In conformità al D.p.r. 1 marzo 2001, n. 126, così come aggiornato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2010, n. 235 è cambiato il modulo per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Oltre al modulo di cui sopra, sono cambiati anche gli importi per il calcolo del contributo unificato che sono stati aggiornati a seguito della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Detto in parole povere per poter effettuare ricorso al Giudice di Pace ad una semplice infrazione al C.d.S. adesso bisogna versare un contributo unificato minimo di €uro 33 (per cause fino a €uro 1033.00).
Ricordiamo che tale "balzello" è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 , art.1 comma 212, dove è stata prevista l’abolizione dell’esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art.23 della legge 689/81, per cui i ricorsi dal 1 gennaio 2010 non sono piu’ gratuiti.
Per chi volesse approfondire la natura del contributo trovo interessante il seguente link ma ce ne sono molti altri sulla rete che trattano l'argomento.Addirittura sono anche state sollevate questioni di presunta illegittimità costituzionale.