Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
Circolare Ministero dell’Interno 15.01.2026 Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi
(Fonte: Circolare DCPREV 2026 su telegram premium)
RIASSUNTO
La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce indirizzi uniformi per l’inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Punti principali:
Bar e ristoranti
Non sono soggetti al D.P.R. 151/2011, perché non inclusi nell’Allegato I.
Restano soggetti solo per attività accessorie (es. centrali termiche >116 kW).
Devono comunque garantire la sicurezza antincendio tramite valutazione del rischio incendio.
Locali di pubblico spettacolo
Soggetti a TULPS (artt. 68 e 80), D.P.R. 151/2011 (att. 65) e regole tecniche specifiche:
D.M. 19 agosto 1996
RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi (dal 1° gennaio 2023).
Rientrano in questa categoria discoteche e sale da ballo, dove l’intrattenimento è attività prevalente.
Musica dal vivo e karaoke nei bar
Ammessi come attività accessoria, purché:
assenza di ballo o spettacolo strutturato;
non in sale dedicate;
capienza ≤ 100 persone.
Se l’intrattenimento diventa prevalente → riclassificazione dell’attività.
Sicurezza antincendio
Per bar e ristoranti si applicano:
D.M. 3 settembre 2021 (valutazione rischio incendio);
Codice di prevenzione incendi o “Minicodice”.
La sicurezza riguarda tutti gli occupanti, non solo i lavoratori.
DVR e piano di emergenza
Il DVR tutela i lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
Il piano di emergenza antincendio è obbligatorio se:
≥ 10 lavoratori, oppure
50 persone presenti, oppure
attività soggetta al D.P.R. 151/2011.
Centrale il concetto di “occupanti”, inclusi clienti e persone con esigenze speciali.
RELAZIONE ESPLICATIVA
La circolare in oggetto ha lo scopo di chiarire e uniformare l’interpretazione normativa relativa alle attività di bar e ristorazione, evitando indebite assimilazioni ai locali di pubblico spettacolo.
Viene ribadito che i bar e i ristoranti, in quanto tali, non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011, salvo la presenza di impianti o attività accessorie rilevanti.
Tuttavia, ciò non esonera i gestori dall’obbligo di garantire adeguate condizioni di sicurezza antincendio, da valutarsi attraverso un’analisi del rischio incendio secondo i decreti del 2021.
Un passaggio centrale riguarda la distinzione tra intrattenimento accessorio e attività di pubblico spettacolo: musica dal vivo o karaoke non trasformano automaticamente un bar in locale di spettacolo, purché restino elementi secondari rispetto alla somministrazione e non comportino modifiche strutturali o gestionali significative.
La circolare chiarisce inoltre il rapporto tra DVR e gestione dell’emergenza antincendio, sottolineando che:
il DVR resta focalizzato sui lavoratori;
la pianificazione dell’emergenza deve considerare tutti gli occupanti, in un’ottica inclusiva.
Infine, viene rafforzato il ruolo degli addetti antincendio, chiamati non solo a intervenire in emergenza, ma anche a prevenire comportamenti pericolosi da parte degli avventori.
Nel complesso, il documento costituisce un importante riferimento operativo per tecnici, Comandi VVF e gestori, garantendo coerenza applicativa e maggiore chiarezza nei controlli e nelle valutazioni di sicurezza.
