La corte di cassazione ci ha abituato, a volte, a delle sentenze un pò strampalate (ricorderete ancora quelle dello stupro meno grave se la vittima è vergine oppure indossa i jeans), ma questa volta, ha affermato, nell'interesse soprattutto della legge, un importantissimo principo di diritto:
"In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 C.d.S., comma 1), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento".
A mio parere è una sentenza giusta e logica ma decisamente in contrasto con la sentenza della stessa corte di qualche mese addietro (n. 22881 del 10 novembre 2010), dove si afferma che: "il ricorso avverso il verbale non sospende e/o fa venir meno l’obbligo di comunicare i dati del conducente ai sensi dell’articolo 126 bis cds".
Il testo della sentenza di cui in oggetto ed il relativo commento potete leggerlo a questo link
Misteri della Fede