Può un Comune introdurre un limite di 30 km/h in modo esteso e strutturale sull’intera città?
Sentenza del TAR Emilia-Romagna su “Bologna Città 30
Città 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso dei taxi e annullato il limite.
Sentenza su telegram premium
Di seguito trovi un riassunto chiaro della sentenza e una relazione ragionata (analisi giuridica), adatte a uso professionale.
(Il contenuto è tratto dalla sentenza del TAR Emilia-Romagna su “Bologna Città 30” )
1. Riassunto della sentenza
Oggetto
La sentenza riguarda il ricorso di un tassista contro il Comune di Bologna per l’annullamento degli atti che hanno introdotto il progetto “Bologna Città 30”, cioè il limite generalizzato di 30 km/h sulla maggior parte delle strade urbane.
Parti
Ricorrente: un tassista bolognese
Resistenti: Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Interventori ad opponendum: AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada); esclusa invece la Fondazione Michele Scarponi
Interventi ad adiuvandum: dichiarati inammissibili
Atti impugnati
PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano)
PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)
PPTU “Bologna Città 30”
Ordinanze dirigenziali che istituiscono le zone 30
Atti attuativi e segnaletica
Iter processuale
Il TAR inizialmente dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse
Il Consiglio di Stato annulla tale decisione e rinvia al TAR
Il TAR esamina il merito della controversia
Motivi del ricorso (in sintesi)
Violazione dell’art. 142 Codice della Strada
Introduzione di un limite generalizzato anziché puntuale
Carenza di istruttoria e motivazione
Eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità
Incompetenza dell’organo che ha adottato le ordinanze
Decisione del TAR
Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, ritenendo illegittima l’introduzione del limite dei 30 km/h perché:
il Comune ha sostituito di fatto il limite ordinario di 50 km/h con quello di 30 km/h su larga parte della rete stradale;
il limite è stato applicato in modo generalizzato e per categorie di strade, non “strada per strada”;
manca una specifica istruttoria tecnica che giustifichi il limite ridotto per ciascun tratto;
le ordinanze sono genericamente motivate;
è stato violato l’art. 142 CdS e le direttive ministeriali (in particolare la direttiva MIT n. 777/2006).
Il TAR chiarisce che non giudica l’opportunità politica o sociale della Città 30, ma solo la legittimità giuridica degli atti.
2. Relazione (analisi giuridica)
a) Questione giuridica centrale
Il nodo della controversia è il limite del potere comunale di regolazione della velocità urbana:
👉 può un Comune introdurre un limite di 30 km/h in modo esteso e strutturale sull’intera città?
b) Normativa di riferimento
Art. 142 Codice della Strada
limite ordinario nei centri abitati: 50 km/h
limiti inferiori ammessi solo su singole strade o tratti, in presenza di condizioni specifiche
Art. 343 Reg. CdS
Direttiva MIT n. 777/2006
individua criteri tecnici puntuali (scuole, traffico pedonale, conformazione stradale ecc.)
c) Valutazione del TAR
Il TAR afferma che:
la “Città 30” così concepita rovescia la regola generale del Codice della Strada;
il Comune ha esercitato un potere formalmente legittimo, ma sostanzialmente sproporzionato;
la pianificazione del traffico non può derogare alla legge, ma deve rispettarne i limiti.
d) Principi affermati
La sentenza ribadisce alcuni principi chiave del diritto amministrativo:
Principio di legalità: la pianificazione non può introdurre regole in contrasto con la legge statale
Proporzionalità e adeguatezza: le misure limitative devono essere motivate e puntuali
Divieto di regolazione generalizzata in assenza di base normativa
Distinzione tra merito e legittimità: il giudice non valuta l’utilità della Città 30, ma la correttezza giuridica del procedimento
e) Rilevanza della sentenza
La decisione ha un forte impatto:
su tutti i Comuni italiani che intendono adottare modelli di “Città 30”;
sul rapporto tra mobilità sostenibile e legalità amministrativa;
sul confine tra autonomia locale e competenza statale in materia di circolazione stradale.
