mercoledì 8 giugno 2011

Computo del termine di pubblicazione Deliberazioni Comunali e Provinciali -Esecutività

Computo del termine di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000  (parere espresso dal Ministero  dell'Interno in materia di Enti locali)

Un segretario comunale ha chiesto di conoscere quale debba essere considerato il giorno iniziale per il computo del termine di cui all'art. 134 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che il comma 3 della norma suddetta dispone che " … le deliberazioni....diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione".
Tale adempimento è disciplinato poi dall'art. 124 del citato testo unico, per il quale " … tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
Pertanto, per una corretta applicazione delle norme citate e tenendo presenti i cambiamenti intervenuti in materia di controllo a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dovrà porsi attenzione ai due connessi problemi ermeneutici.
Si dovrà pertanto stabilire innanzitutto se il termine previsto per l'esecutività delle delibere debba decorrere dal primo giorno di pubblicazione o dall'ultimo giorno della compiuta pubblicazione e, una volta chiarito tale punto, se, ai fini del calcolo del periodo di affissione, debba o meno applicarsi l'art. 155 del codice di procedura civile, per il quale " … nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali".
In ordine alla prima parte della questione un primo orientamento, risalente alla fase di prima applicazione della legge n. 142 del 1990, favorevole alla prima ipotesi interpretativa si basava sulla considerazione che il termine di cui all'art. 47 della legge 142 (ora trasfuso nel citato art. 134) attiene alla esecutività dell'atto e non alla pubblicità, per la quale viene previsto un termine diverso.
Tale assunto si riteneva ulteriormente confermato dal fatto che detto termine coincide con quello di dieci giorni accordato alla minoranza per chiedere la sottoposizione al controllo dell'atto (art. 45, comma 2, della legge 142/1990, ora trasfuso nell'art. 127 del menzionato testo unico).
Tuttavia la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha da tempo optato per l'altra lettura della norma. Infatti, si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 3 maggio 1999, per la quale " … alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive se non siano già state dichiarate immediatamente eseguibili".
Tale orientamento è stato condiviso anche dal giudice amministrativo, per il quale deve considerarsi ormai acquisito che " … il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni" (T.A.R. Sardegna, 21 maggio 2002, n. 709).
Quanto alla seconda parte della questione relativa al computo del dies a quo nei 15 giorni della pubblicazione la giurisprudenza ha da tempo interpretato in senso univoco chiarendo- anche di recente - che "… il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale" (Cassazione Civile, I Sezione, 8 giugno 2004, n. 12240).
Ciò innanzitutto sulla base della dizione letterale della norma che indica espressamente il periodo di durata dell'affissione delle deliberazioni (" … sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi … ") e secondariamente dell'osservazione che l'applicazione della regola generale di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. per i termini processuali incontra un limite oggettivo. In particolare, è stato quindi ritenuto che "… detta regola (nel computo del termine si esclude il giorno iniziale) costituisce certamente un "criterio generale per il computo del tempo" ma è data in funzione di un'attività o anche di una utilità per il soggetto, appunto legata al decorso del tempo, si riferisce, cioè, ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l'attività o l'inattività del soggetto interessato e non torna, invece, applicabile allorché una norma di legge prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva".
Da tali considerazioni la Corte Suprema di Cassazione fa discendere che " … ai fini del compimento del periodo di affissione indicato dall'art. 124 del d. lgs. n. 267 del 2000, e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all'affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell'affissione stessa".
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione delle deliberazioni comunali va computato il dies a quo e, conseguentemente il periodo di dieci giorni necessari per l'esecutività delle deliberazioni stesse andrà a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione.