6, è inserito il seguente comma 3:
“ 3. Per i circoli privati, e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi”;
d) all’articolo 8, comma 2, le parole <<entro il 30 giugno 2011>> sono sostituite dalle parole <<entro il 15 novembre 2011>>; al secondo comma, le parole << dal 1° luglio 2011>> sono sostituite dalle parole << dal 1 dicembre 2011>> ;
e) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“ 1. In caso di cancellazione di soggetti iscritti, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione dall’elenco, successivamente alla pubblicazione.
2. Il concessionario provvede all’estinzione degli effetti del rapporto contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall’informazione pervenuta.
3. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell’avvenuta estinzione dei rapporti contrattuali con soggetti cancellati entro i termini previsti dall’articolo 10, comma 1,la comunicazione dell’Amministrazione di cui al comma 1, vale come contestazione della violazione riscontrata.
4. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, anche accertata successivamente, e' comminata, da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale e' stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.
5. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
6. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di inoppugnabilità delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitività delle decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.
Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 giugno 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele FERRARA
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI MINISTERI ECONOMICI
E FINANZIARI IN DATA 23 GIUGNO 2011
REGISTRO 006 ECONOMIA E FINANZE
FOGLIO N 295