martedì 14 giugno 2011

slot machine:NUOVO OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MONOPOLI DI STATO

L' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (cosiddetta AAMS), ha emanato il 5 aprile scorso, un decreto direttoriale, che pone un gravoso obbligo a carico delle aziende (bar, ristoranti, negozi ecc.), che detengono al loro interno apparecchi di divertimento con vincite in denaro (slot machine).
Il suddetto decreto direttoriale  n°11181 del 5 aprile 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio u.s.e riportanto anche sotto).
A seguito di questa nuova normativa, gli esercenti che intendono continuare a detenere gli apparecchi già presenti, oppure che li vogliano installare per la prima volta, dovranno inviare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la domanda di iscrizione ad un apposito elenco (denominato Elenco degli operatori nel settore del gioco) entro il 30 giugno 2011, utilizzando una specifica modulistica che prevede una serie di documenti allegati.l’iscrizione all’elenco di cui sopra rappresenta la condizione indispensabile per detenere gli apparecchi da gioco all’interno degli esercizi e ha durata riferita all’anno solare, venendo a scadere il 31 dicembre 2011. Inoltre, coloro che intendono mantenere l’installazione degli apparecchi dovranno rinnovare l’iscrizione anno per anno, entro il 31 marzo.
I soggetti interessati, oltre ad essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Decreto (non aver commesso alcuni particolari tipi di reato, non essere stati dichiarati falliti, …ecc), dovranno corrispondere una tassa annuale di iscrizione dell’importo di 100 euro.
Si evidenzia che, in caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti all’elenco ovvero di mantenimento dell’efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, è comminata la sanzione amministrativa di 10 mila euro dall’ufficio regionale competente.

Per comodità del lettore, si riporta sotto, copia del decreto in questione:
Prot. n. 2011/11181/Giochi/ADI
Ministero dell’economia e delle finanze
_________________________
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS), e successive
modificazioni e visti in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n 388 ;
Visto l’articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n 289 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge n. 326 del 24
novembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole
tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), del TULPS, come modificato
dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente
la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco
lecito;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che dispone in merito agli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole
tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b), del TULPS;
Visti gli articoli 2 -ter e 2–quater del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010;
Visto l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l’articolo
1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre
2005;
DECRETA
Art. 1 Elenco
1. E’ istituito,a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della
legge n. 266/2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre
2010, n 220.
2. L’elenco è unico a livello nazionale, ed è suddiviso in Sezioni.
3. L’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in
materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.
Art. 2 Pubblicità dell’elenco
1. L’elenco è pubblico.
2. Al fine di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo
diretto dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” - “Apparecchi da divertimento” .
3. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.
Art. 3 Struttura dell’elenco
1. L’elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti i :
Sezione A - Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e
terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS.;
Sezione B - Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e
terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e
terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui
al TULPS., e successive modificazioni;
Sezione C - Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B, che svolgono, sulla base di
rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni,
attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli
apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del
concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività
funzionale alla raccolta del gioco.
2. La Sezione C è articolata nelle seguenti Sottosezioni:
a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede
di gioco , videoterminali e sistemi di gioco;
b) Titolari di esercizi preso i quali sono installati apparecchi e videoterminali;
c) Soggetti incaricati di altre attività funzionali alla raccolta del gioco.
Art. 4 Requisiti per l'iscrizione
1. L’iscrizione nell’elenco è disposta dagli Uffici Regionali dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti
requisiti:
a) certificazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1975 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e successive modificazioni;
c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 100,00 ( euro cento/00),da
effettuarsi tramite modello F24 accise, lcodice tributo n. 5216.
2. I requisiti di cui al “comma 1” valgono anche laddove la richiesta si riferisca all’iscrizione a
più sezioni.
3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1 lett. a) deve coprire l’intero
periodo di iscrizione . A tal fine, qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
la durata sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.
4. Ai fini del requisito di cui al comma 1 lett. b) è ritenuto equivalente il possesso della licenza
di cui all’art. 88 del TULPS., nei casi in cui la normativa vigente ne prescriva il necessario
rilascio ai fini dello svolgimento di una delle attività richiamate dall’art. 3 del presente
decreto.
5. Il soggetto richiedente, qualora titolare di più licenze ai sensi dell’art. 86, ovvero dell’art. 88
del TULPS, è tenuto a comunicarne il possesso all’atto della richiesta, fermo restando che
l’eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall’elenco,
qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse.
6. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei
requisiti all’atto della richiesta.
Art. 5 Ulteriori requisiti
1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del
presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni :
a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in
giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per:
- reati collegati ad attività di stampo mafioso;
- delitti contro la fede pubblica;
- delitti contro il patrimonio;
- reati di natura finanziaria o tributaria;
- reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;
b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato
preventivo;
c) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti
inoppugnabili per.
- violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del TULPS, come
modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8, del TULPS;
- altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.
2. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione
“A”e nella sezione “C” sottosezione “c” di cui all’art. 3 del presente decreto:
a) non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni
relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali
rispettivamente previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di PREU;
b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a €
1.500,00 ( euro millecinquecento/00) per apparecchio posseduto o detenuto e ad
incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli
apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di
deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle
obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al
concessionario e all’erario.
c) insussistenza negli ultimi cinque anni di sentenze definitive di condanna emesse dal
giudice tributario in materia di Preu.
3. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione “C” -
sottosezione “A” di cui all’articolo 3 del presente decreto:
a) l’insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a
giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli
615 quater c.p. e 617 quater c.p.;
b) possesso, ovvero dichiarazione d’impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni
successivi all’iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai
processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività:
• progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei
sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;
• realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei
videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi
incluso il software necessario al loro funzionamento;
• manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali,
dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi.
A partire dall’anno 2012 è necessario il possesso di tale requisito ai fini dell’iscrizione.
Art. 6 Campo di applicazione
1. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 1°
gennaio 2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di
gioco mediante apparecchi e terminali di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.
2. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai
componenti dell’organo di amministrazione, nonché per le società di persone, da tutti i soci
che abbiano rappresentanza esterna.
Art. 7 Certificazione
1. L’iscrizione all’elenco è attestata mediante apposito certificato, rilasciato dall’Ufficio
Regionale competente per territorio.
2. La richiesta di iscrizione è effettuata, salvo gravi e motivate esigenze, all’Ufficio Regionale
competente per territorio, a seconda della residenza o della sede legale della persona
fisica o dell’impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia
è competente l’Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma.
3. Chiunque intenda richiedere l’iscrizione è tenuto a comunicare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al Dlgs n. 196/2003.
Art. 8 Durata
1. L’iscrizione, di durata riferita all’anno solare, può essere effettuata in qualsiasi periodo
dell’anno, e ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso.
2. In sede di prima applicazione le richieste d’iscrizione devono essere inoltrate a far data dal
2 maggio 2011 ed entro il 30 giugno 2011. La prima pubblicazione dell’elenco è disposta a
far data dal 1 luglio 2011.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l’iscrizione, devono
inoltrare apposita istanza all’ Ufficio Regionale di AAMS , individuato ai sensi dell’articolo 7,
comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 , e
allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.
4. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente
l’Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.
Art. 9 Cancellazione
1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell’anno la
sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell’elenco, procedendo con ispezioni a
campione su tutto il territorio nazionale.
2. Nel caso in cui,all’esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti
richiesti all’atto dell’iscrizione, di cui all’art. 4 e 5, l’Ufficio Regionale competente per
territorio ne dispone la cancellazione dall’elenco.
3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l’Ufficio Regionale competente per territorio
determina, entro il 30 aprile di ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano
provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.
Art. 10 Rapporti contrattuali
1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali
relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e
terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell’elenco di
cui all’articolo 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attività
previste nel presente decreto. A tal fine è fatto obbligo ai concessionari di comunicare la
costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti giuridici, entro trenta giorni
dalle date delle relative vicende giuridiche .
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla pubblicazione dell’elenco.
3. E’ fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete telematica di richiedere , ai
soggetti di cui alle Sezioni A e C dell’elenco, con i quali intendano stipulare o modificare
rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati
all’atto dell’iscrizione.
4. Qualora in virtù di disposizioni normative ed amministrative la licenza di cui all’art. 86 e/o
art. 88 del TULPS. sia rilasciata sulla base di un contratto con uno dei concessionari della
rete telematica,tale contratto deve essere redatto ai sensi dell’art. 1351 del c.c. ,ovvero
deve essere sospensivamente condizionato al rilascio effettivo del titolo autorizzatorio.
5. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell’elenco di cui all’articolo 3, ovvero in
forma diversa da quanto previsto dal comma 4, è nullo.
6. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui agli
articoli 4 e 5 del presente decreto, è risolto di diritto.
Art. 11 Violazioni
1. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento
dell’efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti è
comminata la sanzione amministrativa la somma di euro 10.000,00 dall’Ufficio Regionale
competente per territorio in relazione al luogo nel quale è stato stipulato l’atto, al
concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da
intrattenimento ed alle altre parti contraenti.
2. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un
biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
Art. 12 Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data dalla prima pubblicazione
dell’elenco.
Roma lì 5 aprile 2011
Raffaele Ferrara
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI MINISTERI ECONOMICI
E FINANZIARI IN DATA 26 APRILE 2011
REGISTRO 004 ECONOMIA E FINANZE
FOGLIO N112