AGCM: illegittimi i criteri di anzianità d’iscrizione alla Camera di Commercio che favoriscono gli incumbent nelle concessioni di posteggio


Parere dell’AGCM (AS2168), pubblicato nel Bollettino n. 22 del 1° giugno 2026


Il parere dell’AGCM (AS2168) in risposta alla richiesta di parere avanzata da un Comune riguardo lo schema dei criteri di valutazione delle offerte per il bando di gara volto all’assegnazione delle concessioni di posteggio, che fa seguito al precedente parere, rammenta che la disciplina nazionale (l. n. 214/2023) riconduce le concessioni nell’ambito della Direttiva Servizi. Le concessioni devono essere rilasciate per dieci anni con procedure selettive che garantiscano la più ampia partecipazione e non favoriscano il concessionario uscente a scapito di nuovi concorrenti, invitando l’ente a disapplicare le disposizioni regionali interne contrastanti (durate ultra-decennali, rinnovi automatici e tutele per gli incumbent).

L’Autorità rileva criticità nel criterio “Professionalità ed Esperienza” (anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per il commercio su aree pubbliche fino a 15 punti e presenze maturate nel Comune fino a 5 punti), ritenendo che tale punteggio (20 punti su 50) determini un eccessivo vantaggio concorrenziale in favore degli operatori già attivi, in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità necessari a garantire la par condicio. Il criterio, infatti, produce l’effetto di svantaggiare nel confronto competitivo tutte le realtà imprenditoriali che non possono vantare una così prolungata iscrizione oppure che hanno svolto attività di natura diversa o in territori differenti.

Bollettino n. 22 del 1° giugno 2026
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