Guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., se l'accertamento della Polizia è corroborato da elementi sintomatici


 Di seguito trovi un riassunto e una breve relazione giuridica dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 624/2026 (Sez. VII penale), basati sul testo del provvedimento .

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RIASSUNTO

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da XXXXX contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna (31 marzo 2025), che aveva confermato la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., aggravata dai commi 2-bis e 2-sexies.

L’imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, 2.000 euro di ammenda e sospensione della patente per due anni, a seguito di un sinistro stradale causato dall’invasione della corsia opposta, con urto contro un veicolo parcheggiato.

Nel ricorso si contestava la motivazione della sentenza, sostenendo che:

  • l’accertamento etilometrico fosse avvenuto circa un’ora dopo il sinistro;

  • la curva alcolemica fosse in fase discendente;

  • una consulenza tecnica di parte prospettasse un’ipotesi favorevole all’imputato;

  • la Corte d’Appello avesse confuso il piano clinico con quello legale, valorizzando eccessivamente i sintomi dell’ebbrezza.

La Cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato, evidenziando che la decisione impugnata si fonda su una pluralità di elementi convergenti: risultati dell’etilometro (1,79 g/l e 1,72 g/l), sintomi evidenti di ebbrezza (alito vinoso, occhi lucidi, scarsa coordinazione, cadute a terra) e dinamica del sinistro.

La Corte ribadisce che il decorso di un intervallo temporale tra la guida e il test è fisiologico e non invalida l’accertamento, purché supportato da ulteriori elementi indiziari, presenti nel caso di specie.


RELAZIONE (nota di commento)

L’ordinanza in esame si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e di limiti del sindacato della Cassazione.

Sotto il primo profilo, la Corte riafferma che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi più grave di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., il dato etilometrico non deve essere valutato isolatamente, ma può e deve essere corroborato da elementi sintomatici e fattuali, quali il comportamento del conducente e la dinamica del sinistro. In presenza di tali elementi, anche un intervallo temporale tra la condotta di guida e l’alcoltest non compromette la prova del superamento della soglia rilevante.

Quanto alla consulenza tecnica di parte, la Cassazione ribadisce che il giudice di merito può disattenderla motivatamente, senza essere tenuto a recepirne le conclusioni, soprattutto quando queste non risultino idonee a scalfire un quadro probatorio coerente e convergente.

Sotto il secondo profilo, la decisione richiama il principio secondo cui il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio, essendo limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione. Le censure difensive, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, risultano pertanto inammissibili.

In conclusione, l’ordinanza conferma un approccio rigoroso in tema di guida in stato di ebbrezza e ribadisce il ruolo centrale degli indizi sintomatici accanto al dato tecnico, nonché i confini invalicabili del ricorso per Cassazione.