Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

 


Circolare Ministero dell’Interno 15.01.2026 Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi

(Fonte: Circolare DCPREV 2026  su telegram premium)


RIASSUNTO

La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce indirizzi uniformi per l’inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Punti principali:

  1. Bar e ristoranti

    • Non sono soggetti al D.P.R. 151/2011, perché non inclusi nell’Allegato I.

    • Restano soggetti solo per attività accessorie (es. centrali termiche >116 kW).

    • Devono comunque garantire la sicurezza antincendio tramite valutazione del rischio incendio.

  2. Locali di pubblico spettacolo

    • Soggetti a TULPS (artt. 68 e 80), D.P.R. 151/2011 (att. 65) e regole tecniche specifiche:

      • D.M. 19 agosto 1996

      • RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi (dal 1° gennaio 2023).

    • Rientrano in questa categoria discoteche e sale da ballo, dove l’intrattenimento è attività prevalente.

  3. Musica dal vivo e karaoke nei bar

    • Ammessi come attività accessoria, purché:

      • assenza di ballo o spettacolo strutturato;

      • non in sale dedicate;

      • capienza ≤ 100 persone.

    • Se l’intrattenimento diventa prevalente → riclassificazione dell’attività.

  4. Sicurezza antincendio

    • Per bar e ristoranti si applicano:

      • D.M. 3 settembre 2021 (valutazione rischio incendio);

      • Codice di prevenzione incendi o “Minicodice”.

    • La sicurezza riguarda tutti gli occupanti, non solo i lavoratori.

  5. DVR e piano di emergenza

    • Il DVR tutela i lavoratori (D.Lgs. 81/2008).

    • Il piano di emergenza antincendio è obbligatorio se:

      • ≥ 10 lavoratori, oppure

      • 50 persone presenti, oppure

      • attività soggetta al D.P.R. 151/2011.

    • Centrale il concetto di “occupanti”, inclusi clienti e persone con esigenze speciali.


RELAZIONE ESPLICATIVA

La circolare in oggetto ha lo scopo di chiarire e uniformare l’interpretazione normativa relativa alle attività di bar e ristorazione, evitando indebite assimilazioni ai locali di pubblico spettacolo.

Viene ribadito che i bar e i ristoranti, in quanto tali, non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011, salvo la presenza di impianti o attività accessorie rilevanti.

Tuttavia, ciò non esonera i gestori dall’obbligo di garantire adeguate condizioni di sicurezza antincendio, da valutarsi attraverso un’analisi del rischio incendio secondo i decreti del 2021.

Un passaggio centrale riguarda la distinzione tra intrattenimento accessorio e attività di pubblico spettacolo: musica dal vivo o karaoke non trasformano automaticamente un bar in locale di spettacolo, purché restino elementi secondari rispetto alla somministrazione e non comportino modifiche strutturali o gestionali significative.

La circolare chiarisce inoltre il rapporto tra DVR e gestione dell’emergenza antincendio, sottolineando che:

  • il DVR resta focalizzato sui lavoratori;

  • la pianificazione dell’emergenza deve considerare tutti gli occupanti, in un’ottica inclusiva.

Infine, viene rafforzato il ruolo degli addetti antincendio, chiamati non solo a intervenire in emergenza, ma anche a prevenire comportamenti pericolosi da parte degli avventori.

Nel complesso, il documento costituisce un importante riferimento operativo per tecnici, Comandi VVF e gestori, garantendo coerenza applicativa e maggiore chiarezza nei controlli e nelle valutazioni di sicurezza.